Nel bilancio redatto secondo la nuova normativa come modificata dal D.Lgs. 139/2015 la redditività operativa delle imprese potrebbe essere influenzata, e dare origine ad una non corretta comprensione, dalla nuova classificazione di proventi e oneri straordinari nell’ambito del valore e costi della produzione (A e B del Conto economico).
Un esempio di tale situazione e rinvenibile alle imprese che nell’ambito di una ristrutturazione aziendale nel corso del 2016 hanno sostenuto significativi costi per incentivi all’esodo.
Il principio contabile OIC 12 rivisto nel 2016 ne prevede la classificazione tra gli “altri costi del personale”, nella voce B.9 e) del Conto economico. L’attuale classificazione comporterà un incremento dei costi della produzione. Oppure le imprese che hanno subito danni ingenti da eventi naturali (es. terremoto), dovranno classificare tali costi nel Conto economico in base alla natura e si determinerà una contrazione significativa della differenza tra il valore (A) ed i costi della produzione (B). Gli eventuali contributi dovranno invece essere classificati tra gli altri ricavi e proventi del valore della produzione (A.5 del Conto economico), incrementando quindi l’ammontare del totale del valore della produzione.
Questo perché il risultato intermedio A-B del Conto economico, che viene sostanzialmente considerato corrispondente all’EBIT (o risultato operativo), importante indicatore che misura il margine operativo dell’attività dell’impresa. Inoltre l’EBIT costituisce anche il numeratore del ROI, l’indicatore che misura la redditività operativa dell’impresa (a denominatore si pone il totale del capitale investito nell’attività operativa).
In tali casi e in tutte le altre situazioni che comportano l’iscrizione di rilevanti costi “straordinari” nell’ambito dei costi della produzione, non avendo tali costi origine dall’attività caratteristica e non essendo ricorrenti, richiedono la rideterminazione del risultato operativo (così come dell’EBITDA o MOL, margine operativo lordo o del valore aggiunto).
Pertanto quando si andrà a predisporre la Relazione sulla gestione 2016 si dovrà porre attenzione alle modalità di determinazione degli indicatori, verificando ad esempio che i software utilizzati per predisporre i bilanci riclassificati e gli indicatori di redditività al fine di illustrare l’andamento economico, finanziario e patrimoniale della società, calcolino correttamente gli indicatori “normalizzando” i valori che sono presi a riferimento.
Gli stessi istituti di credito, nel riclassificare i bilanci nei loro sistemi di analisi di bilancio volti alla valutazione del merito creditizio, dovranno prestare ancora maggiore attenzione al contenuto della Nota integrativa, ed in particolare al contenuto del nuovo punto 13) dell’art. 2427 c.c., al fine di identificare le componenti economiche di entità e incidenza eccezionale che non devono essere considerate nella valutazione della redditività operativa della società.
Altro possibilità di “incomprensioni” si potrebbe presentare nei casi in cui siano stati sottoscritti contratti, ad esempio di finanziamento con istituti di credito, che richiedano il rispetto di determinati valori soglia – i cosiddetti covenants – quali il rapporto tra posizione finanziaria netta e margine operativo lordo (PFN / EBITDA).
In tali casi, al fine di verificare il rispetto o meno dei covenants sottoscritti dall’impresa deve essere messo in evidenza come, a partire dal bilancio 2016, è necessario escludere i costi e ricavi “straordinari” classificati tra il valore ed i costi della produzione, al fine di determinare l’EBITDA “ricorrente” al denominatore dell’indice.
Va considerato che frequentemente nei contratti bancari sono indicate le modalità di determinazione della posizione finanziaria netta e del margine operativo lordo; non è però così per quanto riguarda, invece, il patrimonio netto. Infatti, nel calcolo dei covenant si utilizza abitualmente il valore contabile del patrimonio netto che però, a partire dai bilanci 2016, può essere negativamente influenzato dalla valutazione dei derivati di copertura di flussi finanziari attesi il cui fair value negativo potrebbe determinare il mancato rispetto dei covenants.
Non sempre, però, i costi e ricavi “straordinari” sono da classificare nell’ambito del valore e dei costi della produzione; si pensi, ad esempio, ai componenti di reddito derivanti da operazioni di ristrutturazione del debito, che devono essere classificati tra gli altri proventi finanziari del Conto economico (C.16d.), piuttosto che alle imposte relative ad esercizi precedenti relative ad imposte dirette, che devono essere classificate nell’ambito delle imposte sul reddito (voce 20)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 752 depositata il 12 gennaio 2023 - In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1386 - Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede non solo la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 aprile 2019, n. 9468 - In caso dì licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 dicembre 2021, n. 41586 - In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 novembre 2022, n. 33892 - In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37946 depositata il 28 dicembre 2022 - In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…