Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti dopo aver emanato, congiuntamente a Confindustria, il documento “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”, ha pubblicato il documento “Società cooperative: i bilanci dopo il d.lgs.139/2015”, al fine di fornire una guida anche ai redattori di bilancio delle società cooperative nella delicata fase di transizione verso le nuove regole.
Il contenuto del sopra indicato documento si sofferma in particolare sulla possibilità, per le società cooperative, di poter redigere il bilancio con le norme per le micro-imprese.
A conferma di tale opportunità si rinviene la nota del 20 marzo 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui viene chiarito che le cooperative che rispettano i requisiti dimensionali di cui all’articolo 2435-ter cod. civ. non possono comunque predisporre il bilancio per le micro-imprese.
Per cui, non essendo prevista la redazione della nota integrativa, non potrebbero essere esposte le informazioni di cui agli articoli 2513, 2528, 2545, 2545-sexies, co. 2, cod. civ. Mentre nella ipotesi in cui tali informazioni siano esposte in calce ai prospetti di bilancio, si tratterebbe comunque di un’irritualità nella redazione del bilancio.
Con il documento in commento il CNDCEC suggerendo ai redattori di bilancio di seguire le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico “auspica una riconsiderazione dell’interpretazione del dettato codicistico, stante che il rinvio alle disposizioni delle società per azioni di cui all’art. 2519 c.c. appare condurre in direzione diversa rispetto a quella delineata dal Ministero e che l’introduzione della categoria delle micro-imprese è stata prevista, prima ancora a livello di Unione Europea, per sollevare le micro-imprese da oneri amministrativi”.
Nel documento il CNDCEC evidenzia che qualora tutte le informazioni previste dalle norme sono riportate in calce ai prospetti di bilancio, i bilanci delle micro-cooperative dovrebbero essere considerati regolari, seppur privi della nota integrativa.
Rettifiche di bilancio
Altra punto analizzato dal documento emesso dal CNDCEC è stato quello delle rettifiche da rilevare nel bilancio 2016 per recepire le novità introdotte.
Quali ad esempio l’eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità, alla contabilizzazione dei derivati, alla contabilizzazione delle azioni proprie e al nuovo criterio del costo ammortizzato.
In tali casi è necessario rettificare retroattivamente i valori, imputando gli effetti ad una posta del patrimonio netto di segno opposto (gli OIC indicano a tal fine la voce “Utili portati a nuovo”, sebbene il redattore di bilancio possa comunque scegliere un’altra componente di patrimonio netto, se ritenuta più appropriata).
Va ricordato che, nei bilanci delle cooperative a mutualità prevalente, non sono presenti “Utili portati a nuovo”: l’utile d’esercizio, infatti, ai fini della detassazione ex art. 12 della L. 904/1977, deve essere destinato alle riserve “indivisibili”, fatte salve la percentuale dello stesso utile destinata ai fondi mutualistici ex art. 11 della L. 59/1992, l’eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti dell’indice Istat ex art. 7 della L. 59/1992 e l’eventuale quota distribuita ai soci nel limite di cui all’art. 2514, co. 1, lett. a), c.c.).
Tra l’altro, come ricorda il documento del CNDEC, “l’attuale normativa impone (art. 2514, co. 1, lett. c) e d), c.c.), per le cooperative a mutualità prevalente, l’obbligo della previsione statutaria del divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori durante la vita della società e l’obbligo della loro devoluzione ai “fondi mutualistici per la promozione o lo sviluppo della cooperazione” all’atto del suo scioglimento”.
Risulta del tutto evidente come tale particolare disciplina ha importanti effetti sia nel caso in cui le rettifiche comportano una riduzione del patrimonio netto, sia nel caso opposto in cui le rettifiche comportano un aumento dello stesso.
Nell’ipotesi in cui le rettifiche comportano un riduzione del patrimonio netto è necessario tener conto delle previsioni di cui all’art. 2545-ter, co. 2, c.c. in forza del quale, “le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale sociale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società”.
L’eventuale utilizzo di riserve indivisibili per la copertura delle rettifiche negative determina, poi, in ogni caso, a carico della società il divieto della distribuzione degli utili e dell’assegnazione dei ristorni a favore della base sociale fino al momento in cui tali riserve non saranno ricostituite nel loro importo originario.
Inoltre, nel caso in cui le riserve indivisibili non siano di importo sufficiente potrà essere intaccato il capitale sociale (ricordando, tuttavia, che per le cooperative non esiste un capitale minimo).
Qualora il capitale sociale non è sufficiente a riassorbire le rettifiche, gli amministratori dovranno convocare l’assemblea dei soci per assumere i necessari provvedimenti idonei alla copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale medesimo. In mancanza è previsto lo scioglimento della cooperativa.
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