Occorre puntualizzare che è una facoltà l’utilizzo del “micro” bilancio e che può essere presentato da parte delle società di capitali che nel primo esercizio, ovvero successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

In particolare il secondo comma dell’art. 2435-ter elenca gli esoneri e le semplificazione delle micro imprese in tema di redazione di bilancio e che di seguito si riporta:

  • rendiconto finanziario.
  • nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale risultano già le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16). Questa deroga è la vera novità in tema di semplificazioni dei bilanci per le micro-imprese, infatti l’esonero dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione rientrano nel bilancio abbreviato.
    • Le informazioni richieste al numero 9 del primo comma dell’art. 2427 sono “ l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati.”
    • Le informazioni richieste al numero 16 del primo comma dell’art. 2427 sulla nota integrativa sono: “ l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”.
  • la relazione sulla gestione, se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.
    • Le informazioni richieste al numero 3 dell’articolo 2428 riguardano il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente.
    • Le informazioni richieste al numero 4 dell’articolo 2428 riguardano il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.”

Per cui solo dopo aver verificato il mancato superamento dei parametri descritti, la società può redigere il bilancio in forma “super” abbreviata che consente di presentando solamente gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, con esclusione sia del rendiconto finanziario sia della nota integrativa (salvo quanto si dirà tra poco). L’articolo 2435-ter codice civile in tema di schemi di bilancio prevede che gli stessi siano determinati secondo le regole già applicabili ai bilanci in forma abbreviata di cui all’articolo 2435-bis dello stesso codice civile. Il documento OIC 12 puntualizza che il richiamo operato all’articolo 2435-bis va esteso anche alle semplificazioni espositive previste per i bilanci in forma abbreviata, ed in particolare al possibile raggruppamento di alcune voci sia dello stato patrimoniale, sia del conto economico.

Al fine di non redigere la nota integrativa occorre, come sopra scritto, procedere alla indicazione, in calce allo stato patrimoniale, delle informazioni supplementari di cui ai numeri 9) e 16) dell’articolo 2427 codice civile, rispettivamente l’importo complessivo delle garanzie e degli impegni (con la normativa precedente ed abrogata dal D.Lgs. 139/2015 tali informazioni erano indicate nei conti d’ordine non più presenti nei nuovi schemi di bilancio), nonché l’ammontare dei compensi erogati agli amministratori ed ai sindaci (qualora si sia provveduto alla nomina dell’organo di controllo). Infine, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, è previsto anche l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione se in calce allo stato patrimoniale siano indicate le “tradizionali” informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 codice civile (numero e valore nominale delle azioni o proprie o di società controllanti possedute dalla società, ovvero acquisite ed alienate nel corso dell’esercizio).

Preme evidenziare che nei bilanci di esercizio delle micro-imprese non sono applicabili le disposizioni del quinto comma dell’articolo 2423 e del numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426. Pertanto per le micro-imprese non è possibile derogare alle norme del Codice Civile nella redazione del bilancio se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società, dandone motivazione in nota integrativa. Il riferimento all’articolo 2426 riguarda l’indicazione al fair value per gli strumenti finanziari derivati anche se incorporati in altri strumenti finanziari, in questo caso le micro-imprese sono esonerate per evitare un appesantimento degli oneri amministrativi.