A seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, sono state modificate le norme ed i principi contabili per la redazione dei bilanci con effetto dal periodo di imposta con inizio dal 1° gennaio 2016.
Il D.Lgs. 139/2015, che recepisce la nuova direttiva europea per i bilanci, ha come obbiettivo la semplificazione in particolare per quanto riguarda le micro e piccole imprese che vedranno alleggerito il loro carico burocratico.
Con la Direttiva 2013/34/UE approvata dal parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, vengono abrogato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE meglio note come 4° (recepita a suo tempo con il D.Lgs. n. 127/1991) e 7° Direttiva.
Il contenuto della riforma del bilancio 2016 introduce cambiamenti per tutte le tipologie di impresa e le novità più significative riguardano:
- semplificazione;
- principi di redazione;
- esclusione dal conto economico delle voci relative a proventi e oneri straordinari e l’informativa in Nota Integrativa;
- esclusione della capitalizzazione delle voci di “costi di ricerca nuovi schemi di bilancio”.
Riforma del bilancio: suddivisione imprese
La semplificazione della riforma in commento riguarda, in particolare, la riduzione degli obblighi redazionale e compilativo per micro, piccole e medie imprese. La riforma prevede una suddivisione del tipo di impresa in quattro macro gruppi: micro impresa, piccola impresa, media impresa e grande impresa. Qui riportiamo una tabella che schematizza questa suddivisione.
Totale attivo SP | Ricavi netti | N° medio dipendenti | |
---|---|---|---|
Microimprese | 350.000€ | 700.00€ | 10 |
Piccole imprese | 4.000.000€ | 8.000.000€ | 50 |
Medie imprese | 20.000.000€ | 40.000.000 | 250 |
Grandi imprese
| Imprese che superano due dei tre limiti precedenti |
Anche per i gruppi è stata prevista la suddivisione in tre categorie (piccoli, medi e grandi) che seguono gli stessi parametri introdotti per le imprese.
Riforma del bilancio: semplificazione e principi redazione bilancio
Al fine di semplificare gli adempimenti per la redazione dei bilanci vengono modificate le relative norme introducendo obblighi a seconda del tipo di impresa, nella fattispecie viene alleggerita l’incombenza per le micro imprese della redazione del bilancio, sollevandole dall’obbligo di compilare:
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione;
- rendiconto finanziario.
Per le piccole imprese è previsto l’esonero dall’obbligo di revisione dei loro bilancio di esercizio, poiché può rappresentare un notevole onere amministrativo per tale categoria di imprese, mentre nel caso di molte piccole imprese le stesse persone sono a un tempo azionisti e amministratori e hanno quindi un più ridotto bisogno di rassicurazioni sul bilancio destinate a terzi.
Riforma del bilancio: nuovi schemi di bilancio
La riforma del bilancio ha apportato innovazione anche per quanto riguarda gli schemi di bilancio e le modifiche riguardano tre ambiti (stato patrimoniale, conto economico e obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario).
Per lo stato patrimoniale sono state apportate 4 variazioni di seguito riportate:
- “azioni proprie”: non vanno più indicate le azioni proprie nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni. Queste ora vanno inserite in una specifica voce dal segno negativo, a riduzione del patrimonio netto;
- costi di ricerca e sviluppo vengono ora capitalizzati sotto costi di sviluppo (B.I.2);
- dal 1° gennaio 2016, tra le immobilizzazioni, crediti e debiti è obbligatorio indicare il rapporto tra imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- inserimento di una nuova voce VII tra quelle del patrimonio netto chiamata “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Inoltre è stato eliminato l’obbligo di riportare a calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, che ora devono essere riportati nella Nota Integrativa.
Il conto economico risulta aver subito cambiamenti in 5 punti:
- proventi e oneri finanziari, derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti, vanno indicati ora in modo separato;
- sono state aggiunte nuove voci ai derivati;
- eliminata la macroclasse e area straordinaria, in quanto i proventi e oneri straordinari vanno indicati nella Nota Integrativa;
- criteri di valutazione: l’avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile, se la stima non può essere effettuata, l’ammortamento deve essere entro 10 anni;
- Nota Integrativa: prevede che le informazioni circa lo stato patrimoniale e conto economico vadano presentate in base all’ordine delle voci dei rispettivi schemi.
Altra novità riguarda l’obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario. Infatti il nuovo contenuto dell’art. 2423 del Codice Civile, comma 1 prevede l’obbligo per gli amministratori di redigere il bilancio d’esercizio costituito dalla seguenti voci:
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa.
Per il nuovo rendiconto finanziario occorre necessariamente l’indicazione dei dati sia dell’esercizio di chiusura che di quello precedente:
- l’ammontare e la composizione della liquidità sia all’inizio che alla fine dell’esercizio;
- i flussi finanziari derivanti dagli investimenti, finanziamenti, attività e operazioni con i soci. Tale adempimento è escluso per le nuove microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
La nuova normativa sui bilanci ha predisposto tre diverse tipologie che si indicano di seguito:
- Bilancio super abbreviato per le microimprese;
- Bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;
- Bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni.
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