Tra i principi contabili aggiornati, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 139/2015, rinveniamo il principio contabile OIC 9 che disciplina il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali e si applica a tutte le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
Il principio contabile OIC 9 definisce perdita durevole di valore “la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione nel lungo termine, inferiore al suo valore netto contabile” e deve essere rilevata in bilancio nella voce B.10c) del Conto Economico . In base all’articolo 2427 numero 3-bis del codice civile è prevista l’informativa nella nota integrativa.
In generale per determinare l’esistenza di perdite durevoli di valore bisogna distinguere queste fattispecie:
- qualora sia possibile o meno stimare il valore recuperabile di un’immobilizzazione,
- qualora la società è una PMI che redige il bilancio ordinario, semplificato o se è una micro-impresa (la cui disciplina è stata introdotta dallo stesso D.Lgs 139/2015).
Il valore recuperabile di un’immobilizzazione
Il valore recuperabile di un’attività o di un’entità generatrice di cassa è il maggiore tra:
- il valore d’uso cioè il valore attuale dei flussi di cassa attesi,
- il fair value cioè il prezzo che si percepirebbe per la vendità di un attività o che si pagherebbe per trasferire una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
Tale valore è fondamentale in quanto se è inferiore al valore contabile dell’immobilizzazione stessa il bene deve essere iscritto a tale minor valor e la differenza deve essere imputata nella voce B.10c di Conto economico. L’OIC 9 elenca i principali indicatori potenziali di perdite di valore come:
- la presenza nel corso dell’esercizio di variazioni significative con effetto negativo della società in ambito tecnologico, di mercato, ecc.
- l’aumento nel corso dell’esercizio dei tassi di interesse di mercato che condizionano i tassi di attualizzazione del bene riducendo il suo valore recuperabile.
Diversamente, se non è possibile determinare il valore recuperabile la società deve determinare il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene.
L’OIC 9 prosegue chiarendo come si determinano il valore recuperabile, il fair value e il valore d’uso.
Nelle motivazioni in calce allo stesso principio viene chiarito: “La definizione di perdita durevole proposta nel principio non implica il fatto che, ai fini della sua rilevazione, la perdita debba essere “definitiva”, ovvero irrecuperabile. Se, infatti, l’applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile dovesse indicare un recupero di valore dell’immobilizzazione, la perdita di valore precedentemente addebitata al conto economico deve essere stornata. Ciò in piena coerenza con la formulazione della norma del codice civile, che prevede espressamente l’obbligo di ripristinare la svalutazione qualora siano venuti meno i motivi che avevano indotto a rilevarla.”
Società di minori dimensioni
Per le micro-imprese e le imprese che redigono il bilancio abbreviato il principio contabile OIC 9 prevede espressamente un’apposita disciplina semplificata basata sulla capacità di ammortamento determinata dalla sottrazione algebrica al risultato d’esercizio degli ammortamenti dalle immobilizzazioni. Tale calcolo semplificato non prevede percià attualizzazioni.
Ovviamente, l’approccio semplificato condivide le stesse basi concettuali del modello di base e come specificato nel principio “L’unica rilevante differenza tra i due approcci è rappresentata dal fatto che l’approccio semplificato non impone di tener conto della congrua remunerazione del capitale ai fin della determinazione del margine (capacità di ammortamento) a disposizione per la copertura degli ammortamenti.”
Le decisioni per rilevare le perdite durevoli di valore
Nell’appendice A del principio contabile 9 è presente un “albero delle decisioni per rilevare le perdite durevoli di valore” in base alla quale occorre per prima cosa chiedersi se esiste nella società un indicatore di una perdita durevole di valore. Se non esiste non è necessario effettuare verifiche, se invece esiste ed evidenzia come il valore d’uso sia inferiore al valore netto contabile dell’immobilizzazione, allora è necessario procedere alla svalutazione della stessa.
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