L’articolo 13-bis del D.L. n. 244/2016 (convertito dalla legge 19/2017) modificando l’articolo 83 del TUIR , estende ai soggetti che adottano i nuovi principi contabili nazionali redatti dall’OIC, ad eccezione delle micro-imprese, la determinazione del reddito d’impresa tenendo conto dei “criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”. Pertanto, si rendono applicabili, in quanto compatibili, anche ai soggetti OIC le disposizioni a suo tempo emanate per i soggetti IAS dai decreti n. 48/2009 e 8 giugno 2011.
La sopra indicata normativa consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, mediante la disapplicazione delle regole di competenza fiscale, di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 1 aprile 2009, n. 48, in materia di determinazione del reddito dei soggetti IAS adopter, ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio, per ragioni di ordine fiscale, cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni, al fine di garantire l’applicazione di istituti fiscali, quali l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione dei dividendi. A tal fine, quindi, ai soggetti che adottano i nuovi OIC, si applicano le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell’articolo 1, comma 59, della legge n. 244/2007 e dell’articolo 4, comma 7-quater, del D Lgs n. 38/2005, in materia di principi contabili internazionali.
Il decreto attuativo DM 3 agosto 2017
In attuazione del comma 11 dell’articolo 13 bis è stato emanato il decreto 3 agosto 2017 che, reca disposizioni di revisione del DM dell’8 giugno 2011, nonché di coordinamento della normativa prevista dal DM n. 48/2009 e dal DM 8 giugno 2011.
Particolarmente interessante è il contenuto dell’articolo 2 in quanto provvede ad elencare le disposizioni contenute nel DM n. 48/2009, applicabili anche per la determinazione della base imponibile IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai nuovi OIC, a norma del comma 1-bis, dell’articolo 83 del TUIR.
Alcune disposizioni permettono di non modificare la dichiarazione dei redditi redatta in base alle risultanze del conto economico compilato secondo le regole contenute nei principi contabili nazionali.
Come chiarito dalla relazione illustrativa viene estesa ai soggetti “Nuovi OIC” il principio di derivazione rafforzata. Per cui vengono riconosciute fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Pertanto viene estesa anche ai soggetti che applicano i nuovi OIC, la deroga alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, che, nell’assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali, alle risultanze negoziali e all’acquisizione/passaggio della proprietà dei beni, nonché a qualsiasi altra norma fiscale che faccia riferimento a regole di rappresentazione non conformi al citato principio.
Rimangono, invece, ferme le disposizioni fiscali che limitano la rilevanza degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti. Secondo il citato articolo 2, comma 1, per la determinazione del reddito d’impresa assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma già previsto per gli IAS, con la conseguenza che devono intendersi non applicabili a tali soggetti le regole di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi al predetto criterio.
Per cui trova applicazione In pratica, si applica la disciplina fiscale per la tassazione/deduzioni di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza come, per esempio, gli interessi di mora, i compensi agli amministratori, i dividendi, ecc. Si applica, altresì, la disciplina fiscale per le disposizioni che non consentono o limitano la deduzione dei costi in quanto non inerenti (vedi le auto), o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo, quale l’imposizione ripartita pro quota delle plusvalenze, o, infine, che prevedono l’esenzione o l’esclusione di componenti positivi.
L’Agenzia delle Entrate può sindacare la competenza dei componenti reddituali esclusivamente se vi siano state violazioni delle disposizioni previste dai principi contabili. Sul tema va puntualizzato che gli OIC non si discostano molto dalle regole del Tuir per l’individuazione dell’esercizio di competenza di un costo o di un ricavo. Infatti il principio contabile n. 15 in tema di cessione di beni individua la competenza nel momento in cui avviene il passaggio sostanziale della proprietà dei beni tramite il trasferimento dei rischi e dei benefici. SI ricorda che in mancanza di particolari condizioni contrattuali tale momento coincide con la consegna o spedizione dei beni se l’operazione ha ad oggetto beni mobili, ovvero con la stipula del contratto di compravendita se il trasferimento riguarda un bene immobile, una partecipazione o un’azienda.
Per cui in normali situazioni, in cui sono assente clausole ce rinviino il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici nonostante sia avvenuta la consegna del bene, il momento della consegna del bene coincide con il trasferimento dei rischi e dei benefici alla controparte.
Per le prestazioni di servizi il principio contabile OIC 15 fa riferimento alla data di ultimazione della prestazione in maniera coerente con quanto stabilito dell’articolo 109, comma 2, del Tuir.
Casistica
Per le immobilizzazioni materiali il principio contabile OIC 16 statuisce che vadano rilevate contabilmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquistato. Generalmente per dette immobilizzazioni il trasferimento si concretizza nel momento in cui il bene diventa di proprietà dell’acquirente, anche se il paragrafo 33 dell’OIC 16 precisa che in caso di pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato (oltre i 12 mesi), per operazioni similari o equiparabili, il cespite deve essere iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato secondo il paragrafo 52 dell’OIC 19, riguardante i “Debiti”. Tale paragrafo precisa che i debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico tra gli oneri finanziari lungo la durata del debito, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
L’obbligo, ricorrendone le condizioni, di applicare al debito commerciale la rilevazione con il criterio del costo ammortizzato, genera della conseguenze sia dal punto di vita civilistico che fiscale.
Esempio: acquisto di un attrezzatura nel corso del 2016 per euro 350.000,00, con pagamento del debito in 48 mesi, con scorporo degli interessi passivi per un importo di euro 30.000,00.
Sotto il profilo contabile, il costo iniziale da imputare tra le immobilizzazioni materiali è pari a euro 320.000,00. Su questo importo si determinano le quote di ammortamento.
La quota di ammortamento stanziata a conto economico, ha valenza anche dal punto di vista fiscale, a seguito del principio di derivazione rafforzata introdotto dall’articolo 13-bis del D. L. n. 244/2016, fermo restando che se si tratta di beni materiali a deducibilità limitata, per effetto del nuovo decreto, rimangono ferme le regole fiscali.
Inoltre il principio OIC 29 identifica alcuni fatti intervenuti, positivi e/o negativi, dopo la chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nei valori di bilancio e che evidenziano condizioni già conosciute alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano dopo la chiusura dell’esercizio. In tale ipotesi è opportuno modificare i valori delle attività e passività esistenti in bilancio, in conformità al postulato della competenza per cui i costi, gli oneri, i ricavi e i proventi devono essere attribuiti all’esercizio al quale le operazioni e gli eventi che li hanno generati si riferiscono, senza considerare la data del loro pagamento e del loro incasso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25128 - In tema di accertamenti tributari, il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 10584 depositata il 19 aprile 2023 - In tema di accertamenti tributari, il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza…
- Bilancio: i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio ma prima della sua approvazione e principio di derivazione rafforzata
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Comunicato n. 54 del 16 ottobre 2023 - DDL bilancio 2024 e documento programmatico di bilancio - Norme fiscali - Referendum - Semplificazione normativa - Attuazione di norme Europee - Agenzia italiana per la…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10679 depositata il 4 aprile 2022 - I costi indeducibili, quale che sia la ragione di tale indeducibilità, non possono essere considerati nel passivo del conto economico del bilancio, che, per il principio di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Sanzioni amministrative tributarie in materia di I
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, s…
- Ricade sul correntista l’onere della prova d
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 5369 depositata il 2…
- Riduzione dei termini di accertamento per le impre
La risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulla riduz…
- Il reddito di locazione va dichiarato dal propriet
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5000 depositata…
- E’ onere del cliente provare che il compenso
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 3792 depositata il…