Purtroppo il verificarsi di eventi naturali che determinano la perdita di beni strumentali costituiscono un tema di costante attualità per le imprese italiane ed incidono sulla rappresentazione del bilancio. Come è noto il risultato economico dell’esercizio deriva dalla contrapposizione tra ricavi e costi di competenza. Per i beni strumentali il relativo costo, atteso che trattasi di un cespite a utilità pluriennale, concorre alla formazione del risultato d’esercizio attraverso il processo di ammortamento.
Nel caso che trattasi, di perdita conseguente ad una causa non imputabile alla volontà dell’imprenditore, il costo non ammortizzato del bene non può che essere imputato, direttamente e integralmente, nell’esercizio in cui avviene l’evento naturale in quanto è in tale momento che si esaurisce la sua utilità e funzionalità.
Per quanto concerne l’eventuale rimborso assicurativo relativo alla perdita del bene lo stesso va rilevato, in conformità del principio OIC 15 e dell’art. 2423-bis c.c., nell’esercizio nel quale si è verificata la calamità a condizione che vi sia certezza dell’ammontare del risarcimento.
Infatti secondo il contenuto dell’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), cod. civ., in ossequio al postulato della prudenza, non si deve procedere alla contabilizzazione dei profitti non realizzati.
Lo stesso principio OIC 15 statuisce che “I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società”.
Per cui per la contabilizzazione del risarcimento assicurativo, è necessario che il credito, nonché il componente positivo correlato, siano di esistenza certa e di ammontare obiettivamente determinabile (ad esempio quando il credito ed il suo ammontare risultino dal verbale del perito assicurativo). Pertanto se le condizioni per l’iscrizione non sono soddisfatte nell’esercizio in cui si verifica l’evento naturale, il periodo di competenza del risarcimento è successivo rispetto a quello in cui è imputata la perdita del bene strumentale.
In merito a tale condizioni vanno osservate le indicazioni fornite dal principio OIC 29, secondo cui “devono essere recepiti nei valori di bilancio … quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio – 31.12 per le imprese solari –, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza”.
Per cui alla luce del principio di competenza come definito dal OIC 29 qualora la quantificazione del rimborso assicurativo viene definita, dopo il 31.12, ma entro la data di redazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio nel quale si è verificato l’evento dannoso, il provento va rilevato già nel conto economico in chiusura, nel quale è contabilizzata la perdita del bene strumentale.
Ciò sempreché la spettanza del risarcimento sia già certa alla data di riferimento del bilancio (31.12). Diversamente, l’indennizzo va rilevato in un esercizio successivo a quello in chiusura.
Si badi che la regola dell’OIC 29 non può trovare applicazione in relazione al costo derivante dalla perdita dell’immobilizzazione: infatti, l’evento naturale, ancorché si verifichi tra la chiusura dell’esercizio e la data di redazione del progetto di bilancio, non può mai riflettere una condizione esistente alla data di riferimento del bilancio.
Va puntualizzato che in base alla nuova versione del principio OIC 12, ed alla eliminazione dal conto economico della sezione straordinaria, i rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.