Il principio di rilevanza regolato normativamente per la prima volta dal novellato comma 4 dell’articolo 2423 cod. civ., introdotto dal D.Lgs. 139/2015, che ha statuito che “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
Nella relazione illustrativa al decreto viene chiarito che ai fini della declinazione pratica del principio, compresa la descrizione delle possibili casistiche, occorrerà far riferimento agli aggiornati principi contabili nazionali, che sono stati pubblicati nella versione definitiva il 22 dicembre 2016.
Nell’attesa che venga revisionato anche il principio OIC 11 “Bilancio d’esercizio, finalità e postulati” in modo da inquadrare a livello più generale il principio di rilevanza (e anche quello della sostanza economica), nell’ambito della presentazione dei nuovi principi contabili OIC sono state individuate alcune fattispecie contenute nei nuovi standards.
OIC 13 “Rimanenze”.
Casi pratici di applicazione del principio generale di rilevanza con riguardo alla determinazione del costo delle rimanenze sono rappresentati da: “l’utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo”.
Ai fini della determinazione del costo delle rimanenze, l’OIC 13 prevede tre diversi metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato: il metodo dei costi standard, il metodo del prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante.
Il nuovo OIC 13 chiarisce le condizioni di utilizzo e il legame esistente tra l’applicazione di questi metodi e il principio di rilevanza. In particolare:
- per il metodo dei costi standard l’irrilevanza va riferita al costo effettivo di produzione, dopodiché il costo effettivo delle rimanenze è determinato con i metodi generali (LIFO, FIFO o costo medio ponderato);
- per il metodo del prezzo al dettaglio l’irrilevanza deriva direttamente dal ricorrere di circostanze ben individuate (grandi quantità di beni, rapido rigiro, margini di importo simile) al verificarsi delle quali non solo i metodi generali sarebbero di difficile e costosa applicazione, ma sarebbero anche inutili perché il metodo del prezzo al dettaglio definisce correttamente il costo effettivo delle rimanenze;
- per il metodo del valore costante delle materie prime sussidiarie e di consumo l’irrilevanza rispetto ai metodi generali è insita perché tale metodo è consentito quando il costo d’acquisto è costante.
OIC 15 “Crediti”/OIC 19 ”Debiti”.
Il principio generale di rilevanza prevede che il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato:
- ai crediti/debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o
- nel caso di crediti/debiti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
La società che decide di far uso di queste semplificazioni deve darne indicazione in nota integrativa, illustrando le politiche contabili adottate.
OIC 20 “Titoli di debito”.
Il nuovo principio generale di rilevanza prevede che se una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo, o per i titoli non immobilizzati detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi, deve illustrare in nota integrativa le politiche contabili adottate.
OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali”.
Casi pratici di applicazione del principio di rilevanza da illustrare in nota integrativa, sono rappresentati:
- dall’iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali,
- dall’utilizzo, ai fini dell’ammortamento, della metà dell’aliquota normale per i cespiti acquistati nell’anno, se la quota d’ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
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