Il nuovo principio contabile OIC 12 revisionato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015. La nuova normativa ha procedutto alla eliminazione della sezione straordinaria del conto economico. Con il presente articolo esamineremo le sole componenti reddituali.
L’Organismo Italiano di Contabilità ha fornito la soluzione per la nuova sistemazione delle voci che prima erano indicate nella sezione eliminata. L’Organismo deputato alla emanazione, revisione ed aggiornamento dei principi contabili ha provveduto ad attribuire alle voci una nuova sistemazione, che rinveniamo nella parte dedicata alle motivazioni alla base delle decisioni assunte ed ivi viene specificato che la risistemazione è dipesa dall’identificazione ex ante della voce di destinazione attraverso l’analisi della transazione effettuata a monte.
Al di fuori delle fattispecie elencate dall’OIC, per i proventi e agli oneri non ricollocati, è essenziale, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, provvedere ad imputare tali elementi seguendo una logica che si configura nella verifica dell’evento da cui deriva l’operazione in questione.
Il documento in commento fa confluire nella voce A5 del conto economico, denominata “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” le voci sottoindicate:
- i rimborsi assicurativi riguardanti i furti o ammanchi di beni relativi alle disponibilità finanziarie, al magazzino e ai cespiti vari;
- le liberalità in danaro o in natura che non si configurano in contributi in conto esercizio.
Sempre nella voce di “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” vengono incluse le plusvalenze generate a seguito:
- di conferimenti di aziende e di rami di aziende, le fusioni, le scissioni e altre operazioni straordinarie;
- di operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- di alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all’attività produttiva.
Per quanto concerne i proventi finanziari, nella sezione C vengono imputate le cessioni di partecipazioni e titoli a reddito fisso, in particolare alle voci C15) “proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime” e C16.b) “da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni”. Da notare, inoltre, che esiste la possibilità che operazioni di ristrutturazione del debito producano componenti reddituali positive di origine finanziaria, tali per cui è opportuna l’indicazione delle medesime nella voce C16.d) “proventi diversi dai precedenti”.
Tra i costi principali da classificare nella voce B14 “oneri diversi di gestione” si rinvengono:
- le minusvalenze originate dai conferimenti di aziende, dalle fusioni, dalle scissioni, da altre operazioni straordinarie;
- le minusvalenze conseguenti a operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- le minusvalenze generate dall’alienazione di immobili civili e di altri beni non strumentali all’attività produttiva;
- gli oneri sostenuti per multe e ammende, le quali sono state causate da fatti estranei alla gestione.
Come già preannunciato, in relazione alle voci che non state identificate ex ante, il soggetto che redige il bilancio d’esercizio dovrà provvedere alla loro collocazione in base alla tipologia di riferimento. Tra queste si elencano:
- i furti e gli ammanchi, in quanto gli stessi possono riferirsi alle disponibilità finanziarie, al magazzino o ai cespiti, componenti quindi non classificabili a priori;
- gli oneri di ristrutturazione aziendale, i quali possono comprendere quelli relativi al personale oppure accantonamenti a vario titolo;
- gli oneri sostenuti per cause e controversie;
- le indennità varie per rotture di contratti.
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