L’Assonime con il caso n. 9/2017 interviene a fornire chiarimenti sui presupposti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata chiarendo che nel numero dei dipendenti occupati rilevante al fine di redigere il bilancio abbreviato sono compresi anche i rapporti di collaborazione organizzata dal committente, disciplinati dal DLgs. n. 81/2015 attuativo del c.d. Jobs Act.
Il codice civile con l’art. 2435-bis comma 1 c.c. prevede la facoltà di redigere il bilancio abbreviato per quelle società (non emittenti di titoli negoziati in mercati regolamentati) che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
– 4.400.000 euro di totale dell’attivo dello Stato patrimoniale;
– 8.800.000 euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
– 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio
In particolare Assonime afferma che “L’art. 2435-bis c.c. definisce i presupposti per individuare le società che possono ricorrere al bilancio in forma abbreviata. Uno di questi presupposti riguarda il numero dei dipendenti occupati nella società durante l’esercizio sociale e si pone la questione se tale nozione comprenda anche i rapporti di lavoro etero-organizzati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (decreto di attuazione del c.d. Jobs Act).
Il numero dei dipendenti nel contesto dell’art. 2435-bis è uno dei parametri finalizzati a individuare la dimensione dell’impresa. La nozione di dipendenti occupati – secondo Assonime – dovrebbe quindi comprendere tutti quei rapporti di collaborazione che, essendo caratterizzati da prestazioni soggette all’esercizio di un’attività organizzativa della parte datoriale, risultano idonee a determinare la reale portata dimensionale dell’impresa.
In tale ambito sembra ragionevole comprendere anche quei lavoratori etero-organizzati dall’imprenditore che risultano destinatari della medesima disciplina materiale applicabile ai lavoratori subordinati. Proprio perché soggetti al potere organizzativo del datore di lavoro in una forma che li rende assimilabili ai lavoratori subordinati, infatti, essi costituiscono una componente della dimensione organizzativa dell’impresa.
Entrambe le figure, per le caratteristiche materiali della relazione con la società, sono suscettibili di indicarne la cifra dimensionale.”