Tra gli aggiornamenti dei principi contabili eseguiti dall’Organismo Italiano di Contabilità e pubblicati il 23 dicembre 2016, resi necessari a seguito del D.Lgs n. 139/2015, con il quale si è completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE, i nuovi principi avranno rilevanza nei bilanci d’esercizio relativi al 2016.
In particolare il nuovo principio contabile n. 10 dell’OIC ha recepito le importanti modifiche al bilancio d’esercizio ordinario, abbreviato e alla Nota Integrativa.
Il rendiconto finanziario – Nel principio contabile n. 10 dell’OIC si rinviene la definizione del rendiconto finanziario come un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. Il cui scopo è quello di fornire delle informazioni utili, per la valutazione della situazione finanziaria della società nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.
L’articolo 2423 al comma 1, del codice civile, prevede che “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.
Prima delle modifiche introdotte dal DLgs n. 139/2015 il rendiconto finanziario non era un documento obbligatorio di bilancio pur se l’Organismo Italiano di Contabilità ne raccomandava la redazione, consigliando di presentarlo all’interno della Nota Integrativa.
Il DLgs n.139/2015 con il comma 6 dell’articolo 6, ha modificato il comma 1 dell’articolo 2423, inserendo il rendiconto finanziario tra i documenti che dovranno fare parte integrante del bilancio di esercizio.
Il nuovo articolo 2435-ter del codice civile, novellato dal D.Lgs. 139/2015, prevede l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono rispettivamente il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese.
Per cui il principio contabile in commento è destinato alle società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria in base alle disposizioni del codice civile. Le società esonerate, possono, comunque, decidere su propria iniziativa, di presentare il rendiconto finanziario come prospetto autonomo nel bilancio di esercizio.
Il contenuto del rendiconto finanziario è normato dal nuovo articolo 2425- ter, del codice civile e prevede che, “dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci”.
In sostanza, i flussi oggetto di rappresentazione, nel prospetto, sono i flussi di disponibilità liquide e, taluni flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.
Infine l’articolo 12 del D.lgs. n. 139/2015 non prevede alcuna eccezione all’applicazione retrospettiva di tale previsione. Pertanto, in sede di prima applicazione del principio contabile, occorre presentare, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente. Per cui potrebbero esserci alcune difficoltà per gli operatori del settore, che, praticamente, dovranno prima redigere il rendiconto finanziario dell’esercizio 2015, successivamente, quello del 2016. Ciò al fine di salvaguardare il contenuto delle disposizioni contenute nel citato articolo 2425-ter.
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