La Corte di Cassazione sez. civile con la sentenza n. 15029 del 14 giugno 2013 ha affermato che il commercialista che redige uno schema di bilancio non è tenuto a verificare la veridicità dei dati contabili forniti dal cliente, a meno che ciò non sia espressamente contemplato nell’incarico ricevuto.

La vicenda ha riguardato una società che nell’oppoesi al decreto con cui veniva ingiunto il pagamento di una cospicua somma di danaro in favore di Tizio, commercialista, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali. L’opponente deduceva la responsabilità professionale del commercialista, che infatti aveva omesso di verificare i dati contabili in relazione alla redazione di un bilancio nel quale erano state inserite poste false. Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto di assistenza professionale per inadempimento e, di conseguenza, il risarcimento dei danni patiti. L’adito Tribunale respingeva l’opposizione della società con sentenza successivamente confermata in appello. Di qui il ricorso per cassazione, in esito al quale i supremi giudici hanno sancito, oramai in via definitiva, il diritto del professionista al compenso.Durante il giudizio di legittimità, la società ricorrente ha sostenuto che un dottore commercialista incaricato di predisporre lo schema di bilancio, ai fini di un corretto adempimento dell’incarico professionale, non può limitarsi a predisporre il progetto esclusivamente sulla base dei dati contabili trasmessigli dalla cliente, ma deve effettuare un esame critico quanto meno delle poste che, per loro natura o il loro ammontare, appaiono evidentemente anomale, richiedendo all’organo amministrativo gli opportuni chiarimenti e informazioni e rifiutando, nel caso in cui questi non vengano forniti, di dar corso all’incarico ricevuto.Gli ermellini hanno ritenuto tale tesi infondata, apparendo immune da vizi logici e giuridici il ragionamento seguito dalla Corte di Appello “nel ritenere che nell’incarico generico dato ad un professionista di predisporre lo schema di bilancio non può ritenersi implicitamente incluso l’onere di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori”. A parere degli Ermellini, il convincimento che nell’incarico generico di procedere alla redazione del bilancio non sia normalmente compreso quello di verificare l’attendibilità dei dati contabili forniti dagli amministratori trova conferma, da un lato, nel codice civile che individua nell’organo amministrativo e nel collegio sindacale gli unici soggetti responsabili in relazione alla corretta informativa del bilancio, dall’altro, nella tariffa professionale e, segnatamente, nella voce prevista dall’articolo 34 che non include gli onorari “per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci”, menzionati invece nel precedente articolo 32. Le spese hanno seguito la soccombenza e sono state liquidate in 10.200,00 euro oltre accessori di legge.