Black List e il termine che identifica la Lista ufficiale di Paesi e Territori definiti a fiscalità privilegiata, ossia con bassa o addirittura nulla tassazione e che viene aggiornata annualmente dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate.
L’inserimento dei Paesi nella black list paradisi fiscali avviene in base alla legge 448/98 come modificata dal decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (GU n.120 del 25/05/2010 – Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2010).
Le black list esistenti ad oggi sono tre emanate con singoli decreti, ovvero:
- presunzione di residenza persone fisiche (10.05.1999), finalizzata a contrastare la fittizia emigrazione all’estero, per finalità esclusivamente fiscali, di residenti in Italia;
- CFC (Controlled Foreign Companies) (21 novembre 2001), con l’obiettivo di tutelare l’attività economica e commerciale transfrontaliere delle nostre imprese;
- indeducibilità componenti negativi di reddito sostenuti da imprese (23 gennaio 2002), allo scopo di rendere economicamente meno vantaggiose le transazioni commerciali con Paesi con i quali non vige un rapporto di adeguato scambio di informazioni.
Va evidenziato che le tre Liste devono essere osservate unitariamente e non singolarmente al fine di verificare se un Paese o Territorio rientri o meno nella Black List approvata dall’Agenzia delle Entrate.
Per cui le Liste dovranno essere quindi valutate complessivamente a prescindere dalle condizioni soggettive dell’operatore economico. A tal uopo è sufficiente che un Paese sia presente in una sola delle Liste per essere considerato un Paese Black List verso i quali ricorreranno tutti gli obblighi di monitoraggio fiscale.
L’importanza delle Liste è quanto mai significativa soprattutto in relazione alla lotta contro l’evasione fiscale, le frodi fiscali internazionali e nazionali, che tutti i Governi spasmodicamente mettendo in atto al fine di salvaguardare i propri Bilanci perseguendo anche lo scopo di ridurre il peso fiscale complessivo che sta soffocando le piccole e medie imprese, lavoratori dipendenti e pensionati.
Inoltre preme evidenziare che l’obbligo, per i contribuenti soggetti passivi Iva, della comunicazioni delle operazioni economiche con operatori economici stabiliti nei paesi presenti nella Black list all’Agenzia delle Entrate viene abolito dal Decreto Legge n. 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio e convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del 01 dicembre 2016. Pertanto gli operatori nazionali affronteranno con riferimento alle operazioni poste in essere nel 2016 il loro ultimo adempimento.
Deducibilità dei costi
Con la circolare n. 39/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, in ragione della nuova disciplina introdotta dalla legge di Stabilità 2016 che ha abrogato quella speciale dettata dal TUIR, cancellando l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione, la conseguente sanzione in caso di inadempienza e gli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Black list Europea
Importanti modifiche alle liste sopra indicate sono intervenute nel corso del 2016 mediante la stesura della nuova “White List” e quindi il passaggio dalla Lista dei paesi “collaborativi” alla Lista di quelli “non collaborativi”; vale comunque in ogni caso la valutazione complessiva dell’appartenenza del singolo Stato o Territorio alle varie Liste oltre che il fatto che l’Amministrazione finanziaria si riserva la facoltà di escludere dalla White List quei paesi che ad un attento monitoraggio evidenziassero un perdurante comportamento poco collaborativo in occasione dello scambio delle informazioni in materia fiscale.
Anche l’Unione Europea si sta procedendo spedita verso la formazione di una “Black List Europea” che la cui prima stesura è prevista nel corso del 2017.Infatti la Commissione Europea ha già iniziato l’iter per la definizione di un elenco di Paesi “non collaborativi” al fine di aiutare i Paesi Membri dell’UE nella lotta all’evasione fiscale e all’abuso dell’arbitraggio fiscale.
L’elenco dei Paesi inseriti nella black list UE 2017, rappresenta uno strumento molto utile a tutti gli Stati membri, per trattare con i paesi terzi che applicando una fiscalità privilegiata, rifiutano di collaborare con la UE, malgrado i vari tentativi,
Per cui la Black List UE è destinata a superare e quindi assorbire in sé le varie Black List nazionali e sostituirla con una unica valida per tutti gli Stati aderenti all’Unione Europea, diventando uno strumento particolarmente utile nell’individuazione di operazioni anomale, nella scelta degli Stati con i quali effettuare transazioni commerciali nel rispetto delle normative fiscali vigenti, contribuendo quindi alla lotta contro l’evasione fiscale.
Per la formazione della Black List UE assumeranno rilevanza i recenti accordi sottoscritti, per la maggior parte nel secondo semestre del 2016, secondo il modello Ocse con Paesi quali Andorra, Principato di Monaco, Principato del Liechtestein, San Marino e Svizzera.
Tali recenti accordi, nel maggior parte ratificati dai rispettivi Governi, impongono l’obbligo di ottemperare, su richiesta, allo scambio di informazioni perseguendo così l’obiettivo di perseguire un adeguato livello di trasparenza ed una maggiore compliance fiscale.
Genericamente, le informazioni oggetto di scambio sono quelle considerate “verosimilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari…”.
Paesi usciti dalla black list
San Marino: Dopo una lunga trattativa tra l’Italia e San Marino, è stato firmato il decreto che prevede l’esclusione della repubblica di San Marino dall’elenco paesi black list. Il Ministero dell’Economia con una nota ha comunicato la fuoriuscita dall’elenco black list dello stato sammarinese, a seguito della sottoscrizione il 3 ottobre 2016 da parte dei due paesi della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, oltre a numerosi interventi normativi in materia di trasparenza e scambio di informazioni a livello fiscale internazionale da parte di San Marino e all’approvazione della riforma fiscale che porterà il prelievo tributario sammarinese adeguato agli standard italiani.
Lussemburgo esce dalla lista dei paesi con fiscalità privilegiata (cosiddetti paradisi fiscali), a seguito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze firmato il 16 dicembre, che esclude lo Stato dal D.M. 21 novembre 2001. Si tratta ora, di aspettare l’entrata in vigore del decreto, entro 90 giorni dalla pubblicazione in GU, per far si che cadano gli obblighi di comunicazione black list per il Lussemburgo.
Svizzera, dopo la firma tra l’Italia e la Svizzera dell’accordo che prevede la fine del segreto bancario modificando l’attuale Convenzione sulla doppia imposizione Italia-Svizzera e adeguandola agli standard dell’Ocse ma non prima del 2017. Solo dopo questa data. il fisco italiano potrà richiedere informazioni bancarie in riferimento ai cittadini italiani che hanno avuto rapporti con le banche svizzere. Le informazioni però non riguarderanno il quinquiennio 2005-2009.
Principato di Monaco ha firmato con l’Italia un accordo sul modello elaborato dall’Ocse “Tax Information Exchange Agreement” (Tiea), per agevolare lo scambio di informazioni su richiesta tra Stati non hanno una convenzione contro le doppie imposizioni.
Liechtenstein firmato l’accordo con il Ministro dell’economia con cui il paese esce dalla black list e un Protocollo aggiuntivo per rafforzare il contrasto all’evasione fiscale.
Isole Cayman: è stato firmato in dato 4 giugno 2015 dal Senato l’Accordo tra Italia e Isole Cayman, al fine di migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati che non hanno stretto la convenzione contro le doppie imposizioni. Gli effetti di tale ratifica, portano, quindi le Isole Cayman alla loro cancellazione dalla Black List ai fini dell’indeducibilità dei costi ex art. 110, co. 10-12 bis del Tuir, dal cui elenco iniziale fissato con il D.M. 23 gennaio 2002, escono per effetto del D.M. 27 aprile 2015 i seguenti Stati: Isole Cayman, Alderney (Isole del Canale, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat.
Hong Kong: il Senato sempre il 4 giugno ha approvato il testo per la ratifica e Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e Hong Kong. Per la sua uscita dall’elenco e l’entrata in vigore della Convenzione occorre attendere il termine della procedura della ratifica, se questa si concluderà nel 2015, la Convenzione entrerà in vigore dal gennaio 2016.
Andorra: ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale (disegno di legge), prevede misure per favorire la collaborazione tra i due paesi attraverso la scambio di informazioni in materia fiscale ai fini di accertamento, calcolo, applicazione e riscossioni di IRPEF, IRES, IRAP e IVA e superamento del segreto bancario.
Barbados: ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali (disegno di legge): le nuove regole fiscali sottoscritte con la Convenzione tra i due paesi, forniranno uno strumento giuridico alle imprese italiane che potranno ora operare a Barbados. La convenzione disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due Paesi fornendo uno strumento giuridico che sia in grado di aiutare le imprese italiane ad operare in Barbados a condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici degli altri Paesi.
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