Con il D.L. Semplificazioni fiscali 16/2012 sono state introdotte modifiche importante alla disciplina sulle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata cd Black list. L’elenco comprende circa 70 paesi individuati dal DM 4/5/1999 e DM 21/11/2001.
Pertanto, in virtù delle predette semplificazioni, risultano esclusi dall’obbligo di comunicazione all’Agenzia tutte le operazioni di importo inferiore a 500 euro. La norma introdotta dalla legge 448/98 e modificata con il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73010, aveva assoggettato all’obbligo di comunicazione le operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi della disciplina IVA (cessione di beni e prestazione di servizi) ma il decreto di attuazione aveva esteso l’obbligo anche alle prestazioni di servizi non rilevanti ai fini iva ( ad es. le spese di trasferta intestate al dipendente)
Oggi l’obbligo sorge per tutte le operazioni purché pari o superiori alla soglia di 500 euro.
Vengono escluse quindi non solo le note spese rimborsate al dipendente , come aveva chiarito già la CM 2/e 2011 ma anche quelle intestate direttamente alla società . Godranno inoltre della facilitazione le stabili organizzazioni in paesi Black list di imprese italiane, nel caso ad esempio di pagamento di servizi di manutenzione, trasporto ecc . di modesta entità .
Semplificazione importante anche per molte le società italiane con conti bancari esteri soggette al reverse charge le cui commissioni erano incluse nell’obbligo. Oggi se non superano i 500 euro tali operazioni possono essere omesse.
Possiamo presumere,ma non è espressamente specificato, che l’esenzione valga anche in caso di rapporti continuativi e di pagamenti per contratti periodici il cui importo complessivamente sia superiore al limite.
Il decreto legge n. 16 / 2012 non ha modificato il regime di indeducibilità dei costi con operatori in paesi Black list prevista dall’art. 110 del TUIR a meno che non dimostrino l’effettiva attività commerciale del fornitore nella realtà estera o che le operazioni eseguite rispondano ad un effettivo interese economico dell’impresa.
Le scadenze per l’invio della comunicazione delle operazioni Black list
Il modello può essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di €50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l’obbligo di presentazione mensile.
Il termine di presentazione della comunicazione black list è l’ultimo giorno del mese successivo il periodo di riferimento (mese/trimestre).
Per determinare la soglia si considera ogni singolo tipo di operazioni, ad esempio:
- l’effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €40.000, prestazioni di servizi per €45.000, acquisti di beni per €35.000 e servizi ricevuti per €38.000, non determina il superamento della soglia;
- l’effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €55.000, prestazioni di servizi rese per €5.000, acquisti di beni per €15.000 e servizi ricevuti per €38.000 comporta invece il superamento della soglia.
L’obbligo della comunicazione ricade anche nei confronti dei soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri con cadenza trimestrale salvo che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale non superiore ad €50.000. Si considera inizio dell’attività la data di attribuzione del numero di partita Iva .
I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile. Tale scelta vale per l’intero anno solare.
In caso di superamento della soglia di €50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata, la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile.
ultim’ora: Circolare Assonime
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