AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 187 del 1° febbraio 2023
Bollo sulle istanze recanti ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione”
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante riferisce che in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro Urbino, «in data 16 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri (…) ha dichiarato lo stato di emergenza per calamità naturale e (…) disposto lo stanziamento della somma di 5.000.000,00 euro per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di urgenza».
Inoltre, lo stesso istante richiama l’ordinanza n. 922, emanata il 17 settembre 2022 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, contenente i primi interventi urgenti, che all’articolo 4 prevede:
che «al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi (…) il Commissario delegato definisce la stima delle risorse (…) necessarie» (comma 3);
che il Commissario «provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari» (comma 4);
la modulistica (allegata) predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile «per le finalità di cui al comma 3» che «può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare (…) che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti».
Premesso quanto sopra, l’istante intende conoscere il corretto trattamento tributario, in materia di imposta di bollo, relativo alle «istanze recanti ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” (Modello C1) e ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione” (Modello B1)», di cui ai modelli allegati alla citata ordinanza n. 922 del 2022.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che alle istanze oggetto del quesito «possa applicarsi l’esenzione di cui all’articolo 8, comma 3 della Tabella Allegato B del DPR 642 del 1972» prevista «per le domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale si compone anche di 2 allegati:
nel primo (Allegato A), sono elencati gli atti, documenti e registri che scontano l’imposta di bollo;
nel secondo (Allegato B), denominato Tabella, sono indicate le esenzioni.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo alle domande di contributi, si osserva che, ai sensi dell’articolo 8ter della citata Tabella Allegato B, introdotto dall’articolo 12, comma 3, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante ”Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, sono esenti le «Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento».
Come chiarito nella relazione illustrativa alla disposizione, il legislatore in un’ottica di semplificazione in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi di sostegno alle popolazioni, ha inteso prevedere espressamente l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, ”comunque denominati”, a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza da parte dell’Autorità competenti.
L’introduzione di tale disposizione, pertanto, fa venir meno l’esigenza di specifiche disposizioni legislative emergenziali che prevedano tale agevolazione di volta in volta in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali.
Alla luce di quanto previsto, si ritiene che, nel caso rappresentato, stante la dichiarazione dello stato di emergenza avvenuto con apposita ordinanza, per le istanze relative alla «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive» e alla «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione», da presentare da parte dei soggetti colpiti dagli eventi descritti, può ritenersi applicabile il trattamento di esenzione dall’imposta di bollo.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.