FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 02 luglio 2020, n. 18
Bonus 100 euro al debutto del 1° luglio 2020
SOMMARIO
PREMESSA
- TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI – ARTICOLO 1
- ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI – ARTICOLO 2
- DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINANZIARIE – ARTICOLO 3
- TABELLA DI SINTESI
- SIMULAZIONI DI CALCOLO
PREMESSA
Il decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (in G.U. del 4 aprile 2020, n. 90), introduce delle misure volte alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. A tal proposito, si fa presente che l’articolo 1, comma 7, della legge n. 160 del 2019 (Bilancio 2020) ha disposto la costituzione, nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze, di un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti” con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2021. La finalità del fondo è il finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche.
Il D.L. introduce all’articolo 1 una misura strutturale definita “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, mentre all’articolo 2 si prevede una disposizione temporanea per il solo secondo semestre 2020 definita “ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati”; inoltre, l’incipit dell’articolo 2 rimanda ad una riforma che curi la “revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali”.
La presente circolare si propone di analizzare, innanzitutto, i citati articoli, fornendo sintesi e spiegazioni delle relative disposizioni, e di approfondire, inoltre, le misure di coordinamento e finanziarie che il decreto legge, noto principalmente per aver introdotto il cosiddetto “bonus di 100 euro”, prevede. Presenti, infine, utili e pratiche simulazioni di calcolo per la determina del netto in busta paga del lavoratore a fronte di detrazioni e trattamenti integrativi.
- TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI – ARTICOLO 1
Il comma 1, art. 1 del D.L. 3/2020, dispone che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR, sia di importo superiore a quello della c.d. detrazione da lavoro dipendente, di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR stesso, è riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo.
I redditi per cui spetta il trattamento integrativo sono pertanto quelli che seguono.
– Redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati (comma 2, lettera a) del medesimo articolo 49;
– I seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, del TUIR:
– compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera a));
– indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lettera b));
– somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (lettera c));
– somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione esercitate dal contribuente (lettera c-bis));
– remunerazioni dei sacerdoti, nonché congrue e supplementi di congrua di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 26 luglio 1974, n. 343 (lettera d));
– prestazioni derivanti dall’adesione a forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (lettera h-bis));
– compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l)).
Il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che:
– l’imposta lorda dovuta sia superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR;
– il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro.
Il predetto trattamento integrativo è pari a 100 euro mensili (1.200 euro annui a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020).
La disposizione precisa che i predetti importi non concorrono alla formazione del reddito.
Ai sensi del comma 2, il trattamento integrativo è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
Il comma 3, come modificato in sede di conversione in legge del decreto in commento, prevede che i sostituti d’imposta, di cui agli articoli 23 (NOTA 1) e 29 (NOTA 2) del d.P.R. n. 600 del 1973, riconoscono in via automatica (NOTA 3) le somme di cui al comma 1, ripartendole fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate (NOTA 4) di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Il comma 4, come modificato in sede di conversione in legge del decreto in commento, stabilisce che i sostituti d’imposta compensano il “credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” (NOTA 5).
Si segnala, inoltre, che la relazione tecnica stima un effetto di maggiore spesa pubblica, in termini di indebitamento netto, pari 6.628 milioni di euro nell’anno 2020 e 13.256 milioni a decorrere dal 2021.
- ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI – ARTICOLO 2
Il comma 1 dell’articolo in esame istituisce una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche ulteriore rispetto a quelle stabilite dal TUIR, specificando che tale attribuzione è effettuata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.
La detrazione spetta ai medesimi soggetti destinatari del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto in esame.
L’importo della detrazione dipende dal reddito complessivo ed è determinato sulla base di due diverse equazioni:
– se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro e fino a 35.000 euro l’importo è pari a:
480 + 120 * ((35.000−R) / 7.000) dove “R” = reddito complessivo;
– se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro e fino a 40.000 euro l’importo è pari a:
480* ((40.000−R) /5.000) dove “R” = reddito complessivo.
La detrazione in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a 28.000 euro decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro (NOTA 6).
Il comma 2, in vista di una “revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali”, precisa che la detrazione definita dall’articolo in esame ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Nella relazione illustrativa il Governo esprime la volontà di stabilizzare la misura in un successivo provvedimento normativo di riforma del c.d. cuneo fiscale.
Il comma 3, come modificato in sede di conversione in legge (NOTA 7) dispone, a carico dei sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973, il compito di riconoscere l’ulteriore detrazione di cui al comma 1, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e di verificarne in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo importo qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante. Nel caso in cui l’importo da recuperare ecceda i 60 euro, il comma 3 prevede che il recupero avvenga in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
- DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINANZIARIE – ARTICOLO 3
Il comma 1 dell’articolo 3 dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR, che disciplina il c.d. “bonus 80 euro”. Viene, inoltre, definito dal comma 2 il reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2. Si specifica in particolare che rileva anche la quota esente dei redditi agevolati:
– dei docenti e ricercatori di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010;
– degli “impatriati” di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.
Infine, l’ultimo periodo del comma 2, mutuando una definizione contenuta nell’art. 13, comma 6-bis, del TUIR, specifica che il reddito complessivo è “assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR”.
- TABELLA DI SINTESI
Il trattamento integrativo art. 1 | |
Platea dei beneficiari (art. 1, comma 1) | Percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati (con esclusione di quelli indicati al comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), cbis), d), h-bis) e l), del TUIR), sempreché l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati ai sensi dell’art. 13, c. 1, TUIR. |
I limiti reddituali (art. 1, c. 1) | Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020. |
Il computo (art. 1, c. 2) | Il trattamento integrativo è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 (da cui deriva un importo limitato a 600 euro per lo stesso anno 2020). |
Modalità di erogazione (art. 1, c. 3) | I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. |
Modalità di recupero (art. 1, c. 3) | Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. |
La compensazione per il sostituto d’imposta (art. 1, c. 4) | I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, mediante compensazione con mod. F24 (art. 17, D.Lgs. n. 241/97). |
Ulteriore detrazione fiscale art. 2 | |
Platea dei beneficiari (art. 2, c. 1) | La medesima platea dei beneficiari di cui all’art. 1, c. 1 (v. supra). |
Modalità di calcolo (art. 2, c. 1) | L’importo della detrazione dipende dal reddito complessivo ed è determinato sulla base di due diverse equazioni:- superiore a 28.000 euro e fino a 35.000 euro l’importo è pari a: 480 + 120 * ((35.000−R) / 7.000) dove “R” = reddito complessivo); – superiore a 35.000 euro e fino a 40.000 euro l’importo è pari a: 480* ((40.000−R) /5.000) dove “R” = reddito complessivo). Di conseguenza, l’importo della detrazione decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro (v. infra simulazioni di calcolo, par. 5). |
Detrazione non strutturale (art. 2, c. 2) | La detrazione ha carattere temporaneo, applicandosi alle prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. |
Il ruolo del sostituto d’imposta (art. 2, c. 3) | I sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 d.P.R. 600/73 riconoscono l’ulteriore detrazione, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza. |
Modalità di recupero (art. 2, c. 3) | Nel caso in cui l’importo da recuperare ecceda 60 euro, il recupero avviene in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. |
Disposizioni di coordinamento art. 3 | |
Abrogazione c.d. bonus 80 euro (art. 3, c. 1) | A decorrere dal 1° luglio 2020, è abrogato il comma 1- bis dell’articolo 13 del TUIR, che disciplina il c.d. “bonus 80 euro”. |
Definizione di reddito complessivo (art. 3, c. 2) | Nel reddito complessivo ai fini degli artt. 1 e 2 del decreto rileva anche la quota esente dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori di cui all’articolo 44, comma 1, D.L. n. 78/2010, nonché dei redditi agevolati degli “impatriati” di cui all’articolo 16, D.Lgs. n. 147/2015.Inoltre, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR. |
- SIMULAZIONI DI CALCOLO
Le tabelle seguenti mostrano l’impatto del trattamento integrativo (art. 1) e della ulteriore detrazione (art. 2) nel secondo semestre 2020 confrontate con il c.d. “bonus 80 euro” soppresso dal 1° luglio 2020. Inoltre, la simulazione viene proposta anche con riferimento all’anno 2021 ipotizzando la conferma in maniera strutturale della ulteriore detrazione di cui all’art. 2.
CUNEO FISCALE – D.L. n. 3 del 05/02/2020 – anno 2020 | |||||
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Artt. 1 e 2 D.L. 3/2020 (importi in Euro) – periodo 01/07 – 31/12/2020 | Art. 13 C. 1 bis | ||||
Reddito in euro | Trattamentointegrativo | Ulteriore detrazione art. 2 | Ulteriore detrazione art. 2 | Bonus 80 Euro | Differenza |
(imponibile fiscale) | art. 1 | da 28.000,01 fino a 35.000,00 | da 35.000,01 fino a 40.000,00 | 01/01 – 30/06 | Netto in busta in euro |
da zero a 8.173,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
da 8.173,92 a 24.600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 480 | 120,00 |
24.700,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 456 | 144,00 |
24.800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 432 | 168,00 |
24.900,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 408 | 192,00 |
25.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 384 | 216,00 |
25.100,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 360 | 240,00 |
25.200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 336 | 264,00 |
25.300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 312 | 288,00 |
25.400,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 288 | 312,00 |
25.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 264 | 336,00 |
CUNEO FISCALE – D.L. n. 3 del 05/02/2020 – anno 2020 | |||||
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Artt. 1 e 2 D.L. 3/2020 (importi in Euro) – periodo 01/07 – 31/12/2020 | Art. 13 c. 1 bis | ||||
Reddito in euro | Trattamentointegrativo | Ulteriore detrazione art. 2 | Ulteriore detrazione art. 2 | Bonus 80 Euro | Differenza |
(imponibile fiscale) | art. 1 | da 28.000,01 fino a 35.000,00 | da 35.000,01 fino a 40.000,00 | 01/01 – 30/06 | Netto in busta in euro |
25.600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 240 | 360,00 |
25.700,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 216 | 384,00 |
25.800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 192 | 408,00 |
25.900,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 168 | 432,00 |
26.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 144 | 456,00 |
26.100,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 120 | 480,00 |
26.200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 96 | 504,00 |
26.300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 72 | 528,00 |
26.400,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 48 | 552,00 |
26.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 576,00 |
26.600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,00 |
26.700,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,00 |
27.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,00 |
27.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,00 |
27.999,99 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,00 |
28.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600,00 |
28.100,00 | 0,00 | 598,29 | 0,00 | 0 | 598,29 |
28.200,00 | 0,00 | 596,57 | 0,00 | 0 | 596,57 |
28.300,00 | 0,00 | 594,86 | 0,00 | 0 | 594,86 |
28.400,00 | 0,00 | 593,14 | 0,00 | 0 | 593,14 |
28.500,00 | 0,00 | 591,43 | 0,00 | 0 | 591,43 |
CUNEO FISCALE – D.L. n. 3 del 05/02/2020 – anno 2020 | |||||
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Artt. 1 e 2 D.L. 3/2020 (importi in Euro) – periodo 01/07 – 31/12/2020 | Art. 13 c. 1 bis | ||||
Reddito in euro | Trattamentointegrativo | Ulteriore detrazione art. 2 | Ulteriore detrazione art. 2 | Bonus 80 Euro | Differenza |
(imponibile fiscale) | art. 1 | da 28.000,01 fino a 35.000,00 | da 35.000,01 fino a 40.000,00 | 01/01 – 30/06 | Netto in busta in euro |
29.000,00 | 0,00 | 582,86 | 0,00 | 0 | 582,86 |
30.000,00 | 0,00 | 565,71 | 0,00 | 0 | 565,71 |
31.000,00 | 0,00 | 548,57 | 0,00 | 0 | 548,57 |
32.000,00 | 0,00 | 531,43 | 0,00 | 0 | 531,43 |
33.000,00 | 0,00 | 514,29 | 0,00 | 0 | 514,29 |
34.000,00 | 0,00 | 497,14 | 0,00 | 0 | 497,14 |
35.000,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0 | 480,00 |
35.050,00 | 0,00 | 0,00 | 475,20 | 0 | 475,20 |
35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 470,40 | 0 | 470,40 |
35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0 | 432,00 |
36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0 | 384,00 |
37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0 | 288,00 |
38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0 | 192,00 |
39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0 | 96,00 |
40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CUNEO FISCALE – D.L. n. 3 del 05/02/2020 – anno 2021 | |||||
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Artt. 1 e 2 D.L 3/2020 (importi in Euro) | Art. 13 c. 1 bis | ||||
Reddito in euro | Trattamentointegrativo | Ulteriore detrazione art. 2 | Ulteriore detrazione art. 2 | Bonus 80 Euro | Differenza |
(imponibile fiscale) | art. 1 | da 28.000,01 fino a 35.000,00 | da 35.000,01 fino a 40.000,00 | soppresso | Netto in busta in euro |
(importi raddoppiati) | |||||
da zero a 8.173,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
da 8.173,92 a 24.600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 960 | 240,00 |
24.700,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 912 | 288,00 |
24.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 864 | 336,00 |
24.900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 816 | 384,00 |
25.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 768 | 432,00 |
25.100,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 720 | 480,00 |
25.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 672 | 528,00 |
25.300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 624 | 576,00 |
25.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 576 | 624,00 |
25.500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 528 | 672,00 |
25.600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 480 | 720,00 |
25.700,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 432 | 768,00 |
25.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 384 | 816,00 |
25.900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 336 | 864,00 |
26.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 288 | 912,00 |
26.100,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 240 | 960,00 |
26.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 192 | 1.008,00 |
CUNEO FISCALE – D.L. n. 3 del 05/02/2020 – anno 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artt. 1 e 2 D.L 3/2020 (importi in Euro) | Art. 13 c. 1 bis | ||||
Reddito in euro | Trattamentointegrativo | Ulteriore detrazione art. 2 | Ulteriore detrazione art. 2 | Bonus 80 Euro | Differenza |
(imponibile fiscale) | art. 1 | da 28.000,01 fino a 35.000,00 | da 35.000,01 fino a 40.000,00 | soppresso | Netto in busta in euro |
(importi raddoppiati) | |||||
26.300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 144 | 1.056,00 |
26.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 96 | 1.104,00 |
26.500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 48 | 1.152,00 |
26.600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200,00 |
26.700,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200,00 |
27.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200,00 |
27.500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200,00 |
27.999,99 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200,00 |
28.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200,00 |
28.100,00 | 0,00 | 1.196,57 | 0,00 | 0 | 1.196,57 |
28.200,00 | 0,00 | 1.193,14 | 0,00 | 0 | 1.193,14 |
28.300,00 | 0,00 | 1.189,71 | 0,00 | 0 | 1.189,71 |
28.400,00 | 0,00 | 1.186,29 | 0,00 | 0 | 1.186,29 |
28.500,00 | 0,00 | 1.182,86 | 0,00 | 0 | 1.182,86 |
29.000,00 | 0,00 | 1.165,71 | 0,00 | 0 | 1.165,71 |
30.000,00 | 0,00 | 1.131,43 | 0,00 | 0 | 1.131,43 |
31.000,00 | 0,00 | 1.097,14 | 0,00 | 0 | 1.097,14 |
32.000,00 | 0,00 | 1.062,86 | 0,00 | 0 | 1.062,86 |
33.000,00 | 0,00 | 1.028,57 | 0,00 | 0 | 1.028,57 |
34.000,00 | 0,00 | 994,29 | 0,00 | 0 | 994,29 |
CUNEO FISCALE – D.L. n. 3 del 05/02/2020 – anno 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artt. 1 e 2 D.L. 3/2020 (importi in Euro) | Art. 13 c. 1 bis | ||||
Reddito in euro | Trattamentointegrativo | Ulteriore detrazione art. 2 | Ulteriore detrazione art. 2 | Bonus 80 Euro | Differenza |
(imponibile fiscale) | art. 1 | da 28.000,01 fino a 35.000,00 | da 35.000,01 fino a 40.000,00 | soppresso | Netto in busta in euro |
(importi raddoppiati) | |||||
35.000,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0 | 960,00 |
35.050,00 | 0,00 | 0,00 | 950,40 | 0 | 950,40 |
35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 940,80 | 0 | 940,80 |
35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0 | 864,00 |
36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 0 | 768,00 |
37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 0 | 576,00 |
38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0 | 384,00 |
39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0 | 192,00 |
40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
—
Note:
(1) L’articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 individua quali sostituti d’imposta gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, del TUIR, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo unico.
(2) L’articolo 29, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 individua quali sostituti d’imposta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge tra i sostituti d’imposta le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
(3) Il riconoscimento automatico è stato inserito in sede di conversione in legge del decreto in commento, anche a seguito delle proposte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nell’audizione del 18 febbraio 2020 presso la Commissione permanente VI Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, A.S. 1698.
(4) In sede di conversione in legge del decreto il numero di rate è stato aumento da quattro ad otto anche a seguito delle proposte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nell’audizione del 18 febbraio 2020 presso la Commissione permanente VI Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, A.S. 1698.
(5) La disposizione è stata modificata in sede di conversione in legge del decreto, in quanto nel testo iniziale era presente la locuzione tecnicamente errata di “credito erogato” in luogo del riferimento corretto al “trattamento integrativo”. Il testo inziale del comma 4 dell’art. 1 del decreto legge era il seguente: “I sostituti d’imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
(6) Vedi infra simulazioni di calcolo, par. 5.
(7) La modifica riguarda l’inserimento del riferimento della detrazione “di cui al comma 1” e l’aumento da quattro ad “otto rate” nel caso in cui l’importo da recuperare ecceda 60 euro.
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