AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 settembre 2018, n. 10

Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212. Bonus acquisto strumenti musicali (art. 1, comma 984 della legge n. 208 del 2015 e s.m.)

Quesito

L’istante rappresenta di avere emesso nell’anno 2017 fatture di vendita per strumenti musicali nei confronti di clienti che hanno fruito del previsto bonus fiscale per l’acquisto. Per tale ragione asserisce di aver maturato un credito d’imposta pari all’importo dello sconto che ha applicato ai clienti.

Il contribuente precisa che tale credito d’imposta, da usare in compensazione, non ha trovato capienza nell’anno 2017.

Ciò posto, in considerazione del fatto che dall’anno 2017, a seguito della modifica intervenuta con la legge n. 232 del 2016, ha adottato il regime contabile semplificato, applicando il principio di tassazione per cassa, in luogo di quello per competenza, chiede delucidazioni circa la compilazione del quadro RG, rigo RG2, colonna 2, con particolare riferimento all’importo del credito d’imposta non utilizzato in compensazione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che l’importo del credito d’imposta non utilizzato in compensazione non rientri tra i ricavi da riportare nella dichiarazione dell’anno d’imposta 2017.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’art. 1, comma 984 della legge n. 208 del 2015, ha introdotto per l’anno 2016 a favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai conservatori di musica, agli istituti superiori musicali e alle istituzioni di formazione musicale, un contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi, erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di IVA, praticato dal rivenditore o produttore, ai quali viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto.

Tale bonus è stato prorogato anche per gli anni 2017 e 2018, rispettivamente dall’art. 1, comma 626 della legge n. 232 del 2016 e dall’art. 1, comma 643 dalla legge n. 205 del 2017.

Con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2016, 14 marzo 2017 e 19 marzo 2018, sono state disciplinate le modalità di attuazione del credito d’imposta rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018, prevedendo per l’accesso al credito la presentazione di un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate da parte del rivenditore dello strumento musicale.

Il contributo è anticipato all’acquirente dello strumento dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta.

Come chiarito con la circolare n. 6 del 2017, prima di concludere la vendita, i soggetti in questione comunicano all’Agenzia delle entrate i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.

Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta (in base alla capienza nello stanziamento complessivo), utilizzabile dal rivenditore o produttore dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della predetta ricevuta, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, presentando il modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.

La concessione del credito d’imposta è automatica e rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita per cui il contributo in esame non perde la propria natura di ricavo.

Ne consegue che l’importo del credito d’imposta maturato nell’anno 2017 ma non utilizzato, concorre alla determinazione del reddito e deve quindi essere inserito nel rigo RG, colonna 2 del modello Redditi Persone Fisiche 2018.