L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 231943 del 23 giugno 2023 hanno disposto le regole per la definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta, nella misura di euro 50,00, per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (registratori di cassa).
Si ricorda che il credito d’imposta di cui all’articolo 8, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ed è pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento (registratore di cassa), è utilizzato, esclusivamente in compensazione tramite F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il comma 4-bis dell’articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ha modificato il comms 540 dell’articolo 1 ella legge n. 232 del 2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
In base all’articolo 2 del provvedimento n. 231943 del 23 giugno 2023 il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con modalità tracciabile e si considera effettuato con modalità tracciabile se avvenuto tramite gli strumenti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).
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