La legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) ha previsto alcuni interventi a sostegno della famiglia i quali sono finalizzati a sostenere il reddito familiare sia nel periodo di gestazione che dopo il parto. Alcuni di questi interventi sono novità assolute, altri intervento sono relativi all’ampliamento della platea dei beneficiari o del periodo per il quale si può beneficiare del sostegno economico.

Gli interventi in commento hanno riguardato in dettaglio:

  • il premio alla nascita;
  • il bonus bebè;
  • il congedo obbligatorio per il padre genitore;
  • Il buono nido;
  • i voucher asili nido

Il “premio alla nascita” è una novità assoluta ed applicabile dal 2017

Bonus nido

L’intervento statale di sostegno alle famiglie si allarga a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette per l’iscrizione dei bambini agli asili nido pubblici o privati. La Legge di Bilancio stabilisce infatti, a partire dal 2017, l’erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Il beneficio è esteso anche ai bambini affetti da gravi patologie croniche che non possono frequentare le scuole, per forme di supporto presso la propria abitazione. In entrambi i casi deve trattarsi di bambini al di sotto dei tre anni di età (art. 1, comma 355, L. 11 dicembre 2016, n. 232). Il buono ha un importo pari a 1.000 euro su base annua e viene erogato in 11 mensilità.

Soggetti beneficiarne e durata del beneficio

Il buono può essere chiesto per i nuovi nati dal 1.1.2016 per i bambini che non hanno compiuto i tre anni di età. I genitori possono presentare la domanda per ogni anno fino al compimento dei tre anni di età, pertanto la sua durata massima è di un triennio.

Non sono previsti limiti di reddito per cui ne possono beneficiare tutte le mamme a prescindere dal reddito familiare, requisito che invece è presente per la concessione di altri benefici a sostegno della famiglia.

modalità per richiederlo

Il beneficio non ha una scadenza temporale, tuttavia è previsto un tetto di spesa annua, raggiunto il quale non potranno essere concessi ulteriori buoni. Il tetto di finanziamento è fissato in:

  • 144 milioni di euro per il 2017;
  • 250 milioni per il 2018;
  • 300 milioni per il 2019;
  • per poi proseguire a regime con l’autorizzazione di complessivi 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Per la corresponsione del buono, i genitori dovranno presentare apposita domanda all’INPS, presentando documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione in strutture pubbliche o private.

La documentazione dovrà riguardare sia l’iscrizione al nido sia il pagamento della retta. Essendo operante il tetto di spesa, è presumibile che l’INPS accolga le domande in ordine cronologico di presentazione.

Il bonus diventerà concretamente operativo solo dopo l’emanazione di apposito Decreto Ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio (entro il 31.1.2017) che dovrà disciplinarne il funzionamento.

Incumulabilità

Il buono non cumulabile con altri benefici connessi alla frequentazione dei bambini degli asili nido. Non è quindi cumulabile con la detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori. Si tratta di una detrazione fiscale del 19% sul totale delle spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro; pertanto, la detrazione massima è pari a 120 euro per ciascuna dichiarazione dei redditi nel triennio di godimento del beneficio (si veda da ultimo l’art. 2, comma 6, della legge n. 203/2008).

Non può essere, inoltre, fruito contestualmente ai voucher asili nido o baby-sitting.

Proroga della concessione dei voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting

L’art. 4, comma 24, lett. b) della legge n. 92/2012 ha introdotto la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio per un massimo di sei mesi (Circ. n. 48 del 28 marzo 2013).

La concessione di voucher che era in scadenza al 31.12.2016, è stata prorogata al 31.12.2018 dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, art 1, commi 356 e 357).

Soggetti beneficiari

Ne hanno diritto le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata, anche professioniste, purché non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e che non siano pensionate (D.M. 28 ottobre 2014). Al beneficio sono ammesse anche le lavoratrici autonome artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, IATP, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (D.M. 1° ottobre 2016, Circ. n. 216 del 12 dicembre 2016). Il contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.

Limitazione dei fondi

Per la concessione del beneficio sono stati stanziati 40 milioni di euro per il 2017 e altrettanti per il 2018 (10 milioni annui per le lavoratrici autonome); una volta esaurito il finanziamento, non possono essere accolte ulteriori richieste, pertanto l’INPS pubblica ogni anno un bando per la presentazione delle domande.

Il voucher può essere richiesto per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) e per quelli la cui data presunta parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda. La lavoratrice può accedere al beneficio sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Sono escluse dal beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati e quelle che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche attive.

Entità del contributo

L’importo del contributo è di € 600,00 mensili ed è erogato per un massimo di 6 mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia al congedo stesso. Pertanto, la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in capo alla madre. I lavoratori part time possono fruire del contributo in misura riproporzionata in base al numero di ore svolto.

Il contributo per il servizio di baby-sitting viene erogato attraverso il sistema dei voucher, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili (dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio).

Voucher: modalità di acquisito e gestione

L’INPS non eroga più voucher cartacei pertanto la madre, riconosciuta beneficiaria dei voucher baby-sitting, opera al pari di un committente che utilizzi la procedura telematica per gli adempimenti connessi alle nuove funzionalità introdotte:

  • registrazione del committente;
  • accredito del prestatore e richiesta ed attivazione della INPS card presso l’Ufficio postale;
  • comunicazione all’INPS da parte del committente prima dell’inizio della prestazione;
  • consuntivazione ad opera del committente al termine della prestazione.

La madre deve accedere al sito dell’INPS nella sezione dedicata al Lavoro accessorio. Tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino. La mamma deve procedere all’appropriazione del bonus nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. La mancata appropriazione del bonus nel termine suddetto viene considerata come tacita rinuncia allo stesso. Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus riconosciutole, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito (Circ. n. 75 del 6 maggio 2016).

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