Con la circolare n. 131 del 17 settembre 2013 l’INPS ha puntualizzato che il bonus per la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di un under 30 già presente in azienda può essere assegnato anche se il datore di lavoro non effettua un’ulteriore assunzione.
La circolare 131 contiene anche le istruzioni operative per accedere all’incentivo introdotto dal Dl 76/2013, l’ulteriore assunzione prevista dal comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge può non essere necessaria quando la trasformazione a tempo indeterminato già determina un incremento occupazionale.
L’interpretazione della norma data dall’Istituto previdenziale, favorevole alle aziende, è stata resa possibile dal fatto che l’incremento occupazionale si calcola in unità di lavoro anno (Ula), il cui meccanismo viene spiegato con un esempio nel paragrafo 5.3 della circolare: se un datore di lavoro ha un solo dipendente a tempo determinato che viene trasformato in contratto a tempo indeterminato dopo cinque mesi, la forza media occupata prima della trasformazione è pari a 5/12 e dopo la trasformazione diventa 12/12, concretizzando l’incremento occupazionale richiesto dal Dl senza dover ricorrere a un’ulteriore assunzione.
L’esempio riportato nella circolare dell’Inps è particolarmente semplificato, ma in termini generali l’assunzione compensativa non è necessaria in tutti i casi in cui il calcolo della forza media nel primo anno seguente la trasformazione risulti superiore a quello dell’anno precedente. Nell’allegato 5 alla circolare, l’Inps indica le varie situazioni che si possono presentare.
Un importante chiarimento dell’istituto di previdenza afferma che l’incentivo, per l’assunzione degli under 30, può essere riconosciuto anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia che quest’ultima si realizzi a tempo indeterminato o determinato. Tuttavia, il bonus non viene riconosciuto nei periodi in cui il lavoratore non è somministrato presso alcun utilizzatore, questo perché l’incentivo ha la finalità di promuovere l’occupazione, situazione che non si verifica in assenza di somministrazione. Dunque l’agenzia di somministrazione incassa il bonus solo durante i periodi di effettivo impiego del lavoratore e le pause tra una missione e l’altra non determinano un’estensione del periodo complessivo del bonus (18 mesi in caso di nuova assunzione o 12 se si tratta di trasformazione).
La richiesta per l’incentivo potrà essere richiesto con la compilazione e l’invio online del modello 76-2013. L’entità del bonus è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda, con un massimo di 650 euro e si applica a fronte dell’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un under 30 senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o senza diploma di scuola media superiore o professionale.
Se si tratta di una nuova assunzione, il beneficio viene erogato per 18 mesi, che diventano 12 in caso di trasformazioni effettuate tra il 7 agosto 2013 e il 30 giugno 2015. Se il contratto prevede una riduzione della quota standard dei contributi, l’incentivo non è pari a un terzo della retribuzione ma viene limitato ai contributi effettivamente versati.
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