INPS – Comunicato 16 maggio 2013
Contributo per servizi all’infanzia. Istituzione elenco strutture
Da giovedì 16 maggio 2013, le strutture che forniscono servizi per l’infanzia, sia pubbliche sia private accreditate con la rete pubblica, possono presentare domanda di adesione alla misura sperimentale introdotta dalla legge sulla riforma del lavoro che prevede – per gli anni 2013-2015 – la facoltà, per la madre lavoratrice, di chiedere la corresponsione di un contributo da utilizzare per i servizi per l’infanzia offerti dalla rete pubblica o dai servizi privati accreditati.
La domanda deve essere presentata all’Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provviste di delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi accessibili dal sito dell’Istituto tramite PIN dispositivo, secondo i termini e le modalità contenuti nel bando pubblicato nella sezione Avvisi e Concorsi del portale Inps.
Per una corretta presentazione della domanda, oltre alle informazioni relative alla conformità della struttura ed alla normativa prevista dalla legge, è necessario essere in possesso del PIN per l’accesso ai servizi online e dei dati per ricevere il pagamento del servizio: codice IBAN, nome della banca, indirizzo, numero civico e CAP della filiale della banca, riferimento del titolare del conto corrente (ragione sociale oppure nome e cognome).
Una volta formato l’elenco delle strutture, l’Inps pubblicherà il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia cui potranno partecipare le madri lavoratrici interessate.
Allegato
Bando per l’istituzione dell’elenco delle strutture eroganti servizi per l’infanzia ai sensi dell’art. 8, n.1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012
1. OGGETTO
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 introduce in via sperimentale per gli anni 20132015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, un contributo economico per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. A tal fine l’INPS, in conformità con quanto disposto dall’art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, attuativo della predetta legge n. 92/2012, istituisce un apposito elenco, per ciascun anno di sperimentazione, delle strutture scolastiche eroganti servizi per l’infanzia aderenti alla misura sperimentale sopra menzionata.
Per la costituzione del suddetto elenco, l’Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda di inserimento nell’elenco delle strutture eroganti servizi per l’infanzia pubbliche e private accreditate con la rete pubblica che intendano aderire alla sperimentazione ex. art. 4, c. 24, lett. B) della L. 92/2012.
2. SOGGETTI AMMESSI
Le strutture eroganti servizi per l’infanzia, ammesse alla presentazione della domanda sono:
le strutture appartenenti alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia;
le strutture private accreditate con la rete pubblica.
3. REQUISITI
3.1 Le strutture richiedenti l’iscrizione al suddetto elenco, siano esse appartenenti alla rete pubblica o private accreditate, dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda ed a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
– regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa;
– regolarità sotto il profilo normativo generale, alla rispondenza alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, (norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni ed al rispetto degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
– conformità alla normativa antincendio.
3.2 Le strutture private accreditate, oltre ai sopracitati requisiti, dovranno inoltre:
– essere accreditate presso il comune di appartenenza;
– possedere l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento della struttura rilasciata dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive);
– essere iscritte alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e dimostrare l’inesistenza di eventuali preclusioni connesse alla legislazione antimafia.
3.3 Il possesso dei predetti requisiti, indicati ai punti 3.1 e 3.2, deve sussistere al momento di presentazione della domanda e permanere per tutta la durata di validità dell’elenco.
3.4 La verifica dei requisiti sarà effettuata annualmente dall’Istituto prima dell’inizio dell’anno scolastico o in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti, comporterà l’esclusione dall’elenco della struttura scolastica.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 In sede di presentazione della domanda la struttura richiedente deve necessariamente indicare o confermare, qualora questi siano già in possesso di INPS, i seguenti dati:
– numero di matricola INPS o elemento identificativo INPS – gestione dipendenti pubblici;
– nome identificativo della struttura;
– sede (indirizzo; comune; provincia);
– partita IVA o codice fiscale;
– dati identificativi del legale rappresentante (codice fiscale; nome; cognome; data e luogo di nascita).
La struttura richiedente dovrà inoltre:
indicare i riferimenti bancari per il pagamento (Nome della banca, n° agenzia, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto);
indicare un indirizzo PEC o email per la ricezione delle comunicazioni dell’Istituto.
4.2 La domanda va presentata all’INPS esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi del portale dell’Istituto, accessibili tramite PIN direttamente attraverso il seguente percorso: www.inps.it home>servizi on line>per tipologia di utente>aziende, consulenti e professionisti;
4.3 Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, la struttura interessata dovrà munirsi preventivamente ed in tempo utile del PIN “dispositivo” necessario per l’accesso ai servizi online dell’Istituto (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN dispositivo si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare INPS n. 50 del 15 marzo 2011).
5. VARIAZIONI DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA
Le strutture si impegnano a comunicare all’INPS, attraverso il medesimo canale telematico, l’eventuale variazione dei dati forniti in occasione della domanda, intervenuti in corso di iscrizione nell’elenco; l’Istituto provvederà all’aggiornamento dello stesso.
6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 00:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito web dell’Istituto e fino alle ore 24:00 del trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando.
7. PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO
7.1 L’Istituto pubblicherà sul proprio sito internet (www.inps.it) nella medesima sezione di pubblicazione del presente bando: www.inps.it home>avvisi e concorsi>avvisi, l’elenco delle strutture eroganti servizi per l’infanzia.
7.2 L’elenco ha validità annuale, coincidente con l’anno scolastico. Tale elenco sarà inoltre integrato con le procedure di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per i servizi per l’infanzia ex art. 4 comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 e direttamente consultabile dai soggetti che presenteranno domanda per il contributo.
8. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
8.1 Le strutture iscritte potranno chiedere all’Inps, in qualsiasi momento, la cancellazione dall’elenco. La richiesta di cancellazione dovrà essere presentata entro il giorno 15 del mese esclusivamente via web, nel portale Internet dell’Istituto (www.inps.it) accedendo con le medesime modalità con cui si è presentata la domanda di iscrizione. La richiesta di cancellazione dovrà essere comunicata immediatamente dalla struttura richiedente, alle madri lavoratrici beneficiarie, al fine di consentire loro la variazione della struttura scolastica prescelta.
8.2 Nel caso in cui la cancellazione sia effettuata a seguito della perdita di uno dei requisiti di cui al paragrafo 3, la struttura dovrà darne immediata comunicazione all’INPS ed alle madri lavoratrici beneficiarie che abbiano scelto la struttura medesima.
9. MODALITA’ DI PAGAMENTO
9.1 L’Istituto pagherà esclusivamente le strutture indicate dalle aggiudicatarie del beneficio di cui all’art.5, comma 2, del D.M. del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, rientranti nella graduatoria delle aventi diritto; tale graduatoria sarà pubblicata online sul sito dell’Istituto (www.inps.it)
9.2 Le strutture presenti nell’elenco, eroganti servizi all’infanzia ai figli di madri lavoratrici risultate beneficiarie del contributo di cui all’art.4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, sono tenute a sottoscrivere ed inviare presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, il modello di delegazione liberatoria di pagamento, che sarà disponibile sul sito www.inps.it; in mancanza, l’Istituto non provvederà al pagamento delle fatture afferenti all’effettiva fruizione dei suddetti servizi all’infanzia.
9.3 Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’ INPS fino ad un massimo di 300,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di sei mesi, sulla base delle mensilità richieste dall’aggiudicatario e sarà corrisposto, nei termini di legge, a seguito dell’invio alla sede provinciale INPS territorialmente competente, da parte della struttura, di regolare fattura nella quale dovranno necessariamente essere riportati:
– il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
– il n° di mesi di servizio fruiti;
– il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.
9.4 L’Istituto provvederà a recuperare le somme erogate alle strutture che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli.
10. INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196 – PRIVACY
INPS con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in qualità di Titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano il soggetto richiedente, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa assistenziale e amministrativa su base sanitaria. Il trattamento dei dati avverrà anche con l’utilizzo di strumenti elettronici a opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati e istruiti. Attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, eccezionalmente potranno conoscere i dati di cui sopra altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto di Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall’Istituto. I dati personali del richiedente potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che riguardano il richiedente. Inps informa, infine, che è nelle facoltà del richiedente esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura competente all’istruttoria.
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