MINISTERO delle IMPRESE e del  MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 19 giugno 2024

Bonus colonnine – Controlli documentali

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “Ministero”: Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) “Invitalia”: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. – Invitalia;

c) “soggetti beneficiari”: utenti domestici, ossia persone fisiche residenti in Italia e condomìni, rappresentati dall’amministratore pro tempore o condomino delegato, per le parti di uso comune di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile assegnatari del contributo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 4 agosto 2022;

d) “piattaforma informatica”: sistema telematico per la presentazione delle domande di concessione ed erogazione del contributo;

e) “DPCM 4 agosto 2022”: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 – Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 232 del 4 ottobre 2022;

f) “decreto 12 giugno 2024”: il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica Industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’Innovazione, le PMI e il Made in Italy del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 giugno 2024 – recante le disposizioni procedurali, per l’annualità 2024, per l’erogazione dei contributi di cui alla lettera f-bis) del comma 1, dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022;

g) “infrastrutture di ricarica”: infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte dei soggetti beneficiari;

h) “legge 241/1990”: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto 12 giugno 2024, definisce, per l’annualità 2024, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi di cui alla lettera f-bis) del comma 1, dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 4 agosto 2022, nonché il rispetto dei requisiti previsti dal decreto 12 giugno 2024.

2. L’attività di controllo ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata ai sensi dell’articolo 7 del decreto 12 giugno 2024, dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti tecnico-amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.

Art. 3

(Modalità e oggetto dell’attività di controllo)

1. II controlli sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% (dieci percento) delle erogazioni effettuate. Nel caso in cui il campione verificato restituisca una percentuale di revoche deliberate superiore al 30% (trenta per cento) del campione stesso, l’analisi verrà estesa fino ad un massimo del 20% delle erogazioni effettuate.

2. La popolazione di riferimento, ordinata secondo un criterio cronologico, è suddivisa in gruppi composti da 100 (cento) elementi. Da ogni gruppo viene estratto un elemento ogni 10 (dieci) domande erogate.

3. Per ogni domanda soggetta a verifica, Invitalia trasmette, ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 3, ove i dati e la documentazione trasmessi in sede di presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo risultino carenti o incoerenti, vengono richiesti altresì, i necessari chiarimenti e/o integrazioni documentali.

5. Nei casi di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, pena la revoca del contributo, il soggetto beneficiario trasmette, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo «CRE3@postacert.invitalia.it», in formato PDF, la documentazione richiesta.

6. Per ogni domanda soggetta a verifica, e nel caso di cui al comma 5, ricevuta la documentazione integrativa o i chiarimenti, Invitalia procede alla verifica documentale volta ad accertare la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento del contributo di cui alla lettera f-bis) del comma 1, dell’articolo 2, del DPCM 6 aprile 2022, nonché dal decreto 12 giugno 2024.

7. Entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui al comma 3, l’esito positivo del controllo è comunicato tramite posta elettronica certificata (PEC) al beneficiario soggetto a verifica. Le eventuali integrazioni istruttorie, di cui ai commi 4, 5 e 6, comportano l’interruzione del suddetto termine, che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

8. L’accertamento documentale produce esito negativo:

a) nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione;

b) nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto 12 giugno 2024;

d) nel caso di indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.

9. L’accertamento documentale a esito negativo comporta la revoca parziale o totale del contributo erogato ed il conseguente recupero dell’indebito.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto 12 giugno 2024.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it).