MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 12 giugno 2024
Bonus colonnine domestiche – Contributi 2024
Art. 1
(Finalità dell’intervento)
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (di seguito DPCM 4 agosto 2022), individua le disposizioni procedurali per la concessione e l’erogazione di contributi per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 (di seguito DPCM 6 aprile 2022), come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
b) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. – Invitalia, società in house dello Stato;
c) «Infrastruttura di ricarica»: Infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
d) «Soggetti beneficiari»: utenti domestici, ossia persone fisiche residenti in Italia e condomìni, rappresentati dall’amministratore pro tempore o condomino delegato, per le parti di uso comune di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Art. 3
(Contributo concedibile)
1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura oggetto del presente decreto, pari a 20 milioni di euro per l’annualità 2024 quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto, così individuato:
a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente;
b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
2. Il contributo, di cui al comma 1, non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale, regionale o dell’Unione Europea previste per la medesima spesa. Qualora siano state erogate agevolazioni, di qualsiasi natura, concesse da enti o istituzioni pubbliche, verrà disposta la revoca ai sensi dell’art. 10 del presente decreto.
Art. 4
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all’annualità 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte.
Tali spese possono comprendere:
a) l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere oggetto di pagamento tracciabile.
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:
a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
b) le spese per consulenze ad eccezione di quelle previste alla lettera b) del comma 1;
c) le spese relative a terreni e immobili;
d) le spese relative all’acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 anche se funzionali all’installazione;
e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.
Art. 5
(Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica)
1. Ai fini dell’ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere:
a) acquistate e installate;
b) nuove di fabbrica;
c) di potenza standard;
d) collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
e) realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità.
2. Per le persone fisiche, oltre ai requisiti di cui al comma 1, le infrastrutture devono essere ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico.
3. In caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, le infrastrutture devono essere destinate all’utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.
Art. 6
(Soggetto gestore)
1. Per la gestione dei contributi il Ministero si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, ad un Soggetto gestore, individuato in Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con la convenzione di cui al primo periodo sono regolati anche i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto; in particolare, gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’erogazione dei contributi, l’esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati al Soggetto gestore.
2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, entro il limite massimo del 2% (due per cento), sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per la misura, come previste dall’articolo 3, comma 2, lettera a), primo periodo, del DPCM 6 aprile 2022, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del DPCM 4 agosto 2022 e previste dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ridotte, per il 2024, a euro 20 milioni, dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in fase di conversione.
Art. 7
(Presentazione delle domande)
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura a sportello.
2. Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero verranno comunicate le date di apertura e di chiusura dello sportello.
3. Con avviso a firma del Direttore Generale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, verrà comunicato l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate sono ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. Ciascun soggetto può presentare, nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso all’agevolazione.
5. La domanda è presentata dai soggetti beneficiari esclusivamente per via telematica, utilizzando la propria identità digitale tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), mediante compilazione del modulo elettronico reso disponibile sul sistema informatico dedicato e seguendo la procedura guidata ivi indicata.
6. A pena di inammissibilità, seguendo la procedura guidata del sistema informatico, devono essere inseriti i seguenti dati e, ove richiesto, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) il codice fiscale e documento d’identità del richiedente;
b) codice fiscale del condominio e documento d’identità dell’amministratore pro-tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle “Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie” o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
c) delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 codice civile;
d) copia delle fatture elettroniche relative alle spese di cui all’art. 4;
e) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture di cui alla lettera d); i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
f) relazione finale relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
g) idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;
h) i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.
7. Per ogni domanda presentata, il sistema informatico verifica:
a) che il soggetto beneficiario non abbia già presentato domande del contributo;
b) la disponibilità delle risorse finanziarie alla data di presentazione della domanda.
8. Al termine della compilazione corretta della domanda, il sistema informatico rilascia una ricevuta di registrazione.
Art. 8
(Concessione ed erogazione dei contributi)
1. Entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello di cui all’articolo 7, comma 1, il Ministero emana il decreto di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.
2. Il contributo concesso a ciascun soggetto beneficiario è erogato in un’unica soluzione.
Art. 9
(Monitoraggio, ispezioni e controlli)
1. Invitalia procede allo svolgimento di controlli a campione sulle richieste di contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo connesso al presente provvedimento. A tal fine, Invitalia può effettuare accertamenti d’ufficio, verifiche e ispezioni in loco, delle qualità e dei fatti riguardanti le predette dichiarazioni e documentazione.
2. In caso di esito negativo dei controlli successivi all’erogazione dei contributi, il Ministero procede alla revoca degli stessi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2.
Art. 10
(Revoche)
1. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale dei benefici concessi ai sensi del presente decreto in particolare se, in seguito all’erogazione degli stessi, è riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese o l’irregolarità della documentazione prodotta nel corso di tutto il procedimento amministrativo.
2. La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l’obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Art. 11
(Disposizioni finali)
1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto interviene su stanziamenti già previsti a legislazione vigente.
2. Eventuali modifiche, approvate in sede di conversione, all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, e in particolare alla neo-introdotta lettera l-ter) dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, verranno tempestivamente recepite con atto modificativo del presente decreto.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Dell’adozione del decreto sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.