Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge “Aiuti Ter”, il quale tra le altre misure, tema di politica energetica, ha introdotto un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore dei soggetti beneficiarie delle indennità di cui agli artt. 31, 32 e 33 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”), inserendo requisiti di accesso leggermente diversi.
In particolare il bonus 150 euro ha come destinatari i soggetti che percepisce un reddito non superiore ai 20.000 euro lordi annui appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- pensionati;
- lavoratori domestici;
- percettori di Reddito di Cittadinanza;
- lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo;
- incaricati di vendite a domicilio;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- disoccupati percettori di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola;
- collaboratori sportivi;
- dottorandi e assegnisti di ricerca.
Il decreto “Aiuti Ter” prevede altri requisiti, differenziandoli a secondo della categoria, di seguito elencati:
- per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato: il bonus 150 euro compete per coloro che hanno una retribuzione imponibile nella competenza di novembre non superiore a 1.538 euro. Si ha egualmente diritto al bonus anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS e spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;
- per i pensionati: essere residenti in Italia e titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Il requisito reddituale è rappresentato dal reddito personale assoggettabile a IRPEF (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali) non superiore a 20.000 euro;
- per i disoccupati: essere percettori di prestazioni di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola nel novembre 2022;
- per i lavoratrici e lavoratori domestici: il requisito è rappresentato dall’aver beneficiato dell’indennità di cui all’art. 32 comma 8 del DL 50/2022 (aver ricevuto il bonus 200 euro del Decreto Aiuti) ed avere in essere uno o più rapporti di lavoro alla data dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti Ter;
- per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co. art. 409 c.p.c.): essere titolari di contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti), essere iscritti alla Gestione separata e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e avere un reddito derivante dai rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro;
- per lavoratori intermittenti e stagionali: aver svolto prestazioni per almeno 50 giornate e avere un reddito derivante dai rapporti indicati non superiore a 20.000 euro;
- per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo: essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e aver versato almeno 50 contributi giornalieri. Inoltre devono avere un reddito derivante dai rapporti indicati non superiore a 20.000 euro per il 2021;
- per i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: essere stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile (contratto d’opera). Per il 2021 deve risultare l’accredito di almeno un contributo mensile. Inoltre devono essere già iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio;
- per gli autonomi e i professionisti con partita IVA: l’indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti convertito e in via di erogazione ed è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, tali lavoratori abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
- per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport: essere stati già beneficiari dell’indennità per l’emergenza Covid del Decreto Sostegni bis (Bonus 2400 euro INPS);
- per gli incaricati alle vendite a domicilio: avere un reddito nell’anno 2021 derivante dalle attività di vendita a domicilio superiore a 5.000 euro, essere titolari di partita IVA attiva ed essere iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio;
- per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca: avere contratti attivi al 18 maggio 2022, essere iscritti alla gestione separata INPS, non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e non essere titolari di pensione;
- per i percettori di Reddito di Cittadinanza: non aver percepito il bonus 150 euro come altra categoria di soggetti.
Il datore di lavoro recupera il credito maturato dal riconoscimento dell’importo di 150 euro mediante denuncia UniEmens, secondo le istruzioni che l’INPS sarà tenuto a fornire.
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