Per ovviare al grave danno derivante dal mancato utilizzo del credito di imposta, per i soggetti che hanno acquisito i crediti relativi agli interventi da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche in qualità di imprese edilizie, banche e altri cessionari, il legislatore ha previsto la possibilità per la quota annuale non utilizzata nell’anno di richiedere di ripartire il residuo della quota annuale in 10 anni.
- agli articoli 119 (Superbonus) e 119-ter (interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche) del DL n. 34 del 2020;
- all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus), in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020,
Modalità di comunicazione ed opzione di ripartizione
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 132123 del 18 aprile 2023, emanato in base all’articolo 9, comma 4, del DL n. 176 del 2022, sono state definite le modalità per l’invio della suddetta comunicazione.
La comunicazione dovrà essere inoltrata telematicamente attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”. Nella comunicazione dovrà essere indicato:
- la tipologia di credito;
- la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni;
- il relativo importo.
L’invio della comunicazione è previsto a partire, con invio direttamente dal soggetto interessato, dal 2 maggio 2023 mentre a partire dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.
Si ricorda che la comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.
- la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successiva alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
- la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche;
- ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.
Per usufruire delle disposizioni di cui al presente provvedimento, anche con riferimento a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.
La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
Esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate
Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sisma-bonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà, alternativamente:
– stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
– attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.
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