1. Introduzione: il definitivo sblocco amministrativo degli incentivi all’occupazione

Il quadro delle agevolazioni per l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro nell’anno 2026 giunge al suo definitivo compimento operativo. Con una sincronia amministrativa volta alla semplificazione degli adempimenti datoriali, l’INPS ha emanato l’11 giugno 2026 tre messaggi speculari — i numeri 1966, 1968 e 1970 — che aprono ufficialmente la fase di inoltro telematico delle istanze per l’accesso agli esoneri contributivi introdotti dall’articolo 2 e dall’articolo 3 del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62 (recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”), storicamente denominati Bonus Giovani, Bonus ZES Unica Mezzogiorno e Bonus Donne.

L’Istituto previdenziale delinea i confini procedurali, la tassonomia esatta dei codici Uniemens e, soprattutto, la stretta finestra temporale concessa ai datori di lavoro per il recupero coattivo delle quote di esonero maturate a partire dal 1° gennaio 2026 per i contratti già attivati. L’analisi che segue si propone di vagliare l’impatto sistemico di tali indicazioni, coniugando il rigore scientifico della dottrina giuslavoristica con le stringenti necessità applicative della consulenza del lavoro.

2. Inquadramento normativo delle singole misure di sgravio: profils soggettivi, oggettivi e disciplina eurounitaria

I tre provvedimenti emanati dall’Istituto, pur condividendo la medesima data di sblocco procedurale, disciplinano tre distinte fattispecie di abbattimento dei contributi datoriali (con esclusione dei premi e contributi INAIL), ciascuna subordinata al rispetto di precisi requisiti di legge e del quadro regolatorio dell’Unione Europea.

A. L’esonero contributivo per l’occupazione giovanile – “Bonus Giovani 2026” (Messaggio n. 1966/2026)

L’incentivo è strutturato come un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore. (L’art. 3 del cd. DL Primo Maggio (DL 62/2026))

  • Base Normativa e Regime Comunitario: Articolo 2, comma 1, del D.L. n. 62/2026. Sotto il profilo del diritto unionale, la misura risponde alle condizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria – GBER) ed è stata comunicata alla Commissione Europea in regime di esenzione da notifica, con attribuzione del numero di aiuto SA.123243.

  • Requisiti soggettivi del lavoratore: Il soggetto, alla data dell’assunzione, non deve aver compiuto i trentantacinque anni di età e deve rientrare nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato (es. privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 12 mesi se appartenente a specifiche categorie svantaggiate).

  • Requisiti del contratto: Si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

B. L’esonero contributivo nella ZES Unica Mezzogiorno – “Bonus ZES 2026” (Messaggio n. 1968/2026)

Questo specifico esonero mira a sostenere l’occupazione nelle aree meridionali del Paese, elevando la tutela economica in ragione della localizzazione geografica dell’attività.

  • Base Normativa e Regime Comunitario: Articolo 2, comma 3, del D.L. n. 62/2026. La misura è registrata in regime di esenzione GBER sotto il numero di aiuto SA.123244.

  • Intensità della misura e requisiti: Lo sgravio è elevato fino a un massimo di 650 euro su base mensile per lavoratore. Spetta per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 effettuati in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

Requisiti del Lavoratore
  • Età: Il lavoratore deve aver compiuto almeno 35 anni di età alla data di assunzione.
  • Stato occupazionale: Deve risultare disoccupato da almeno 24 mesi.
  • Inquadramento: L’agevolazione si applica esclusivamente al personale non dirigenziale
Requisiti dell’Impresa
  • Sede di lavoro: L’assunzione deve avvenire presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES Unica: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. 
  • Dimensione aziendale: Il beneficio è riservato alle micro e piccole imprese che occupano fino a 10 dipendenti al momento dell’assunzione.
  • Regolarità: L’azienda deve essere in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e rispettare le normative sul lavoro e sul “salario giusto”.

Le condizioni specifiche

Per accedere legittimamente al beneficio, i datori di lavoro:

  • non devono aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi;
  • non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento del lavoratore assunto con l’esonero o di un dipendente con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva;
  • devono garantire un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
  • devono applicare ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

C. L’esonero contributivo per l’occupazione femminile – “Bonus Donne 2026” (Messaggio n. 1970/2026)

L’intervento è volto a favorire l’inserimento stabile e il recupero occupazionale delle donne caratterizzate da svantaggio uniforme o localizzato.

  • Base Normativa e Regime Comunitario: Articolo 3 del D.L. n. 62/2026, assistito dal numero di aiuto SA.123245 ai sensi del Regolamento GBER.

  • Struttura e Massimali: Il provvedimento opera una scissione:

    1. Esonero Ordinario: nel limite massimo di 650 euro mensili per le donne svantaggiate o molto svantaggiate assunte a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale.

    2. Esonero Maggiorato (ZES): elevato fino a 800 euro mensili per le medesime assunzioni effettuate nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno.

Per accedere all’incentivo, le candidate devono rientrare in una delle seguenti categorie definite dal Regolamento UE 651/2014:
  • Donne “molto svantaggiate”: Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
  • Donne “svantaggiate”: Senza vincoli di residenza e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi.
  • Donne madri: L’agevolazione è totale anche per l’assunzione di donne con almeno tre figli minori, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Tra le categorie considerate svantaggiate, previste dall’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea, rientrano:

  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • giovani tra i 15 e i 24 anni;
  • donne senza diploma di scuola superiore o qualifica professionale o che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • lavoratrici over 50;
  • persone con familiari a carico;
  • lavoratrici occupate in settori con forte disparità di genere;
  • appartenenti a minoranze etniche che necessitano di formazione linguistica o professionale.
Requisiti del Datore di Lavoro
Per beneficiare dello sgravio, i datori di lavoro privati devono rispettare congiuntamente alcuni parametri aziendali: 
  • Regolarità contributiva (DURC): Essere in regola con i versamenti e con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  • Incremento occupazionale: L’assunzione deve generare un aumento netto del numero di dipendenti calcolato in ULA (Unità Lavorative Annue) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
  • Rispetto dei CCNL: Applicare i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. 
  • Vincolo di non licenziamento: Nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non devono essere stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO) o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Inoltre, non devono essere previsti licenziamenti per GMO nei 6 mesi successivi all’assunzione della lavoratrice.

3. La scissione procedurale: fase di accertamento amministrativo ed esecuzione contabile

Sotto il profilo amministrativo, l’architettura delineata dall’INPS impone una netta separazione tra il momento della verifica formale dei presupposti e la successiva traduzione in posta contabile. L’ordinamento previdenziale subordina il godimento del beneficio economico a due fasi distinte e sequenziali.

A. La fase di accertamento e validazione preliminare

I datori di lavoro sono tenuti a inoltrare l’istanza telematica preliminare accedendo con identità digitale (SPID, CIE o CNS) al sito dell’Istituto, all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, compilando il relativo modulo on-line (es. “Bonus giovani 2026”, “Bonus ZES 2026” o “Bonus Donne 2026”). Il superamento di questo filtro comporta il rilascio di un numero di protocollo della domanda telematica, che costituisce il titolo abilitativo necessario per l’avvio della fase successiva. L’Istituto mantiene intatto il potere di attivare controlli ex-post e verifiche incrociate per riscontrare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

B. La fase contabile: l’imputazione in Uniemens

Una volta ottenuto il protocollo, l’onere operativo si sposta sulla compilazione dei flussi individualizzati. A partire dal mese di competenza luglio 2026, il Consulente del Lavoro ha il compito di valorizzare i campi della denuncia mensile per azionare lo scomputo, operando una netta separazione tecnica tra le quote correnti e quelle maturate nei mesi precedenti.

4. La tassonomia delle codifiche Uniemens per la gestione contabile

I messaggi nn. 1966, 1968 e 1970 strutturano dettagliatamente i codici causale da utilizzare per l’esposizione corrente e il recupero degli arretrati, differenziati per cassa e gestione di appartenenza.

4.1 Sezione <PosContributiva> (Datori di lavoro privati ordinari)

All’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i datori di lavoro devono indicare il codice causale individuale, il numero di protocollo (in <IdentMotivoUtilizzoCausale> con attributo "PROTOCOLLO") e l’anno/mese di riferimento. Per le Agenzie di somministrazione, viene esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola o il codice fiscale dell’utilizzatore.

I dati esposti vengono successivamente riepilogati d’ufficio dall’Istituto nel modello DM2013 “VIRTUALE” attraverso i relativi codici di recupero automatici lato azienda:

Misura Incentivo (D.L. 62/2026)Tipo EsposizioneCodice Causale IndividualeCodice di Recupero DM Virtuale
Bonus Giovani (Messaggio 1966)CorrenteEG26L645 (Conguaglio)
(massimale €500/mese)ArretratiEG26L646 (Arretrati)
Bonus ZES Mezzogiorno (Messaggio 1968)CorrenteEZ26L647 (Conguaglio)
(massimale €650/mese)ArretratiEZ26L648 (Arretrati)
Bonus Donne – Ordinario (Messaggio 1970)CorrenteED26L641 (Conguaglio)
(massimale €650/mese)ArretratiED26L642 (Arretrati)
Bonus Donne – ZES (Messaggio 1970)CorrenteEDZSL643 (Conguaglio)
(massimale €800/mese)ArretratiEDZSL644 (Arretrati)

Nota di compilazione: Per le quote arretrate riferite al Bonus Giovani (EG26) e al Bonus Donne Ordinario/ZES (ED26/EDZS), i datori di lavoro devono obbligatoriamente valorizzare l’elemento <BaseRif> con l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese pregresso di riferimento.

4.2 Sezione <ListaPosPA> (Personale privato iscritto alla Gestione Pubblica)

Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alle casse ex-INPDAP, l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica va esposto a contribuzione piena. Lo sgravio si aziona compilando l’elemento <RecuperoSgravi> con l’anno/mese di riferimento e i seguenti codici numerici dedicati:

  • Codice Recupero “76”: Bonus Giovani (Art. 2, comma 1);

  • Codice Recupero “77”: Bonus ZES Unica Mezzogiorno (Art. 2, comma 3);

  • Codice Recupero “78”: Bonus Donne (Art. 3, ordinario e ZES).

Si ricorda che tali agevolazioni escludono categoricamente le Pubbliche Amministrazioni individuate ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

4.3 Sezione <PosAgri> (Datori di lavoro agricoli)

Nel settore agricolo, l’esposizione si effettua per i soli lavoratori autorizzati inserendo il codice tipo retribuzione “Y” e lo specifico codice agevolazione agraria (<CodAgio>) a seconda della misura e del periodo di competenza:

  • Bonus Giovani: Codice corrente U8; codice arretrati U9 (valorizzando il campo <Retribuzione> con l’importo totale del recupero spettante).

  • Bonus ZES Unica: Codice corrente UA; codice arretrati UB.

  • Bonus Donne (Ordinario e ZES): Codice corrente UC; codice arretrati UD.

5. Il regime transitorio: la finestra temporale di recupero arretrati

Poiché gli esoneri spiegano la loro efficacia retroattivamente per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, l’Istituto ha stabilito una disciplina transitoria tassativa e differenziata per la gestione delle quote pregresse maturate fino al mese precedente l’esposizione corrente.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> e dei relativi codici di recupero arretrati nei flussi informativi risponde a scadenze perentorie a pena di decadenza dal diritto al conguaglio diretto:

  • Gestioni PosContributiva e ListaPosPA: Il recupero deve essere effettuato esclusivamente all’interno dei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

  • Gestione PosAgri: L’esposizione dei codici arretrati (U9, UB, UD) è ammessa esclusivamente all’interno della denuncia di competenza del mese di luglio 2026, da trasmettere inderogabilmente entro il terzo periodo di trasmissione del 2026 (finestra temporale compresa tra il 1° agosto e il 30 novembre 2026).

Il mancato rispetto di tali finestre temporali impedirà l’utilizzo del canale ordinario di compensazione mensile, costringendo il datore di lavoro a attivare le onerose procedure di regolarizzazione ex-post (Uniemens/vig o V1 Causale 5 per la PA), fatto salvo il caso delle aziende che abbiano sospeso o cessato l’attività, per le quali la via della regolarizzazione costituisce il canale d’accesso nativo.

Sotto il profilo del cumulo, l’articolo 2, comma 10, del D.L. n. 62/2026 ribadisce l’assoluta incumulabilità delle tutele con altri incentivi o riduzioni di aliquota vigenti. Qualora l’azienda intenda rinunciare a un precedente beneficio non cumulabile per accedere a una di queste misure, la restituzione delle somme già fruite avverrà tramite flussi regolarizzativi, elaborati dall’Istituto senza l’aggravio di sanzioni civili.

6. Considerazioni contabili e di vigilanza professionale

Dal punto di vista della rilevazione patrimoniale, la Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali ha aggiornato il piano dei conti d’istituto per isolare finanziariamente i flussi di spesa e consentire il corretto rimborso degli oneri da parte dello Stato. La ripartizione contabile automatizzata dei modelli DM virtuali avviene secondo la seguente ripartizione:

  • Conto GAW37201: Aggiornato per accogliere gli oneri del Bonus Giovani (Art. 2, co. 1), movimentato dai codici di recupero DM virtuali L645 e L646, dal codice PA 76 e dai codici agricoli U8 e U9.

  • Conto GAW37202: Istituito per la rilevazione degli oneri del Bonus ZES Unica Mezzogiorno (Art. 2, co. 3), movimentato dai codici DM virtuali L647 e L648, dal codice PA 77 e dai codici agricoli UA e UB.

  • Conto GAW37203: Istituito per la rilevazione degli oneri del Bonus Donne (Art. 3, ordinario e ZES), movimentato dai codici DM virtuali L641, L642, L643 e L644, dal codice PA 78 e dai codici agricoli UC e UD.

In conclusione, l’attivazione della piattaforma telematica assegna ai professionisti della gestione del personale il delicato compito di governare una complessa attività di quadratura tecnica. L’onere di vigilanza professionale impone un’immediata disamina delle assunzioni agevolabili effettuate dall’inizio dell’anno, mirata a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del lavoratore, a richiedere con tempestività il protocollo di autorizzazione in piattaforma e a calibrare con assoluta precisione l’esposizione delle causali correnti e arretrate nel ristretto trimestre estivo, blindando così il risparmio contributivo aziendale ed escludendo il rischio di decadenze formali.