Con la circolare INPS n. 78 del 28 aprile 2017 si sono completate le disposizioni burocratiche per consentire la presentazione delle domande per il bonus mamma 2017. Le domande potranno essere presentate a partire dal 4 maggio 2017 e dovranno essere inoltrate all’INPS.

Si tratta del bonus nascita, o premio natalità pari  ad 800 euro, che sarà corrisposto a tutte le future madri, o a chi è appena diventata madre, anche in caso di adozione e affidamento. Questo premio è stato introdotto dalla legge di bilancio 2017.

Il bonus nascita, come sopra detto, è un premio, dell’importo di 800 euro che viene corrisposto in un unica soluzione, completamente esentasse, che viene erogato alle future madri, a partire dal 7°mese di gravidanza, o in caso di adozione, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017.

Requisiti

Il bonus nascita è attribuito alle donne in gravidanza o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini Ue (i documenti devono essere autocertificati inserendone gli estremi nella domanda telematica).

Momento di erogazione

Il beneficio di 800 euro è concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi che si siano  verificati a partire dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza.

Il beneficio viene concesso in un’unica soluzione e per ogni singolo evento, gravidanza o parto, adozione o affidamento. Pertanto occorre presentare una domanda per ogni evento e quindi per ogni minore, nato, adottato o affidato. Attenzione se è stata già presentata domanda al compimento del settimo mese di gravidanza, non si deve presentare un’altra domanda per l’evento nascita relativo allo stesso minore. Lo stesso vale per l’affidamento di un minore: se si è richiesto il bonus nascita per l’affidamento, non si può richiedere nuovamente per la successiva adozione.

Se, invece, si verifica un parto plurimo e la domanda del bonus è stata presentata al compimento del settimo mese, deve essere ripresentata dopo la nascita, con l’inserimento di tutte le informazioni necessarie per l’integrazione del premio rispetto al numero dei bambini nati.

Domanda

Può richiedere il premio alla nascita la madre avente diritto, presentando all’Inps un’apposita domanda.

La domanda deve essere presentata, come anticipato, dopo il compimento del 7° mese di gravidanza; all’istanza bisogna allegare:

  • una certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, che attesti la data presunta del parto;
  • un’autocertificazione della data del parto e delle generalità del bambino, se la domanda del premio è presentata in relazione al parto;
  • il provvedimento giudiziario di adozione o di affidamento preadottivo, in caso di affidamento o adozione.

La domanda va presentata all’Inps esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • sul sito internet dell’Inps, tramite Pin dispositivo o Spid, accedendo all’apposita sezione “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito, premio alla nascita”;
  • tramite Contact center Inps Inail, al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Le domande possono essere presentate a decorrere dal 4 maggio 2017, per gli eventi sopradescritti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017, e “improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione”.

Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 4 maggio 2017, il termine di un anno decorre a partire dal 4 maggio.

Pagamento

Il premio nascita verrà pagato dall’Inps nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda:

  • bonifico domiciliato;
  • accredito su conto corrente;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con Iban.