La legge di stabilità ha apportato molte novità. Infatti il comma 139 della legge 147 del 27 dicembre 2013 ha modificato profondamente, con effetto dal 1° gennaio 2014 il regime normativo per la detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili.
Il bonus in commento consiste nel riconoscimento di una detrazioni fiscali concesse ai contribuenti che acquistano mobili, aventi determinate caratteristiche e che saranno adibiti dal contribuente presso l’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.
La legge di stabilità ha confermato anche per l’anno 2014 la misura del 50% della detrazione ed opera fino ad un ammontare complessivo di spese sostenibili pari ad euro 10.000 per unità immobiliare. Per cui le spese che eccedono tale limite non possono godere della detrazione fiscale.
La detrazione deve essere utilizzare per un periodo obbligatorio di dieci anni. Pertanto l’importo complessivo della detrazione sarà ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
Caratteristica di questa detrazione fiscale è il fatto che essa è inscindibilmente legata alla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia. Quindi si può usufruire del bonus mobili solo se si eseguono, contemporaneamente, anche lavori di ristrutturazione edilizia. Altra importante precisazione, fornita dall’Amministrazione finanziaria, riguarda il limite di spesa per l’acquisto di mobili che non può essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione.
I soggetti che possono fruire della detrazione sono tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
L’agevolazione spetta ai proprietari dell’immobile, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile interessato dai lavori, purchè siano essi a sostenere le spese.
La predetta agevolazione compete anche al familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile, purchè sia il familiare a sostenere le spese e a lui siano intestati le fatture e i bonifici.
Per usufruire della detrazione fiscale per acquisto di mobili è indispensabile realizzare lavori di ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari che su parti comuni di condomini.
Le tipologie dei lavori che consentono di fruire del bonus fiscale sono costituite da lavori di:
- manutenzione ordinaria,
- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia.
Importante la data di acquisto dei beni mobili deve necessariamente posticipata alla data di inizio lavori.
Gli acquisti dei beni mobili che danno diritto al bonus fiscale possono essere suddivisi in due categorie:
a) acquisto di mobili nuovi
Si tratta, ad esempio, di: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
b) acquisto di elettrodomestici nuovi
Gli elettrodomestici nuovi devono avere classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni). Alcuni esempi: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Tra le spese incluse nella detrazione vi sono pure quelle sostenute per il trasporto e il montaggio.
Altra importante condizione per vedersi riconosciuto il bonus fiscale e determinata dalla modalità di pagamenti delle spese sostenute per l’acquisto di mobili devono avvenire esclusivamente:
– a mezzo bonifico bancario, indicando il codice fiscale del contribuente, il codice fiscale o partita Iva del beneficiario, la causale del versamento;
– mediante carte di credito o carte di debito: la data del pagamento è la data di utilizzo della carta, e non la data di effettivo addebito sul conto corrente.
Non è consentito, invece, effettuare i pagamenti con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento non tracciati.
La documentazione inerenti ai lavori di ristrutturazione e quella concernente l’acquisto dei beni mobili va obbligatoriamente conservata.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
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