Con l’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (cd. Decreto Omnibus), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 è stato disposto che, nelle «more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111» (legge delega), sia erogata, una tantum per il solo anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro.

Il suddetto bonus natale, a favore dei lavoratori dipendenti, rapportato al periodo di lavoro, viene erogato, come confermato dalla circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate ed alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 167 del 2024 che ha modificato il d.l. n. 113/2024 che ha introdotto il bonus e, pertanto, adesso va erogato in presenza congiunta dei seguenti requisiti:

  • Reddito: il lavoratore deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro annuo e titolare di reddito di lavoro dipendente;
  • Carico familiare: il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Il bonus spetta, altresì, anche ai lavoratori che hanno almeno un figlio (anche adottivo, affidato o affiliato), fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cd. monogenitoriale, e cioè se l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio;
  • Capienza fiscale: il lavoratore deve avere un’imposta lorda  di importo superiore a quello della detrazione spettante, da calcolarsi sui redditi di lavoro dipendente

Qualora il lavoratore, pur avendone diritto, non riceva il bonus dal datore di lavoro con la tredicesima. In tal caso, potrà beneficiarne solo con la dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Determinazione del reddito ai fini dell’indennità

Per l’Agenzia delle Entrate, non compete il bonus natale ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR.

Per la determinazione del reddito per ottenere il bonus natale la circolare n. 19/E ha precisato che in esso vanno inclusi:

  • redditi soggetti a cedolare secca;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva (come quelli dei lavoratori forfetari e delle attività d’impresa, arti o professioni);
  • mance ricevute dai lavoratori nel settore privato della ristorazione e degli alberghi, soggette a imposta sostitutiva.

Nel reddito complessivo va calcolata la quota esente dei ricercatori rientrati, dei lavoratori impatriati e dei lavoratori che beneficiano di regimi fiscali speciali.

Rimane escluso, invece, il reddito della casa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
 

Carico di famiglia

Per famiglia monogenitoriale si intende come quella in cui:

  • l’altro genitore è deceduto;
  • l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
  • il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato a un solo genitore.

tabella riepilogativa

Tipologia di Famiglia

Condizioni per il Bonus

Famiglia con entrambi i genitori

 almeno un figlio fiscalmente a carico. 

Famiglia monogenitoriale

Almeno un figlio fiscalmente a carico. Include situazioni dove l’altro genitore è deceduto, non ha riconosciuto il figlio, o il figlio è stato adottato/affidato solo da un genitore.

Famiglia con convivenza more uxorio

Il bonus spetta anche in presenza di un unico genitore e di una convivenza non formalizzata, purché altri requisiti siano soddisfatti.

La convivenza more uxorio non preclude, in presenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.

Nella circolare n. 19/E del 2024 sono state previsto alcune situazioni che non consentono di ottenere il bonus natale:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

In particolare l’Agenzia nella circolare afferma che “poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori”.

Tabella con esclusioni e le limitazioni.

Condizione

Effetti

Convivenza con l’altro genitore (senza formalizzazione anagrafica)

Il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato coniuge fiscalmente a carico e il nucleo non è definibile come monogenitoriale.

Convivenza con l’altro genitore (con formalizzazione anagrafica)

Il bonus non spetta poiché, nonostante la formalizzazione, il convivente non può essere considerato coniuge fiscalmente a carico. (non più con la modifica introdotta dal d.l. n. 167/2024)

Vivere da solo o con terzi (separato dall’altro genitore)

Il bonus non spetta se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione del lavoratore.

Inoltre, per l’Agenzia delle Entrate, non compete il bonus natale ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR.

Determinazione dell’importo dell’indennità

Viene chiarito dall’Agenzia delle Entrate che il bonus natale va rapportato al perido di lavoro per cui i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione (quindi va riproporzionato in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024);

Inoltre è stato chiarito che il bonus natale non viene ridotto in caso di lavoro part-time.

Modalità di richiesta ed erogazione

Il c.d. Bonus Natale, il cui importo non concorre alla formazione della base imponibile Irpef sarà erogato dal dal datore di lavoro, pubblico o privato, con la tredicesima mensilità a seguito della richiesta del lavoratore dipendente.

Il lavoratore per ottenere il bonus natale, in presenza dei requisiti previsti, deve, a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestare la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari necessari per beneficiare dell’indennità, indicando, altresì, il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico ( o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale)

E’ stato anche chiarito che qualora:

  • nel corso del 2024 il lavoratore abbia avuto più impieghi con vari datori di lavoro, deve fornire all’ultimo datore di lavoro, colui che fisicamente eroga il bonus e la tredicesima, le certificazioni uniche dei precedenti rapporti di lavoro per garantire un calcolo accurato dell’importo del bonus dovuto;
  • qualora il lavoratore sia titolare di più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, fermo restando l’importo massimo di 100 euro, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta scelto dal lavoratore;
  • il rapporto di lavoro sia cessato nel corso del 2024, l’indennità potrà essere richiesta direttamente nella dichiarazione dei redditi, in presenza di tutti i requisiti richiesti.

Adempimenti a carico del datore di lavoro

I datori di lavoro recuperano l’importo dell’indennità una tantum (c.d. bonus Natale) mediante compensazione sul modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, dal giorno successivo all’erogazione in busta paga del bonus.

I datori di lavoro, sono anche tenuti a verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità medesima e, qualora la stessa risulti non spettante, provvedere al recupero del relativo importo.

Infine sono tenuti, i datori di lavoro, a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione.

 

Fac-simile dell’autodichiarazione

Io sottoscritto/a ________________ nato/a a ________________ (__) il ________________ C.F. ________________, nella qualità di lavoratore dipendente di codesta spettabile Azienda

chiedo

il riconoscimento del Bonus Natale, previsto dall’art. 2-bis del decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 (c.d. Decreto Omnibus), convertito dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024, e la sua erogazione con la tredicesima mensilità per l’importo massimo di 100,00 euro, riparametrato, con lo stesso criterio di attribuzione delle detrazioni fi scali di lavoro dipendente, ai giorni lavorati e a quelli che danno diritto a retribuzione nell’anno 2024. A tal fine

comunico e dichiaro

ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e di quelli familiari, di seguito specificati:

  • di essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024;
  • di avere l’imposta lorda, calcolata sul reddito di lavoro dipendente, superiore alla detrazione spettante a titolo di “produzione reddito di lavoro dipendente”;
  • di essere in possesso di un reddito complessivo, nell’anno d’imposta 2024, non superiore a 28.000 euro, includendo anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (esercenti attività d’impresa, arti o professioni), la quota di agevolazione Ace, le “mance” (le somme avute a titolo di liberalità in strutture ricettive ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande), nonché la quota di reddito agevolato per gli incentivi al rientro in Italia di ricercatori all’estero e lavoratori impatriati; ed escludendo, invece, il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
  • di avere a carico fiscale un figlio almeno (anche se nato fuori matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), avente il seguente codice fi scale: ________________; 
  • di avere a carico fiscale un figlio avente il seguente codice fiscale: ________________.

Dichiaro altresì
[barrare l’ipotesi ricorrente]
[ ] di essere parte di una convivenza civile, ai sensi della legge n. 76/2016 e che l’altro convivente, il cui codice fi scale è il seguente _____________________ NON è beneficiario dello stesso bonus;
[ ] di essere coniugato e l’altro coniuge, il cui codice fi scale è il seguente _____________________ NON è benefi ciario dello stesso bonus;
[ ] di non essere parte di convivenza civile ai sensi della legge n. 76/2016, né di essere coniugato.

Avendo avuto più rapporti di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, allego le CU (certificazioni uniche) rilasciate dagli altri datori di lavoro in relazione ai precedenti rapporti di lavoro. (periodo da aggiungere se il lavoratore abbia avuto, nel corso dell’anno 2024, più rapporti di lavoro dipendente)

Avendo avuto più rapporti di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, allego le CU (certificazioni uniche) rilasciate dai datori di lavoro in relazione ai precedenti rapporti di lavoro e, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, specifico i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro: _____________________________________________________ ________________________ (periodo da aggiungere se il lavoratore abbia avuto, nel corso dell’anno 2024, più rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale)

 

Luogo e data ________________                                     In fede (firma) ________________