La richiesta va inviata telematicamente attraverso l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. L’accesso è consentito con lo SPID, la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi o con le credenziali rilasciate dalla stessa Agenzia.
Dopo la scadenza per la presentazione delle richieste il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria farà una prima lista di beneficiari con gli importi fruibili. L’elenco definitivo sarà pubblicato l’anno successivo, dopo la ricezione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”.
Il suddetto bonus pubblicità 2023 compete ad imprese, lavoratori autonomi enti non commerciali che procedono ad effettuare investono in campagne promozionali e pubblicitarie. Non rientrano tra i costi su cui calcolare la percentuale del 75% per quelli sostenuti per le campagne effettuate attraverso le emittenti radiofoniche e televisive, siano esse digitali o analogiche.
Inoltra a partire dal 9 gennaio 2024 e fino al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno ottenuto il bonus pubblicitario devono comunicare telematicamente la dichiarazione contenente le spese effettivamente confermate e sostenute nel corso del 2023.
Il credito d’imposta va utilizzato essere esclusivamente in compensazione con il modello F24, con il codice tributo 6900, da inviare mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo delle risorse stanziate per l’anno e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.
Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria segnale che l’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. decreto “decreto energia” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)
Le principali novità rispetto all’anno 2022:
- viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.
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