Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014 del Decreto ministeriale del 23 ottobre 2013 si da attuazione all’articolo 24 del Dl 83/2012 con cui è stato disposto l’agevolazione fiscale, a favore di tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, titolari di reddito di impresa, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale qualificato:
- in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, purché impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo
- dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
Il credito di imposta è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Il bonus fiscale consiste in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni di cui sopra. L’incentivo potrà essere usufruito per un periodo di 12 mesi a partire dall’instaurazione del rapporto, con un massimo di duecentomila euro annui per azienda. I soggetti beneficiari dovranno mantenere oppure incrementare il livello occupazionale per almeno tre anni. Il predetto periodo per le piccole e medi imprese e ridotto a due anni. Per il calcolo del livello occupazionale non vanno considerati i pensionamenti.
In ogni caso è possibile usufruire retroattivamente del bonus per tutte le assunzioni relativo al personale avente i requisiti di cui alla normativa del Dl 83/2010, assunti a partire dal 26 giugno 2012.
Con un decreto direttoriale verranno definiti i contenuti della domanda di accesso al beneficio e delle procedure per la presentazione della stessa.
Ai fini del controllo, la documentazione contabile allegata, a pena di inammissibilità, alla domanda di concessione del credito di imposta, da presentare al ministero dello Sviluppo economico, dovrà essere certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale o dal collegio sindacale.
Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito, ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere utilizzato in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese saranno agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato, sempre per un periodo non superiore ai 12 mesi. Vengono premiate anche le stabilizzazioni di lavoratori precari impiegati in attività di R&S, purché in possesso dei titoli universitari previsti dalla norma.
Il Ministero dello Sviluppo Economico per la gestione dell’agevolazione si avvarrà di una piattaforma informatica. Un decreto direttoriale del Ministero, dovrà definire i contenuti della domanda di accesso all’agevolazione e le procedure per la presentazione anche in applicazione dell’art. 27-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, prevede che l’istanza sia redatta in forma semplificata. Con lo stesso provvedimento viene determinato il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute ed ammissibili. Sul sito del MISE sarà comunicata la tempistica e l’ammontare dei fondi residui, nonché l’esaurimento degli stessi. Per le start up e gli incubatori vengono riservati 3 milioni di euro annui a partire dal 2013.
L’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta, che viene riconosciuto al termine dei controlli di ammissibilità, deve essere indicato dall’impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. L’incentivo dovrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti da un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre sono previsti controlli incrociati dell’Amministrazione Finanziaria e del Mise sulla corretta fruizione dell’aiuto.
Con riferimento all’utilizzo del contributo, costituiscono cause di decadenza del diritto a fruirlo:
- la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all’assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l’agevolazione;
- la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro, per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;
- la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall’impresa beneficiaria, successivamente all’11 agosto 2012, in un Paese non appartenente all’Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
- l’accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale potranno accedere, ai sensi dell’art. 24, comma 9, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, a un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute per la certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro, comunque entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno.