Il prossimo 7 settembre 2020 scade il termine per la presentazione della comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, delle spese ammissibili al credito d’imposta, di cui all’art. 125 del DL 34/2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’acquisto di dispositivi di protezione e/o l’adeguamento degli ambienti di lavoro. I termini per la presentazione e relative modalità di invio sono state fissate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854/2020.
Con la pubblicazione della circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, integrando i primi chiarimenti forniti con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul bonus per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
La norma sopra indicata prevede un credito di imposta, nella misura massima di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Per ottenere il credito di imposta è anche necessario il rilascio, dal professionista o dell’impresa che ha eseguito l’attività di sanificazione, di un’apposita certificazione.
Soggetti beneficiari del credito d’imposta per il bonus sanificazione
La comunicazione telematica per il bonus sanificazione può essere presentata dai seguenti soggetti:
- Titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- Enti non commerciali;
- Gli enti del terzo settore;
- Enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’ammontare del credito d’imposta
La percentuale è pari al 60% delle spese agevolabili. e per ciascun beneficiario l’ammontare del credito d’imposta è previsto un importo massimo di 60.000,00 euro.
Altro aspetto interessante è costituito dalla circostanza che il credito d’imposta in commento non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IRAP.
L’importo massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro l’11 settembre 2020 (provv. Agenzia delle Entrate n. 259854/2020, § 5.4).
Modalità di invio e di compilazione della comunicazione
Il modello per la comunicazione va inoltrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando esclusivamente il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo l’invio della presentazione della comunicazione viene rilasciata una ricevuta attestante messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nel modello di comunicazione vanno indicate le spese per la sanificazione e l’acquisito di DPI .
L’indicazione delle predette spese vanno riportate separatamente tra quelle effettive e quelle presunte riportando:
- gli importi di quelle sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione,
- gli importi di quelle che si prevede di sostenere successivamente e fino al 31 dicembre 2020.
Documentazione occorrente
Occorre la conservazione della copia delle fatture o preventivi relativi alla sanificazione, DPI, fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione.
Fino al 31 dicembre 2021 è possibile optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari. (art. 122 del DL 34/2020 e provv. Agenzia delle Entrate n. 259854/2020) Il contribuente che opti per la cessione, parziale o totale, del credito d’imposta è obbligato all’invio telematico, a mezzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, di apposita comunicazione, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile.
La cessione del credito è limitata alla quota relativa alle spese effettivamente sostenute e nei limiti dell’importo fruibile.
Utilizzo in F24
Il credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile.
Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 10 luglio 2020, n. 259854 - Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 11 settembre 2020, n. 302831 - Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 14 settembre 2020, n. 52/E - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381183 - Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…