La legge 208/2015 con il comma 982 ha istituito un credito di imposta per per le spese sostenute per sistemi di video sorveglianza digitale o allarme o per  contratti con istituti di sorveglianza, al fine di prevenire le attività criminali. Tale norma era in attesa del Decreto attuativo. Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2016 n. 298 è stato pubblicato il Decreto Mef del 6 dicembre 2016 con cui sono stati definiti i criteri e le procedure per accedere all’agevolazione bonus sicurezza.

Il bonus compete alle sole  persone fisiche per le spese  per impianti  su  immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo. Il credito in commento spetta anche nei casi in cui gli immobili abbiano un utilizzo promiscuo ossia sia a fini residenziali che per attività di impresa o lavoro autonomo, la misura, in tale ipotesi, è ridotta del 50%.

Nel Decreto la somma messa a disposizione per il 2016 è pari a 15 milioni di euro  per cui viene statuito che la misura dell’agevolazione sarà definita dall’Agenzia delle entrate sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate a l’ammontare del  credito  d’imposta  complessivamente richiesto, Tale  percentuale  sarà comunicata  con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate  da emanarsi entro il 31 marzo 2017.  

Al fine della fruizione del Bonus sicurezza il Decreto stabilisce che “Il credito d’imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 ed e’ utilizzabile  in compensazione, a  decorrere  dalla  data   di   pubblicazione   del provvedimento del direttore dell’Agenzia  delle  entrate  di  cui  al comma 2, dell’art. 3, concernente l’individuazione della  percentuale di utilizzo del credito d’imposta medesimo. A tal  fine,  il  modello F24  deve  essere  presentato  esclusivamente   tramite   i   servizitelematici  offerti  dall’Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto dell’operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. “

Pertanto l’Agenzia delle Entrate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo, dovrà approvare lo schema d’istanza per chiedere il riconoscimento dell’agevolazione. La domanda dovrà essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate poiché quest’ultima, conoscendo l’ammontare delle risorse disponibili e il totale del credito d’imposta richiesto, possa dare a ciascun aspirante la percentuale massima di bonus spettante.

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione 2017 e può essere sfruttato in compensazione – ma solo dopo la pubblicazione del provvedimento che stabilisce la misura del bonus utilizzabile – con il modello F24, da presentare esclusivamente on line tramite i servizi telematici dell’Agenzia, oppure può essere scalato direttamente dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi: una prerogativa, questa, riservata solo alle persone fisiche che non esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa.
Se il credito supera il debito, la parte non utilizzata potrà comunque essere fruita negli anni successivi, senza limiti di tempo.