Per il bonus sisma il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) ha pubblicato le FAQ che consento di chiarire le problematiche della normativa e procedura per ottenere il BONUS SISMA di cui alla legge n. 232 del 2016.
Normativa – Entità dell’agevolazione
La legge n. 232 del 2016 al fine di incentivare l’adozione di misure antisismiche relative a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) le cui procedure di autorizzazione siano iniziate dal 1° gennaio 2017, introduce una detrazione fiscale da ripartire in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese.
La detrazione fiscale è pari al 50%, su un importo massimo di euro 96.000,00, ma in alcuni casi la predetta percentuale di detrazione fiscale può arrivare fino all’80%. Riportiamo i casi in cui è prevista l’adozione dell’aliquota superiore a quella base del 50%:
- nei casi in cui grazie agli interventi eseguiti derivi una riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione d’imposta spetterà nella misura del 70% delle spese sostenute e calcolato in ogni caso su un importo massimo di 96.000 euro per ciascun anno;
- qualora, invece, gli interventi abbiano comportato una riduzione del rischio sismico di due classi inferiore sarà applicata l’aliquota agevolativa dell’80%.
Si rammenta che non è possibile cumulare sulla medesima spesa la detrazione “casa sicura” e il bonus per la riqualificazione energetica dell’edificio. Le detrazioni, inoltre, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
Spese detraibili
Rientrano tra le spese detraibili anche sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
L’agevolazione fiscale ha ad oggetto anche gli edifici, anche se non adibite ad abitazione principale, rientranti nella zona a rischio sismico 3 come statuito dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali
Qualora nei condomini vengano eseguite, sulle parti comuni, interventi inerenti alla riduzione del rischio sismico trova applicazione l’aliquota:
- del 75% per la detrazione fiscale qualora gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- dell’85% in caso di miglioramenti antisismici comportino una riduzione di due classi di rischio sismico inferiore.
Le suddette aliquote si applicano su un importo massimo delle spese non superiore a euro 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per gli interventi condominiali i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari (Provvedimento Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017).
La quota di detrazione spettante ad ogni condomino è attribuita dall’ amministratore sulla base del Regolamento di condominio e delle tabelle millesimali. Gli interventi di messa in sicurezza antisismica in un condominio non possono non interessare le parti comuni.
Procedura
Il Ministero delle Infrastrutture con proprio decreto del 28 febbraio 2017 ha individuato le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici necessario all’individuazione delle corrette aliquote di detrazione da applicare per in riferimento al singolo immobile nonché le modalità per l’attestazione da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Sul sito del M.I.T. nella sezione “casa sicura” è stato messo a disposizione dell’utente sia le FAQ costantemente aggiornate ma anche una guida pratica per i contribuenti e per i tecnici. Si ricorda che i tecnici abilitati devono asseverare la classe di rischio sismico della costruzione precedente l’intervento e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Per verificare la zona di rischio sismico del Comune in cui si trova l’immobile oggetto di intervento è possibile consultare il sito web del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove è disponibile la Classificazione sismica 2015 per Comune in formato excel – aggiornata a marzo 2015.
Asseverazione della classe di rischio
Per ottenere i benefici fiscali è necessario l’attestazione di efficacia degli interventi rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
Il progettista deve attestare, compilando e firmando un apposito modulo di asseverazione, la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella che sarà raggiunta dopo i lavori, mentre il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano, al termine dell’intervento, se sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel progetto.
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