MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 4 del 28 marzo 2023
Bonus trasporti 2023
Articolo 1
(Finalità e dotazione finanziaria)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione del buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, quale misura di sostegno al reddito e di contrasto all’impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso.
2. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi del medesimo articolo 4 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, che costituisce limite complessivo di spesa.
Articolo 2
(Soggetti beneficiari e misura del buono)
1. Possono beneficiare del buono le persone fisiche che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
2. Il buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere ed è riconosciuto, comunque, nel limite massimo di valore in misura pari a 60 euro per ciascun beneficiario per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, con esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.
3. Il buono è personale e utilizzabile una sola volta, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l’acquisto dell’abbonamento.
Articolo 3
(Modalità di presentazione della domanda)
1. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza entro 31 dicembre 2023 a titolo personale o per conto di un minore, effettuando l’accesso e la registrazione sul Portale dedicato “www.bonustrasporti.lavoro.gov.it” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito Portale.
2. L’identità dei beneficiari è accertata attraverso SPID, ovvero tramite carta d’identità elettronica. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identità digitale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.
3. All’atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con riguardo alle seguenti informazioni:
a) nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
b) nel caso in cui il beneficiario sia minore, il richiedente, assieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il minore sia fiscalmente a suo carico;
c) reddito complessivo del beneficiario conseguito nell’anno di imposta 2022 non superiore a 20.000 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia minore, tale requisito deve sussistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente.
4. L’istanza di cui al comma 1 deve anche contenere l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, non superiore in ogni caso a 60 euro per ciascun beneficiario, anche se minore fiscalmente a carico, e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato dal menù a tendina presente sul portale.
Articolo 4
(Verifica dei requisiti ed emissione del buono)
1. Le istanze, compilate nei termini e corredate dalla documentazione e dalle informazioni di cui all’articolo 3, sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 1, comma 2.
2. 11 buono è emesso per il tramite del Portale ed è contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza. Il buono è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporti pubblico tra quelli selezionabili all’atto della registrazione sulla piattaforma digitale e indicato nello stesso buono.
3. Il buono deve essere utilizzato entro il mese di emissione. Decorso tale termine, il buono non utilizzato viene automaticamente e definitivamente annullato.
4. L’emissione del buono, anche in caso di mancato utilizzo nei termini di cui al comma 3, non dà ulteriore possibilità al beneficiario di presentare una nuova istanza nello stesso mese.
Articolo 5
(Utilizzo del buono e monitoraggio dell’intervento)
1. Ai fini della sottoscrizione dell’abbonamento, il soggetto beneficiario presenta al gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato il buono ottenuto dal portale secondo le specifiche di cui all’articolo 4. Il gestore del servizio di trasporto pubblico accede al portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e verifica che il buono sia completo degli elementi previsti, temporalmente valido, e non sia stato già utilizzato.
2. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma precedente, il gestore del servizio di trasporto pubblico non può rifiutare il buono come pagamento totale o parziale dell’abbonamento ed è pertanto tenuto a rilasciare l’abbonamento e a registrare sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
3. Il Portale traccia in tempo reale i dati di avanzamento fisico e finanziario della misura fornendo il monitoraggio dei buoni che sono stati rilasciati ai beneficiari, quelli effettivamente utilizzati, quelli scaduti con il connesso valore finanziario ai fini dell’aggiornamento delle risorse.
4. La quota parte dei buoni eventualmente non utilizzata e i buoni scaduti per il mancato utilizzo nei termini rientrano automaticamente nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23.
Articolo 6
(Rendicontazione da parte dei gestori di servizi di trasporto pubblico)
1. I gestori dei servizi di trasporto pubblico presentano bimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali, tramite il Portale, la richiesta di rimborso della somma corrispondente ai buoni utilizzati.
2. La richiesta di rimborso, sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda, completa delle coordinate bancarie, deve essere corredata dai dati previsti, nonché dalla dichiarazione relativa all’effettivo rilascio dell’abbonamento.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali, verifica la presenza dei dati di cui al punto precedente disponibili sul Portale.
4. In caso di esito positivo delle verifiche, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali provvede ad eseguire il trasferimento delle risorse e registra sul Portale gli importi erogati a favore dei gestori dei servizi di trasporto pubblico.
5. Qualora la richiesta di rimborso non sia completa delle informazioni richieste e/o il Portale segnala delle incongruenze rispetto ai dati inseriti, la procedura del rimborso non può essere eseguita.
6. I rimborsi della spesa corrispondente ai buoni utilizzati entro il 31 dicembre 2023, potranno essere richiesti tramite il Portale entro e non oltre il 31 gennaio 2024.
Articolo 7
(Controlli)
1. Al fine di assicurare una corretta gestione dell’intervento di cui all’articolo 1, il Portale esplica forme automatiche di controllo (p.es. sul soggetto richiedente: correttezza dei dati anagrafici, correttezza dell’importo massimo richiesto, individuazione del gestore del servizio di trasporto pubblico tra quelli presenti nel menù a tendina del portale, presenza di una sola istanza, non aver già usufruito del beneficio, non essere stati beneficiari di un buono scaduto e non utilizzato, in fase di richiesta di rimborso: presenza di tutte le informazioni/documentazione prevista, copertura delle risorse finanziarie etc.), mediante azioni di blocco del sistema che impediscono il prosieguo della procedura.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali si riserva di effettuare i controlli in ordine ai dati forniti dagli enti gestori di servizio di trasporto pubblico che hanno chiesto il rimborso. Riguardo ai soggetti beneficiari che hanno usufruito del buono e per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui all’articolo 3, comma 3, lett. b) e c) del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce dall’Agenzia delle entrate i dati reddituali dei soggetti beneficiari del buono da sottoporre a controllo, e procede al recupero degli importi indebitamente fruiti.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.
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