AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 gennaio 2022, n. 26
Brexit – Trattamento IVA imbarcazione da diporto
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA Co. Ltd. (di seguito, “Società” o “Istante”) rappresenta di essere proprietaria di un’imbarcazione, battente bandiera britannica, attualmente stazionata nelle acque territoriali italiane.
L’Istante riferisce di aver acquistato questa imbarcazione nel corso del 2017 da un soggetto privato residente nel Regno Unito. A partire dal mese di settembre 2017 la stessa ha stazionato nelle acque territoriali europee, in gran parte italiane.
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito risulta essere equiparato ad uno Stato ExtraUe in virtù della c.d. Brexit.
Il comandante dell’imbarcazione è stato quindi contattato dalla Capitaneria del Porto italiano di (Guardia Costiera) per compilare il “costituto” d’arrivo inerente alle imbarcazioni extrra-UE, a far data dal 1° gennaio 2021.
Per effetto di tale comunicazione, è stato ritenuto che “l’imbarcazione è legittimata a stanziare nelle acque comunitarie per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della comunicazione in regime di c. d ammissione temporanea, trascorso
tale periodo senza che l’unità da diporto venga trasferita fuori dal territorio dell’UE, ai sensi dell’art. 217 co. 1 lett. e) RD-C.D.U., l’imbarcazione dovrà essere nazionalizzata alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana ovvero cadrà nella posizione di contrabbando laddove la permanenza nelle acque comunitarie dovesse eccedere i 18 mesi ai sensi dell’articolo 216, comma 2, del TULD.
L’Istante evidenzia che a seguito della nazionalizzazione:
1. sotto il profilo doganale, risulteranno dovuti, ai sensi dell’articolo 201 C.D.U., i dazi doganali secondo il regime doganale definitivo dell’immissione in libera pratica, con applicazione della tariffa doganale dell’Unione (articolo 56, paragrafo 1, C.D.U);
2. sotto il profilo della fiscalità interna (IVA), l’imposta andrà assolta nello Stato membro in cui il bene è immesso in consumo, realizzandosi, in questo luogo, l’importazione definitiva del bene ai sensi dell’articolo 67 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, “Decreto IVA”). L’IVA sarà riscossa direttamente dall’Agenzia delle Dogane.
A tal proposito, la Società fa presente che, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del Decreto IVA, “Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell’articolo 7 (…)”, escludendo espressamente la fattispecie di importazione per i beni già immessi in libera pratica presso altro Paese della UE.
L’Istante evidenzia, inoltre, che l’imbarcazione è iscritta nel Register of British Ship PART III, sezione riservata alle sole piccole imbarcazioni che avevano assolto la VAT (IVA) comunitaria nel Regno Unito quando questo faceva parte dell’Unione Europea, ed è stata immessa in libera pratica, per la prima volta, nel territorio UE nel 2001, a seguito di importazione dagli USA.
L’imbarcazione era originariamente registrata negli USA e è stata cancellata dal registro USA nel 2001 a seguito dell’acquisto effettuato da cittadino britannico che ha comprato l’imbarcazione da una società di diritto statunitense il 31 maggio 2001.
L’Istante afferma che al momento dell’importazione in Europa, nel 2001, sono state corrisposte VAT e Duty (IVA e dazi) sterline inglesi (calcolate sulla tariffa doganale comunitaria), come da documento rilasciato dallo spedizioniere doganale.
Successivamente, l’imbarcazione è stata ceduta ad altri cittadini britannici, per poi a sua volta essere ceduta da questi ultimi alla Società.
Nel 2017 l’imbarcazione è entrata in acque portoghesi, spagnole, francesi e italiane. In ogni stato membro della UE è stato mostrato l’assolvimento della VAT e l’iscrizione nel British RegisterPart III, e ciascun Paese ha ritenuto corretto e assolto ogni onere.
Anche in Italia, dopo l’arrivo nel 2017, è stato ritenuto che l’imbarcazione fosse correttamente sdoganata in ambito comunitario, tanto che dal 2017 al 2021 sarebbe ampiamente trascorso il termine dei 18 mesi per contestare il contrabbando secondo la fattispecie di cui all’articolo 216, comma 2, del TULD.
Tanto premesso, l’Istante chiede chiarimenti in merito agli adempimenti doganali e IVA da assolvere in relazione alla fattispecie descritta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che lo stanziamento nelle acque territoriali italiane (ma anche comunitarie in genere) dell’imbarcazione oltre il termine dei 18 mesi dalla data indicata nel costituto d’arrivo non comporti alcun obbligo di importazione ovvero possa comportare la contestazione del contrabbando doganale dato che l’imbarcazione è stata oggetto di immissione in libera pratica in territorio comunitario nel corso dell’anno 2001 con il relativo assolvimento dei dazi doganali e dell’IVA.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il presente parere prescinde dalla valutazione – non di competenza di questa Agenzia – dell’operato dell’Ufficio Circondariale Marittimo di, che, in data 1° gennaio 2021, ha sottoposto all’Istante la compilazione del “costituto in arrivo per il naviglio da diporto” inerente alle imbarcazioni extra-UE.
Le informazioni e i documenti forniti dalla Società sono quindi assunti acriticamente, restando fermo ogni potere di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente agli aspetti di propria competenza.
Ciò premesso, si fa presente quanto segue.
Dal 1° gennaio 2021, a seguito della c.d. Brexit, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione Europea.
Il 31 dicembre 2020 ha segnato la fine del periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito ha operato a tutti gli effetti come Paese membro della UE sia ai fini doganali, sia ai fini IVA e accise, quindi senza procedure e dazi doganali alle frontiere e con applicazione delle norme proprie degli scambi intraunionali per quanto attiene IVA e accise.
In merito alle unità da diporto, la risposta n. 49 contenuta nel documento della Commissione europea – DG TAXUD: “Taxation andCustoms: Questions and Answers on the impact of the UK’s withdrawal from the EU, its Single Market and Customs Union” fornisce utili chiarimenti ai fini del relativo trattamento fiscale.
In particolare, le unità da diporto battenti bandiera del Regno Unito che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano all’interno delle acque territoriali doganali della UE mantengono lo status di merce unionale. Diversamente, quelle che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano in territorio doganale del Regno Unito o in altro Paese terzo, hanno perso il loro status di merce unionale.
La posizione dell’unità alla data del 1° gennaio 2021 può essere dimostrata con prove documentali quali, ad esempio la dichiarazione del porto di ormeggio.
La citata risposta fa anche presente che se l’unità da diporto ha perso il suo status di merce unionale perché al 1° gennaio 2021 si trovava in territorio/acque non comunitarie, può essere reintrodotta nella UE in libera circolazione in esenzione da dazi all’importazione al ricorrere delle condizioni che l’articolo 203 del Regolamento UE n. 952 del 2013 prevede per le “merci in reintroduzione” (cd. “return goods relief “), tra cui:
– il lasso di tempo non maggiore di tre anni dall’uscita dal territorio doganale per chiedere la re-introduzione;
– l’assenza di alterazioni/trasformazioni sull’unità da diporto, accertata al momento dell’importazione, con esclusione degli interventi per il mantenimento dello stato in cui si trovava.
Qualora l’unità non soddisfi i suddetti requisiti previsti per la reintroduzione, la stessa al rientro in acque territoriali UE può essere vincolata al regime doganale di ammissione temporanea.
Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l’Istante non sia tenuto agli adempimenti propri di una merce/bene extraunionale, qualora sia in grado di dimostrare che al 1° gennaio 2021 l’imbarcazione di cui trattasi si trovava all’interno delle acque territoriali doganali dell’Unione Europea, come sembra desumersi dalle informazioni dallo stesso rese, qui assunte acriticamente.