Agenzia delle Entrate – Risposta n. 579 del 30 novembre 2022
Buoni corrispettivo multiuso – Irrilevanza dell’acquisto ai fini del c.d. ”esterometro” – Articolo 1, comma 3–bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, è una società che «opera nel settore del welfare aziendale. Nello svolgimento della sua attività riceve frequentemente fatture da fornitori esteri relative ad acquisti qualificabili come ”buoni corrispettivi multiuso” ai sensi dell’art. 6quater DPR 633/72, quali ad esempio cofanetti regalo (smart box), che vengono poi rivenduti sulla base di un mandato senza rappresentanza ai clienti che hanno attivato piani di welfare aziendale per i propri dipendenti.».
Visto l’attuale quadro normativo si richiamano, in particolare, il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141 [”Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buonicorrispettivo”], nonché l’articolo 1, comma 3bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (sul c.d. ”esterometro”), come in ultimo sostituito dall’articolo 12, comma 1, del decretolegge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 considerato «che le operazioni in esame non costituiscono né operazioni di cessione di beni né prestazioni di servizi, si potrebbe ritenere che non siano soggette all’obbligo di comunicazione ai fini dell’esterometro. […]
Più in generale, si chiede a codesta spettabile Amministrazione se devono essere comunicati con l’esterometro anche gli acquisti fuori campo IVA diversi dagli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7octies del DPR 633/72, quali operazioni fuori campo iva per mancanza del presupposto oggettivo e escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 15 DPR 633/72.
Si chiede, nello specifico, se devono essere comunicati gli acquisti da fornitori esteri fuori campo iva art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buonicorrispettivo multiuso di cui all’art. 6 quater DPR 633/72. Si chiede, inoltre, in caso di risposta affermativa, con quali Codice Natura e Tipo Documento vanno comunicati.».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l’istante, ritiene che i «dati relativi agli acquisti fuori campo iva art. 2 n. 3 lett. a) DPR 633/72, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni corrispettivo multiuso di cui all’art. 6quater DPR 633/72 acquistati da soggetti esteri, come sopra illustrati, non vanno comunicati con l’esterometro non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.».
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Va in primo luogo ricordato che in base all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il «contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali […]».
Risultano dunque inammissibili quesiti di carattere generale che da tali casi prescindono (cfr., in ultimo, la circolare n. 4/E del 7 maggio 2021).
Nella presente sede, pertanto, si prenderà in considerazione, in quanto ammissibile, il solo quesito riferito all’acquisto dei citati «”buoni corrispettivi multiuso” ai sensi dell’art. 6quater DPR 633/72», fermo restando, in assenza di documentazione allegata al riguardo, che detta qualificazione è assunta acriticamente e rimangono impregiudicate eventuali diverse valutazioni a seguito di accertamenti di fatto da parte degli Uffici competenti anche in riferimento alla documentazione delle commissioni corrisposte dai mandanti per l’attività svolta, nonché all’eventuale sovrapprezzo, rispetto al valore facciale del buono, corrisposto per il suo acquisto (elementi che non costituiscono oggetto di interpello).
Tanto precisato, con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 si è già chiarito che l’«evoluzione normativa del c.d. ”esterometro”, a partire dall’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 articolo abrogato dalle medesime previsioni che hanno introdotto la trasmissione telematica dei dati di cui al d.lgs. n. 127 (cfr. l’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è ”estera”.» [cfr. la risposta al quesito 1.2)].
Infatti, ai fini «dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:
- è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia,
indipendentemente dalla natura dello stesso;
- non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale. (enfasi aggiunta, ndr.)” (così, testualmente, la risposta n. 85 del 27 marzo 2019. Nello stesso senso, cfr., già la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 4.2 e la successiva risposta n. 91, pubblicata l’11 marzo 2020).
Tale interpretazione va confermata anche in questa sede, fermo restando, alla luce delle modifiche in ultimo recate dall’articolo 12 del d.l. n. 73 del 2022, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7octies del decreto IVA) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta).» [così la risposta al successivo quesito 1.3)].
Da notare che seppure l’assenza di rilevanza territoriale dell’operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell’esterometro (salvo si tratti di acquisti di valore inferiore a 5.000 euro), un”’operazione” deve comunque sussistere.
È necessario, quindi, essere in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (di cui sia parte un soggetto passivo d’imposta residente o stabilito in Italia).
Ciò, tuttavia, non avviene nel caso rappresentato.
Va infatti evidenziato che il mero trasferimento di buoni corrispettivo c.d. ”multiuso” non diversamente da quello del denaro o di crediti in denaro di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi:
«[…] 2. Ogni trasferimento di un buono corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6 assumendo come pagamento l’accettazione del buono corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.» (così l’articolo 6quater del decreto IVA, ma nello stesso senso si veda la precedente legislazione, illustrata, ad esempio, nella risoluzione n. 21/E del 22 febbraio 2011).
Alla luce di quanto sopra, nei limiti richiamati, la soluzione interpretativa ipotizzata dall’istante può essere condivisa.