
In attuazione dell’articolo 144 comma 5 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto n. 122 del 7 giugno 2017 con cui vengono regolamentati:
- gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto;
- le caratteristiche dei cosiddetti buoni pasto;
- il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
La parte più interessante del decreto riguarda la possibilità, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (9 settembre 2017), di utilizzare fino ad otto buoni pasto nell’ambito della stessa spesa.
I buoni pasto possono essere consegnati a prestatori di lavoro subordinato, sia a tempo pieno sia part-time, anche nel caso in cui l’orario di lavoro non stabilisca una pausa per il pasto, nonché per coloro che a vario titolo hanno intrapreso un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
Il lavoratore, a favore del quale è stato emesso il buono, non può cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili.
I buoni pasti possono essere utilizzati oltre che per le mense aziendali ed interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittiturismi. Gli stessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per «l’intero valore facciale»; in altri termini, non daranno diritto al resto.
I buoni pasto emessi in forma cartacea dovranno riportare – oltre al codice fiscale o alla ragione sociale del datore di lavoro, alla ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, al valore facciale espresso in valuta corrente, al termine ultimo di utilizzo e ad uno spazio destinato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato ove il buono viene utilizzato – anche la seguente dicitura: «il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
Le medesime indicazioni saranno riportate anche sui buoni pasto emessi in forma elettronica attraverso un’associazione elettronica sul relativo carnet elettronico ed il titolare del buono apporrà la firma in via digitale al momento dell’utilizzo.
Il decreto statuisce le linee guida degli accordi che dovranno essere stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati.
Nel nuovo regolamento l’articolo 5 prevede che è vietato «pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell’aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente».
TRACCIABILITÀ
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, i buoni pasto non sono cedibili e devono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori, anche nel caso in cui l’orario non preveda una pausa pranzo. Possono essere utilizzati per l’intero valore facciale, il che vuol dire che non danno diritto a resto. Infine – e questa è un’informazione importante – possono essere cumulati ma solo nel limite massimo di otto. Questo significa che sarà possibile, secondo una pratica assai diffusa, utilizzarli di fatto per fare la spesa anche presso supermercati. si sottintende che gli alimentari e le bevande acquistate siano poi utilizzate come provvista per la preparazione degli effettivi pasti di lavoro.
La possibilità di questo utilizzo allargato dei ticket era stata un po’ messa in discussione dalla diffusione di quelli elettronici: siccome questi ultimi sono tracciabili, alcuni dipendenti temevano che venisse contestato l’utilizzo simultaneo per fare la spesa, magari nel fine settimana. Ora il decreto precisa che questo si può fare, appunto con il limite di otto: supermercati e negozi su questo punto si regolavano in ordine sparso.
ASPETTI CONTABILI
BUONI PASTO cartacei
Ipotizziamo che la Società ALFA abbia acquistato in data 09/01/2017 dalla Società emittente BETA n. 10 carnet da 10 tagliandi del valore di 5,29 cadauno e che nella stessa data abbia consegnato un carnet a ciascuno dei suoi 3 dipendenti.
Registrazione della fattura di acquisto n. 10 carnet da 10 tagliandi del valore di 5,29 cadauno. Si rileva un credito nei confronti della Società emittente che verrà estinto al momento della consegna dei buoni ai dipendenti.
Diversi | —— | a | —– | Fornitori (soc. emittente i buoni) debiti v/fornitori (D7) | 529,00 | |
Crediti v/fornitori per buoni pasto crediti v/altri C5 | a | 508,65 | ||||
IVA c/acquisti | 20,35 |
Consegna di n. 3 carnet da 10 tagliandi del valore di 5,29 cadauno. Ottemperando al principio di competenza, il costo effettivo dei buoni verrà rilevato alla consegna dei buoni ai dipendenti.
Spese per buoni pasto costi per servizi B7 | —— | a | —– | Crediti v/fornitori per buoni pasto crediti v/altri C5 | 158,70 |
BUONI PASTO ELETTRONICI
Ipotizziamo che la Società ALFA abbia stipulato con la Società emittente BETA un contratto per l’erogazione di card elettroniche del valore di 9,00€ ai suoi 5 dipendenti.
Il contratto non prevede alcun esborso anticipato da parte della società ALFA; il pagamento dei pasti erogati avverrà a fine mese in base al consuntivo degli effettivi utilizzi.
Supponiamo quindi che la società emittente BETA emetta una fattura per n.100 pasti a 7,00€ cadauno erogati nel mese di dicembre 2016.
Registrazione della fattura di acquisto per n. 100 pasti a 7,00€ cadauno.
Diversi | —— | a | —– | Fornitori (soc. emittente i buoni) debiti v/fornitori (D7) | 700,00 | |
Spese per buoni pasto costi per servizi B7 | a | 673,07 | ||||
IVA c/acquisti | 26,93 |
Esaminiamo nel dettaglio le scritture contabili, analoghe per entrambe i mezzi di pagamento, per l’esercizio commerciale che somministra i pasti.
Ipotizziamo che un esercizio convenzionale incassi nella giornata del 21/02/2017 corrispettivi da buoni pasto o card elettroniche per un ammontare complessivo di 50,00€ e che la convenzione con la società emittente prevede una commissione del 5%.
Il corrispettivo viene annotato nel registro corrispettivi in una apposita colonna “Corrispettivi non incassati” e l’IVA sul corrispettivo non entrerà nel calcolo della liquidazione IVA periodica.
Registrazione del corrispettivo:
Lo scontrino va emesso con la dicitura “Corrispettivo non riscosso”.
Corrispettivo non riscosso crediti v/clienti C1 | —— | a | —– | Ricavi c/vendite ricavi delle vendite A1 | 50,00 |
Alla fine del mese il ristorante emette nei confronti della società emittente i ticket una fattura a consuntivo dei ticket (o card elettroniche) incassati, ipotizziamo di 950,00€ al netto della commissione applicata.
Registrazione della fattura:
Clienti società emittente ticket | —— | a | —– | Diversi | 950,00 | |
a | Ricavi c/vendite ricavi delle vendite A1 | 863,64 | ||||
IVA c/vendite | 86.36 |
Infine sarà necessario effettuare una scrittura di giroconto per chiudere il conto Corrispettivi non incassati e rilevare il costo della commissione.
Diversi | —— | a | —– | Corrispettivo non riscosso crediti v/clienti C1 | 1.000,00 | |
Ricavi c/vendite ricavi delle vendite A1 | a | 950,00 | ||||
Sconti su buoni pasto costi per servizi B7 | 50,00 |
Questa registrazione serve per chiudere il conto transitorio corrispettivi non riscossi. Alla fine risulteranno:
- tra i ricavi il conto Ricavi c/vendite al lordo della commissione (863,64 + 50,00 = 913,64€)
- tra i costi il conto Sconti su buoni pasto per l’importo della commissione (50,00€) che per l’esercente risulterà quindi ininfluente ai fini del reddito.
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