AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 13 ottobre 2020, n. 466
Articolo 28 decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (decreto Rilancio). Calcolo della riduzione del fatturato.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società “Alfa s.r.l. unipersonale”, esercita l’attività di produzione di ….
In particolare, l’istante dichiara di esercitare l’attività di produzione di … avvalendosi di … gestiti in locazione e classificati in catasto come beni immobili di categoria D1. Poiché l’emergenza epidemiologica ha comportato una drastica riduzione della domanda di …, con conseguente immediata riduzione del suo prezzo di mercato (“Borsa …”), il contribuente pone un quesito relativamente al disposto di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene di poter essere ammessa al beneficio fiscale di cui all’articolo 28 citato, «avendo subito pesanti contraccolpi sul piano reddituale a seguito della riduzione di fatturato dovuta non alla quantità di… prodotta nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2020, ma alla documentata riduzione del prezzo della. ..sul mercato».
La chiusura delle attività produttive imposta dallo stato di emergenza ha condotto alla riduzione del prezzo di vendita ….
L’interpellante evidenzia che dalle tabelle allegate all’istanza, edite dal … si desume in maniera inequivocabile la drastica riduzione del prezzo medio mensile.. riferito alla produzione di … nel mese di marzo e, soprattutto, in quelli di aprile e di maggio.
Dichiara, altresì, che dall’esame delle fatture emesse, i cui importi sono riassunti nelle tabelle allegate all’istanza, si desume che l’avvenuta riduzione del 50 per cento dei ricavi, così come previsto dal citato articolo 28, è rispettata per i mesi di aprile e maggio, caratterizzati da ricavi al di sotto del 50 per cento rispetto a quelli del corrispondente mese dell’esercizio precedente, nonostante un aumento delle quantità prodotte.
La società istante rappresenta che per il mese di marzo, a causa della concomitanza della riduzione del volume di vendita oltre che del prezzo, pertanto, non ritiene siano rispettati i requisiti richiesti per l’ottenimento del credito d’imposta.
In conclusione, la società istante ritiene di poter fruire del credito di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 per i mesi di aprile e maggio.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti per la fruizione del credito d’imposta di seguito descritto, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
L’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, “decreto rilancio”) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, prevede che: Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, “Decreto rilancio”) e stabilito in misura percentuale (rispettivamente, 60 per cento e 30 per cento) in relazione ai canoni:
a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Secondo il successivo comma 5, (come da ultimo modificato dall’articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) il credito d’imposta in esame .
Al riguardo, si rappresenta che le modifiche apportare al citato credito d’imposta dal decreto legge n. 104 del 2020 saranno efficaci solo a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di stato (cfr. articolo 77, comma 3, decreto legge n. 104 del 2020).
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi dell’agevolazione in esame, nonché per le modalità operative di utilizzo dello stesso, sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 14/E del 9 giugno 2020, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.
Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 250739/2020 del 1 luglio 2020, inoltre, sono state definite le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Ai fini del calcolo da effettuare per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, il richiamato documento di prassi, rimandando ai chiarimenti contenuti nella Circolare 9/E del 13 aprile 2020, paragrafo 2.2.5, specifica che: In particolare, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare a riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere a riferimento e quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, e rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 Data) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita e la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 Data DDT).
Con la medesima circolare, inoltre, è stato rappresentato che: il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati.
Ne consegue che, una volta effettuata la verifica nel senso sopra indicato, fermo restando il ricorrere di tutte le ulteriori condizioni previste dal menzionato articolo 28 del decreto Rilancio, l’istante potrà fruire del credito d’imposta ivi stabilito, con riferimento alle mensilità in cui si sono verificati i presupposti richiesti dal citato articolo 28.
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