AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 ottobre 2020, n. 448
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio) – Calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di SAL
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante chiede chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (di seguito Decreto rilancio).
A tal riguardo dichiara di aver emesso in data 15 maggio 2019 una fattura differita facente riferimento ad uno stato avanzamento lavori al 30 aprile 2019 e chiede di sapere se possa essere considerata nel calcolo del fatturato del mese di aprile 2019, limitatamente alla sottosezione del SAL riferibile al mese di aprile 2019 (euro XXXXX).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che la fattura n. X, sebbene emessa il 15 maggio 2019, ai fini del calcolo del contributo sia da considerarsi tra le fatture emesse in aprile 2019, limitatamente alla quota di lavori relativa al mese di aprile 2019.
A sostegno di tale tesi, richiama la Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, che al punto 2 chiarisce che «devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile», precisando ulteriormente che «la data da prendere a riferimento […] per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura».
Nel caso di specie l’istante ritiene che lo stato di avanzamento lavori, regolarmente richiamato in fattura e controfirmato da azienda e committente, possa essere considerato documento equipollente.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell’ambito del Titolo II rubricato «Sostegno all’impresa e all’economia», ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ad alcune tipologie di soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
In particolare, il predetto articolo al comma 1 prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).
Al successivo comma 2, esclude dal beneficio alcuni soggetti tra cui, i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 sono individuate nei commi 3 e 4 e dispongono che:
1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito alla fruizione del predetto contributo a fondo perduto COVID-19.
In particolare, con la circolare 15/E del 2020 è stato chiarito, con riferimento al requisito di cui al punto sub 2) che «… poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Si ritengono, pertanto, estensibili alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2020 in relazione al quesito n. 2.2.5 «Verifica della condizione del calo del fatturato») […].
Con la circolare n. 22/E del 2020 al paragrafo 3.3 – in relazione a un’impresa che, seppur non ha operato nel mese di aprile a causa dell’interruzione delle attività produttive, ha emesso, nello stesso mese, delle fatture attive in relazione a dei SAL relativi a novembre/dicembre 2019 – è stato, inoltre, precisato «nel caso di appalti con SAL intermedi, al fine di tener conto di quanto richiesto al comma 4 dell’articolo 25 del DL Rilancio, […] occorre far riferimento a quanto precisato negli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Andranno quindi incluse le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a SAL di novembre o dicembre dell’anno precedente».
Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene che ai fini del calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 3, dell’articolo 25 del Decreto rilancio non si può considerare il fatturato relativo al mese di maggio, indipendentemente dalla circostanza che – come descritto dall’istante – lo stesso riferimento alla quota di lavori relativa al mese di aprile 2019.
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