Il Garante della privacy, con il provvedimento del 10 ottobre 2013, ha imposto una restrizione sulle attività di call center effettuate al di fuori dei confini Ue da parte di aziende italiane. Infatti gli addetti del settore dovranno comunicare all’interessato in quale Paese stanno operando e lo dovranno mettere nelle condizioni di scegliere un servizio svolto in territorio italiano.
Tale imposizioni nascono dall’esigenza di assicurare gli standard di protezione dei dati personali garantiti dalla normativa Ue e da quella dell’ordinamento nazionale con riferimento alle direttive europee sulla tutela della riservatezza a cui fanno riferimento tutti gli ordinamenti nazionali, mentre al di fuori dell’Unione quelle garanzie non sono presenti.
Sulla problematica, che si stà esaminando, in passato era stata già affrontata ed erano state individuate alcune soluzioni. L’allargarsi del fenomeno della delocalizzazione dei call center, indotto dal contenimento dei costi, ha però imposto un’ulteriore valutazione. Pertanto si è statuito che il titolare del trattamento del call center si faccia carico della formazione anche degli addetti della sede estera, effettui verifiche periodiche, stabilisca le regole di sicurezza da rispettare.
In ultimo, dal punto di vista cronologico, l’articolo 24-bis del decreto legge 83/2012 ha previsto ulteriori regole per le aziende con almeno venti dipendenti che trasferiscano all’estero il call center.
Il Garante della privacy, considerando anche la nuova normativa di cui sopra, ha adottato un provvedimento generale che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’intervento riguarda tutti i soggetti, pubblici e privati che svolgano in qualità di titolare del trattamento, direttamente o in affidamento a terzi e a prescindere dal numero dei dipendenti, attività di call center in Paesi extra-Ue.
Il nuovo provvedimento ricorda le regole generali da rispettare per i trasferimenti di dati: autorizzazione del Garante, adozione di regole di condotta infragruppo (le cosiddette “binding corporate rules”, Bcr), sottoscrizione tra le parti delle clausole contrattuali tipo stabilite dalla Commissione europea o quelle già indicate in specifici ambiti di attività (ad.es. per il telemarketing).
Le nuove regole obbligano i titolari dei Call Center dovranno integrare l’informativa resa al momento del contatto con l’utente specificando anche la nazione dalla quale chiamano o rispondono. Pertanto in base a questa nuove norme stabiliscono che coloro che chiameranno e/o coloro che ricevono la telefonata del call center siano posti nella condizione di sapere dove fisicamente sta l’addetto che risponde o chi lo contatta. Nel caso di chiamata al call center, il cittadino deve poter scegliere – una volta appurato che il servizio non viene effettuato all’interno della Ue – di rivolgersi a un operatore attivo in Italia, per esempio attraverso la deviazione della telefonata.
Inoltre, il Garante deve essere informato delle attività di call center svolte al di fuori della Ue. Nel caso di nuovi servizi, la comunicazione all’Authority va inoltrata utilizzando un apposito modulo che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale insieme al provvedimento generale. Se, invece, si tratta di call center già attivi, il Garante ne dovrà essere informato entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò consentirà all’Authority di avere dati precisi sulla diffusione del fenomeno.