Per le cambiali le norme antiriciclaggio si applicano limitatamente alle sole segnalazioni di operazioni sospette o adeguata verifica ma trovano applicazione limiti previsti per gli assegni della soglia dei 1.000 euro (articolo 49 del d.lgs. 231/07)
In base alla corretta interpretazione resa dal Ministero del Tesoro alle Cambiali (vaglia cambiario ordinario) non è applicabile la normativa di cui all’ art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (normativa sull’antiriciclaggio ed uso del contante). Per cui in riferimento alla predetta situazione di non applicabilità e punibilità di cui gode il trasferimento delle cambiali il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta valutando la possibilità di emanare norme ad hoc antiriciclaggio per la circolazione delle cambiali.
La normativa inerente il cosiddetto antiriciclaggio secondo l’interpretazione prevalente, supportata anche dall’interpretazione del Ministero, non trovano applicazione alle girate dei vaglia cambiari ordinari. Per cui è sempre stata considerata non far parte dall’ambito applicativo del comma 1 dell’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007, con la conseguente irrilevanza delle limitazioni quantitative ai trasferimenti dallo stesso stabilite. Il trasferimento mediante girata, con indicazione del beneficiario, di vaglia cambiari ordinari, anche per importi da 1.000 euro in su, non comporta, pertanto, alcuna violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007. Tale disposizione si riferisce, infatti, ai soli “titoli al portatore”, categoria all’interno della quale non rientrano le cambiali, in quanto titoli che vanno necessariamente intestati a una persona determinata, e il cui trasferimento avviene esclusivamente mediante girata.
Per quanto concerne il dettato del comma 7 dell’art 49 del D.Lgs. 231/2007 (“gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”), l’interpretazione del Ministero del Tesoro è ancora oggi (direzione generale del Tesoro – Servizio V – Antiriciclaggio, contenzioso e valutario). Infatti la Direzione generale del Tesoro – servizio V – antiriciclaggio, contenzioso e valutario con parere 28 del 9 novembre 1995, ha chiarito che “la norma prende in considerazione esclusivamente i titoli che costituiscono mezzi di pagamento e tra questi i vaglia cambiari speciali emessi dall’Istituto di emissione, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia. Ne consegue che nella previsione della norma non rientra il vaglia cambiario ordinario (cambiale) che non è un mezzo di pagamento bensì una obbligazione”.
Oltre alla normativa nazionale sull’uso del contante si affianca anche quella, di derivazione comunitaria, concernente i passaggi di capitale attraverso le frontiere. L’art. 3, D.Lgs. 195/2008, stabilisce che ogni persona fisica che entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante d’importo pari o superiore ad Euro 10.000 deve farne dichiarazione all’Agenzia delle Dogane. La predetta normativa non sembra riguardare le cambiali. In questa direzione di non applicabilità del D.Lgs. 195/2008 vanno alcuni pareri espressi dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio:
- parere 13 ottobre 2010, n. 303099 con il quale la Commissione ha ritenuto non sussistente la violazione contestata in quanto le cambiali recavano quale beneficiario reale lo stesso soggetto che ne era in possesso al momento del passaggio transfrontaliero
- parere 16 luglio 2011, n. 400562/V dove la stessa Commissione non ha considerato rientrante nella definizione di denaro contante i vaglia cambiari oggetto della fattispecie esaminata, in quanto gli stessi risultavano emessi in favore di un beneficiario idoneamente identificato e non riportavano girate senza restrizione, ovvero l’indicazione di un beneficiario fittizio.
Ora il Ministero in riconsiderazione del particolare “regime di esonero” dagli obblighi di cui godono le cambiali sembra che si accinga a predisporre una serie di provvedimenti specifici per la circolazione delle cambiali. Questa problematica divenuta rilevante a causa della forte crisi di liquidità che ha “costretto” gli operatori economici a riscoprire uno strumento che sembra ormai rilegato ai soli testi di studio onde per cui il Ministero sembra voglia correre ai ripari.
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