La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24972 del 6 dicembre 2016 intervenendo in tema di cessione d’azienda ha chiarito che il semplice trasferimento del personale da un datore di lavoro all’altro in caso di cambio di appalto non è sufficiente a definire un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., che si configura qualora l’assunzione di lavoratori durante i cambio di soggetto appaltatore viene accompagnata anche da un passaggio di beni di non trascurabile entità, ovvero tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.
Gli Ermellini hanno chiarito, in tema di nozione d’azienda ex art. 2112 c.c., che l’azienda è sicuramente fatta anche di beni immateriali, ma non può certamente essere ridotta solo ad essi a fronte dell’articolo 2555 del Codice Civile che nella stessa nozione di azienda richiama la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa, organizzazione di fatto impraticabile in caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, giacché organizzare significa coordinare tra loro i fattori della produzione (capitale, beni naturali e lavoro) e non uno solo.
La Corte Suprema con precedenti sentenze (nn. 5678/2013 e 10761/2002) è giunta a sperimentare la massima dilatazione possibile del concetto di nozione di trasferimento d’azienda fino a estenderla alla cessione avente ad oggetto solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui autonoma capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how.
Nella fattispecie esaminato dai giudici del palazzaccio, invece ad essere trasferito non era stato certamente un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro.
Infine i giudici di legittimità hanno puntualizzato che l’art. 29 co. 3 0 d.lgs. n. 276/03 prevede che:
“L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”.
Dunque la mera assunzione, da parte del subentrante nell’appalto, non integra di per sé trasferimento d’azienda ove non si accompagni alla cessione dell’azienda o di un suo ramo autonomo intesi nei sensi di cui sopra (cfr., in motivazione, Cass. n. 11247/2016)