La Corte diCassazione con la sentenza n. 7327 del 12 maggio 2013 interviene in materia di effetti della cancellazione della società e stabilendo che è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società nel frattempo cancellata dal registro delle imprese e quindi, a tutti gli effetti, estinta.
Per gli Ermellini, quindi, l’unica azione esperibile era quella nei confronti di soci, amministratori e liquidatori ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 36 del DPR 602/73. In particolare, si legge nella sentenza, “Con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società, è riconosciuta all’amministrazione finanziaria dall’art. 36 d.p.r. 602/73 (applicabile alle sole imposte sui redditi ex art. 19 d.lgs. 46/1999) azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento. Si tratta di azione esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima (cfr. SS.UU. 2820/1985; C. 2768/1989, 9688/1995, 8685/2002). … Il carattere proprio di tale obbligazione, che deriva dall’inosservanza da parte del liquidatore di uno specifico obbligo di legge su lui gravante, comporta, inoltre, che una tale responsabilità possa essere invocata dall’amministrazione finanziaria solo una volta realizzatesi le suddette due condizioni, nell’ordinario termine decennale di prescrizione. Essa, infatti, non è di per sé equiparabile all’obbligazione derivante dalla responsabilità verso i creditori (art. 2394 e 2456 c.c., ora 2495 c.c.), né qualificabile come coobbligazione nei debiti tributari (Cfr. SS.UU. 2079/1989). Essa è, invece, riconducibile alle norme degli artt. 1176 e 1218 c.c. (C. 12546/ 2001), con onere per l’Amministrazione di provare d’avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore (C. 10508/2008)”.
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