MINISTERO FINANZE – Risoluzione 22 marzo 2022, n. 3/DF
Canone patrimoniale di cui ai commi 816 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Criteri per l’applicazione del canone alle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
Quesito
Con la nota in riferimento la società Enel Italia ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione del canone patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione di servizi di pubblica utilità, in particolare nel settore della distribuzione ed erogazione di energia elettrica.
Come evidenziato dalla Società, la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione.
L’attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento ha le caratteristiche della strumentalità rispetto a quella di distribuzione dell’energia; ed invero, come affermato nella circolare n. 1/DF del 20 gennaio 2009, che richiama la risoluzione n. 7/DPF del 14 maggio 2002, in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il relativo canone (COSAP), sono “aziende esercenti attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici” quelle “aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l’utente”.
Pertanto, l’attività d’impresa svolta dalle società di produzione d’energia costituisce una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui:
– in assenza dell’una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà);
– tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività).
L’attività svolta dalle aziende di produzione, quindi, deve essere riconosciuta quale attività strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell’energia elettrica.
Tutto ciò premesso, la Società, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, chiede se le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità indicate dalla norma siano da intendersi a titolo esemplificativo e se, quindi, possa rientrarvi anche l’attività di produzione di energia elettrica.
Al riguardo, nel condividere le conclusioni cui perviene codesto Ente, giova premettere che l’art. 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019, ha introdotto, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, e in particolare la TOSAP e il COSAP, il canone unico patrimoniale (CUP), il quale al comma 831 prevede una particolare disciplina relativa alle occupazioni effettuate per l’erogazione di pubblici servizi a rete. Ed invero, la disposizione in questione prevede che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, i servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa indicata nello stesso comma. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.
La menzionata norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b) del D. L. n. 146 del 2021 ha previsto che il citato comma 831 si interpreta nel senso che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
Dalle disposizioni appena enucleate emerge sostanzialmente una linea di continuità nella disciplina delle occupazioni relative a detto settore; per cui si può affermare che in concreto nulla è stato innovato per quanto riguarda la specifica fattispecie a seguito dell’introduzione del CUP, come peraltro confermato dalla lett. b), del comma 14-quinquies del suddetto art. 5; per cui, le indicazioni contenute nei documenti di prassi amministrativa innanzi menzionati ai fini TOSAP e COSAP devono ritenersi valide anche per il canone.
Né si può pervenire ad una diversa soluzione sulla base dell’assunto che la norma di interpretazione autentica faccia riferimento solo alla fase di “trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale” e non anche a quella di produzione, dal momento che dette fasi sono richiamate dal Legislatore a mero titolo esemplificativo come risulta chiaramente dall’utilizzo del termine “quali”.
Pertanto, si deve concludere che fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.
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