Per il pagamento del canone RAI per l’anno 2017 l’Agenzia delle Entrate con l’emanazione della circolare n. 45 del 30 dicembre 2016 illustra e chiarisce i criteri di individuazione delle utenze di energia elettrica residenziali addebitabili e le regole per determinare l’importo del canone da addebitare nelle diverse casistiche.
Per l’anno 2017 il canone RAI è stato ridotto dall’art. 1 comma 40 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) per uso privato a 90 euro complessivi per l’anno 2017.
Con la circolare in commento per l’individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili deve avvenire sulla base della coincidenza del luogo di fornitura d’energia rispetto alla residenza, come desumibile:
– direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
– dai contratti della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la suddetta coincidenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
Il canone di abbonamento RAI va pagato una sola volta indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi detenuti nello stesso luogo, adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Pertanto, nell’ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura.
In caso di coincidenza tra due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si considera addebitabile la fornitura della tipologia “clienti residenti” indipendentemente dalla data di attivazione; se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente. Il pagamento sarà addebitato sulle fatture per la fornitura di energia elettriche in dieci rate da gennaio ad ottobre.
Si ricorda che l’importo da addebitare tiene conto:
– per l’anno 2017, della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato stabilita nell’importo complessivo di 90 euro;
– delle disposizioni previste dal RDL n. 246/1938 e di altre disposizioni rilevanti a fini tributari;
– della previsione per cui il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate (le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre);
– della presentazione della dichiarazione sostitutiva per comunicare la non detenzione di un apparecchio TV (quadro A del modello) o la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone (quadro B del modello);
– dell’effettuazione del pagamento mediante addebito sulla pensione o con altre modalità, nonché dell’applicazione delle esenzioni previste dall’art. 1 comma 132 della L. 244/2007 e da Convenzioni internazionali.
Per i soggetti titolari di utenze attive al 1° gennaio, la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV (quadro A del modello) presentata, anche in qualità di erede, dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, esonera dal pagamento del canone per l’intero 2017, mentre la dichiarazione di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 esonera per il solo secondo semestre 2017.
I soggetti titolari di utenze attivate dopo il 1° gennaio sono, invece, tenuti a presentare la dichiarazione di non detenzione TV, anche in qualità di erede, entro il primo mese successivo a quello di attivazione per ottenere l’esonero per l’intero anno. Superato il suddetto termine, la dichiarazione presentata entro il 30 giugno, anche in tal caso, esonera per il solo secondo semestre.
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