La Corte di Cassazione sez. civile con la pronuncia n. 18423 del 01 agosto 2013 intervenendo in tema di risoluzione contrattuale richiamando la propria pregressa giurisprudenza, sul rapporto tra risoluzione e recesso nell’ambito del contratto preliminare, ha stabilito che la funzione liquidatoria della caparra però sussiste solo nel’ipotesi di recesso evidenziando che che tale funzione di liquidazione convenzionale va riconosciuta soltanto se la parte deciso di recedere mentre se ha preferito agire per la risoluzione o per l’esecuzione del contratto “il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell’an e nel quantum, secondo la regola generale prevista dall’art. 1223 c.c..”
Pertanto alla luce di quanto statuito dalla sentenza in esame la caparra confirmatoria di cui all’art. 1385 c.c. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l’esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell’an e nel quantum, secondo la regola generale prevista dall’art. 1223 c.c..
Secondo quanto dispone l’art. 1385 del codice civile “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta”. Per cui qualora una delle parti è inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto e la caparra assume carattere di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento. La sua funzione, in sostanza, è quella di prevedere in anticipo come regolare il risarcimento in caso di inadempienza contrattuale.
Proprio per questo la norma dispone che se gli obblighi contrattuali sono regolarmente adempiuti, la caparra va restituita o imputata alla prestazione dovuta mentre se c’è un inadempimento di una delle due parti, la caparra costituisce l’importo risarcitorio predeterminato.
La norma in particolare dispone che se la parte inadempiente è quella che ha versato la caparra, l’altra parte potrà recedere dal contratto e trattenere le somme ricevute. Se invece è inadempiente chi ha ricevuto la caparra, l’altra parte potrà recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
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