La caparra confirmatoria, prevista dall’art. 1385 c.c., viene definita come quella somma di denaro o quantità di cose fungibili che una parte consegna all’altra, al momento della conclusione del contratto, per garantire l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
L’art. 1385 c.c. statuisce, inoltre, che la caparra va restituita nel caso di corretto adempimento della parte contraente che la versata oppure Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra parte contraente che ha ricevuto la caparra ha la facoltà di recedere dal contratto, ritenendo la caparra
In caso di inadempimento della parte contraente che ha ricevuto la caparra confirmatoria, questa sarà tenuta alla restituzione del doppio della somma ricevuta, mentre la parte non inadempiente potrà recedere dal contratto, fermo restando in ogni caso il diritto di optare per l’esecuzione o la risoluzione, oltre al risarcimento del danno.
Le parti contraenti possono stabilire anche successivamente alla conclusione del contratto la istituzione della clausola che contempli la caparra confirmatoria e provvedere al relativo versamento dell’importo pattuito oppure della quantità di beni fungibili stabilita. Tale possibilità incontra un limite temporale, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3071/2006, che impone tale possibilità va esercitata anteriormente alla scadenza dell’obbligazione.
L’ordinamento giuridico italiano non prevede una forma particolare del patto di caparra confirmatoria, né una sottoscrizione apposita delle parti, qualora lo stesso sia inserito nelle clausole generali del contratto, poiché non ha natura vessatoria (vedasi Cass. n. 1168/2004).
Occorre evidenziare, così come statuito dai giudici di legittimata con la sentenza n. 3833/1977, che se la clausola della caparra non sia contemplata nell’accordo (contratto) tra le parti, allora affinché il patto relativo al versamento della somma di danaro (o di una quantità di cose fungibili) sia qualificato come caparra confirmatoria occorre una formulazione espressa, configurandosi altrimenti un mero acconto della prestazione
La clausola della caparra confirmatoria ha natura reale in quanto per la sua efficacia richiede che l’importo pattuito (o la quantità di cose fungibili) venga effettivamente consegnato all’altra parte.
Per la giurisprudenza (per tutti vedasi cassazione sentenza n. 6463/2008) la natura della caparra confirmatoria è “composita” e la sua funzione “eclettica” in quanto essa vale come “garanzia dell’esecuzione del contratto“, poichè destinata ad essere incamerata in caso di inadempimento della controparte e potendo essere avvicinata, sotto tale profilo, alla cauzione; consente, inoltre, in via di “autotutela“, di recedere dal contratto senza la necessità di rivolgersi al giudice; ha, infine, funzione di “preventiva e forfettaria liquidazione del danno” derivante dal recesso cui la parte è stata costretta per via dell’inadempimento dell’altro contraente (Cass. n. 11356/2006; n. 4411/2004).
Sempre secondo la giurisprudenza prevalente (caas. 6463/2008) sulla funzione eclettica ha statuito che “il diritto di recedere dal contratto e di trattenere la caparra ricevuta (ovvero di pretendere il doppio della caparra versata) in caso di inadempimento della controparte costituisce l’effetto proprio della clausola con cui le parti hanno convenuto, nel concludere il contratto, la dazione di una somma di denaro quale caparra confirmatoria, esprimendo per tale via la loro volontà di applicare al negozio la disciplina propria di tale istituto, cui va riconosciuta la funzione di una preventiva e convenzionale liquidazione del danno per inadempimento, e di derogare, nel contempo, sia pure in forma non definitiva, essendo sempre salva la facoltà per la parte non inadempiente di avvalersi del diverso rimedio della risoluzione, la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale”
L’ordinamento giuridico italiano distingue due ipotesi di inadempimento:
- inadempimento imputabile alla parte che ha versato la caparra, l’altra può decidere di recedere dal contratto e di trattenere la caparra versata;
- inadempimento è imputabile alla parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte ha sempre la facoltà di recedere dal contratto e di richiedere il doppio della caparra versata.
La parte che non si è resa responsabile dell’ inadempimento ha la facoltà di decidere di non esercitare il diritto di recesso, optando piuttosto per l’esecuzione o la risoluzione del contratto, fatto salvo, comunque, il diritto al risarcimento del danno secondo le regole generali previste dall’art. 1223 c.c. La Corte Suprema (Cass. n. 18850/2004; n. 1301/2003; n. 9040/2006), ha affermato che dovendo provare “il pregiudizio subito nell’an e nel quantum, giacché la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria“.
In questa ipotesi, la parte non potrà incamerare la caparra, “essendole invece consentito trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria“, ovvero “in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati” (Cass. n. 11356/2006; n. 9091/2004; n. 849/2002; n. 7180/1997).
La caparra confirmatoria non va confusa con la “caparra penitenziale” disciplinata dall’art. 1386 c.c. Infatti mentre la prima ha funzione di autotutela e di preventiva liquidazione del danno in caso di inadempimento della controparte, senza dover proporre domanda giudiziale e non ponendo limiti al danno risarcibile, la seconda costituisce un corrispettivo del diritto di recesso previsto a favore di una o di entrambi i contraenti e dagli stessi predeterminato.
Aspetti fiscali
In caso di registrazione dell’accordo come per il preliminare di vendita dovrà essere registrato nei venti giorni successivi alla stipula e si pagherà un’imposta di registro mediante modello F23 che non sarà recuperata in sede di stipula dell’atto finale di cessione. Nel caso all’interno del preliminare si faccia riferimento alla caparra cofimratoria invece la misura dell’imposta di registro sarà pari allo 0,50% della caparra ex artt. 6 e 10 della tariffa, parte I, del Testo Unico imposte di registro. Se invece parliamo di semplice acconto l’imposta di registro sarà pari al 3% ex artt. 9 e 10 della tariffa, parte I, del Testo Unico imposte di registro.
La caparra cofirmataria in realtà avrebbe una natura più che altro risarcitorie o indennitaria derivante dall’inadempimento della controparteper cui non dovrebbe essere considerato come un reddito diverso come come definita dall’articolo 1385 del codice civile. Tuttavia al momento in cui la caparra viene trattenuta dal venditore per inadempimento contrattuale della controparte acquirente si tratterebbe di un vero e proprio provento tassabile come reddito diverso. Infatti leggo proprio da una rivista specializzata dell’agenzia delle entrate che “qualora avessero costituito reddito i ricavi derivanti dalla vendita o dalla prestazione non concretizzata, avranno la medesima natura (e apparterranno alla medesima categoria reddituale) anche i proventi conseguiti in sostituzione degli stessi a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (articolo 6, comma 2, del Tuir).”
Per quanto concerne la fatturazione la caparra confirmatoria non sarà soggetta alla normativa IVA (DPR 633/72)
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