Con le modifiche introdotte dalla legge n. 97/2013 l’Agenzia delle Entrata ha diffuso i primi chiarimenti con la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 con cui viene confermato l’eliminazione delle soglie minime di valore. Per cui nel quadro RW del modello Unico andranno indicati i capitali detenuti all’estero, anche quelli al di sotto dei 10 mila euro. Pertanto con il documento di prassi vengono analizzati gli adempimenti connessi al «monitoraggio fiscale». In altri termini riguarda l’obbligo di dichiarare al Fisco le proprie ricchezze oltreconfine. Infatti l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato il provvedimento n. 151663 del 18 dicembre 2013 con cui sono state attuate le novità introdotte dalla legge europea 2013 (legge 97/2013) disciplinando ex novo la compilazione del quadro RW.
Le innovazioni riguardano la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, nonché a riformulare le relative sanzioni. La principale semplificazione ha riguardato l’eliminazione delle Sezioni I e III che caratterizzavano il precedente modulo RW con evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti.
La compilazione del nuovo quadro RW deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero nel periodo d’imposta di riferimento e senza limite di importo.
Le modifiche sono state introdotte per evitare una condanna dell’Italia da parte della Commissione Europa sulla sproporzione delle sanzioni adottate per le omissioni (totali o parziali) nell’indicazione dei capitali dei contribuenti italiani fuori dai confini italiani.
Viene introdotto l’obbligo di compilare la voce «titolare effettivo» per conoscere il reale titolare del patrimonio che si cela dietro schermi societari o di trust, e ha eliminato il riferimento al limite dei 10 mila euro al di sotto del quale in precedenza non andava compilato il quadro.
In riferimento alla individuazione del «titolare effettivo» va considerato per la società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o controllano; mentre in caso di entità giuridiche, come per esempio fondazioni o trust, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio.
Sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio fiscale i seguenti soggetti (a titolo esemplificativo):
- enti commerciali, società (siano esse società di persone o società di capitali) ma anche gli enti pubblici. Escludendo quindi anche gli enti di previdenza obbligatoria istituiti in forma di associazione o fondazione.
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti in Italia,
- i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità e le forme pensionistiche complementari per cui vale il regime fiscale sostitutivo.
- le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per le organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia e i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.
In particolare, per quanto riguarda diplomatici e frontalieri, l’esonero dal monitoraggio vale solo se l’attività lavorativa all’estero è stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia vi abbia trasferito le attività detenute all’estero. In linea generale, i contribuenti che affidano le attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari italiani sono esonerati da qualsiasi obbligo di monitoraggio.
Le nuove sanzioni, come modificate dalla legge di stabilità, inerenti l’omessa o carente indicazione nel quadro RW oscillano tra il 3 e il 15 % dell’ammontare degli importi non dichiarati (precedentemente l’entità delle sanzioni erano comprese tra il 10 e il 50%) a cui si doveva aggiungere anche il rischio di confisca per un valore corrispondente. La sanzione è compresa invece tra il 6 e il 30% quando la violazione si riferisce a investimenti o attività estere di natura finanziaria di paradisi fiscali.
La sanzione di 258 euro è applicabile quando la dichiarazione relativa a investimenti o attività all’estero che possono produrre redditi imponibili in Italia è presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine.
La circolare 38/E chiarisce che gli Uffici possono disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.
Il contribuente nella compilazione del quadro RW deve indicare il valore dell’immobile detenuto all’estero. Qualora il bene sia in comproprietà ciascuno indicherà il valore totale e la percentuale di possesso.
Se il possesso si riferisce a una partecipazione al capitale sociale di una società estera va indicata la percentuale di possesso e il valore della partecipazione.
Qualora il contribuente, persona fisica, detiene la partecipazione in una società italiana che a sua volta detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100%, la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, il contribuente non è tenuto a compilare il quadro RW.
Qualora la partecipazione è detenuta in una società estera localizzata in un Paese white list, come l’Austria, (intendendo per tale, spiega l’Agenzia, l’elenco dei Paesi riportati nella Tabella a pag. 18 della Circolare, fugando ogni dubbio sorto in dottrina nel merito), la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, il contribuente indica nell’RW esclusivamente il valore della propria partecipazione.
Per le attività estere di natura finanziaria, il contribuente non è tenuto a compilare il quadro RW.
Nel caso in cui la partecipazione è detenuta in una società estera localizzata in un Paese “non white list”, la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, il contribuente indica nell’RW il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società estera (obbligazioni, immobili e conti correnti) e la percentuale di partecipazione in quella società.
Documentazione allegata
Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013
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