Per contrastare il fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura è stata approvata la legge 29 ottobre 2016, n. 199 cosiddetta norma contro il fenomeno del caporalato entrata in vigore il 4 novembre 2016. L’aspetto preminente della legge è la rimodulazione del reato di caporalato con la sanzionabilità del datore di lavoro nei casi in cui assuma o impieghi manodopera in condizioni di sfruttamento, anche attraverso intermediari, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
La norma in commento consente l’utilizzo di strumenti che rafforzano le procedure di contrasto sia sul piano civile sia su quello penale. Si va dalla confisca dei patrimoni all’intensificazione dei controlli, da misure cautelari per l’azienda in cui viene commesso il reato alla concessione di attenuanti in caso di collaborazione con le autorità, fino all’arresto obbligatorio nei casi di flagranza del reato.
La legge riformula il delitto di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già normato dall’art. 603-bis del codice penale, riscrivendo la condotta illecita di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, introducendo una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori. L’innovazione è riguarda la sanzionabilità del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche, ma non necessariamente, mediante l’attività di intermediazione, attraverso lo sfruttamento dei lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno.
Inoltre con la legge 199/2016 vengono introdotte misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo. A tal fine viene modificata la normativa che ha istituito presso l’INPS la cd. Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Infine sono ampliati i compiti affidati alla cd. Rete. I nuovi compiti consistenti nel monitoraggio dell’andamento del mercato del lavoro agricolo, nella promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Si prevede ancora la possibilità, per i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone, di stipulare apposita convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli.
Viene previsto un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori stagionali, che curano la raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete, anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.
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